Invenzioni biotecnologiche: protezione giuridica

SINTESI DI:

Direttiva 98/44/C — Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche

SINTESI

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

Armonizza le normative nazionali sui brevetti relativi a invenzioni biotecnologiche.

Specifica quali invenzioni sono brevettabili per motivi etici e quali non lo sono.

PUNTI CHIAVE

Nel 2012, la Commissione europea ha istituito un gruppo di esperti avente l’incarico di esaminare lo sviluppo tecnico e le implicazioni del diritto dei brevetti nel campo della biotecnologia e dell’ingegneria genetica. Il gruppo assiste la Commissione, ottemperando ai suoi obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/44/CE.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

È in vigore dal 30 luglio 1998. I paesi dell’Unione europea (UE) dovevano recepirla nel proprio diritto nazionale entro il 30 luglio 2000. Ad oggi le norme sono state implementate nella legislazione di tutti i paesi dell’UE.

CONTESTO

Protezione delle invenzioni biotecnologiche

TERMINI CHIAVE

* Materiale biologico: qualsiasi materiale contenente informazioni genetiche e in grado di riprodursi o di essere riprodotto in un sistema biologico.

* Procedimento biologico: un procedimento per la produzione di vegetali o di animali è essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l’incrocio o la selezione.

ATTO

Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213 del 30.7.1998, pagg. 13-21)

Ultimo aggiornamento: 21.03.2016