Diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale

La direttiva armonizza la situazione giuridica concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi, al fine di fornire un livello più ampio di protezione per la proprietà artistica e letteraria. Essa richiede ai paesi dell’UE di dotarsi di leggi che disciplinino il diritto di autorizzare o proibire il noleggio ed il prestito degli originali e delle copie di opere protette dal diritto d’autore. Essa determina chi detiene tali diritti e stabilisce alcune modalità per il loro esercizio.

ATTO

Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (versione codificata).

SINTESI

I paesi dell’UE devono introdurre leggi che concedano il diritto di autorizzare o proibire il noleggio ed il prestito degli originali e delle copie di opere protette dal diritto d’autore.

Titolari dei diritti

I titolari dei diritti di noleggio e di prestito sono gli autori, compresi i registi di pellicole cinematografiche, gli interpreti, i produttori di fonogrammi o produttori di pellicole. Il trasferimento di questi diritti degli interpreti di pellicole cinematografiche è disciplinato da norme speciali.

Cancellazione o trasferimento del diritto

Nel caso in cui un autore o un interprete abbia trasferito o assegnato il proprio diritto di noleggio su un fonogramma o un originale o una copia di una pellicola cinematografica, lo/la stesso/a conserva il diritto di ottenere il pagamento di una somma equa per il suo noleggio. Tale diritto non è derogabile. Tuttavia, la sua gestione può essere affidata a società di gestione collettiva che rappresentano gli autori o gli interpreti.

Deroga al diritto di prestito

I paesi dell’UE possono derogare al diritto esclusivo di prestito, a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito. I paesi dell’UE sono liberi di determinare tale pagamento tenendo in considerazione i loro obiettivi di promozione culturale.

Diritti connessi ai diritti d’autore

Per quanto attiene ai diritti connessi ai diritti d’autore, i paesi dell’UE devono garantire la concessione di diritti di fissazione agli interpreti e agli organismi di radiodiffusione. I paesi dell’UE devono garantire che gli interpreti abbiano il diritto esclusivo di trasmissione e comunicazione al pubblico previsto per le esibizioni dal vivo. La trasmissione o comunicazione al pubblico di un fonogramma pubblicato per scopi commerciali conferisce ad interpreti e produttori il diritto a ricevere una remunerazione. Gli organismi di radiodiffusione hanno il diritto esclusivo di autorizzare o proibire la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché la comunicazione al pubblico delle loro emissioni qualora essa abbia luogo in aree pubbliche e dietro pagamento di un diritto d’ingresso.

I paesi dell’UE devono garantire che gli interpreti, i produttori di fonogrammi, i produttori delle prime fissazioni di pellicole cinematografiche e gli organismi di radiodiffusione abbiano il diritto esclusivo di rendere accessibili al pubblico, mediante vendita o altro mezzo, le fissazioni delle loro esibizioni, dei loro fonogrammi, degli originali e delle copie delle loro pellicole cinematografiche e le fissazioni delle loro emissioni. Tale diritto di distribuzione si esaurisce nell’Unione al momento della prima vendita di tali oggetti ad opera del titolare del diritto o con il suo consenso.

I paesi dell’UE hanno la facoltà di prevedere limiti ai diritti connessi per quanto concerne l’utilizzo privato, l’utilizzo di brevi estratti o determinati altri utilizzi.

La tutela dei diritti connessi al diritto d’autore a norma della presente direttiva non pregiudica in alcun modo la protezione del diritto d’autore.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2006/115/CE

16.1.2007

1.7.1994 per le disposizioni di cui alla 92/100/CEE (abrogata) 30.6.1995 per le disposizioni di cui alla direttiva 93/98/CEE (abrogata) 21.12.2002 per le disposizioni di cui alla direttiva 2001/29/CE (abrogata)

GU L 376 del 27.12.2006

ATTI COLLEGATI

Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno [Gazzetta ufficiale L 84 del 20.3.2014].

La presente direttiva si propone di consentire ai fornitori di servizi online di ottenere licenze relative a servizi transfrontalieri di musica online da parte di organismi di gestione collettiva operanti nell’Unione. Essa accrescerà inoltre la trasparenza e l’efficienza del funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore.

Ultima modifica: 16.06.2014