Conti consolidati delle società di capitali: settima direttiva

La settima direttiva sul diritto delle società coordina le legislazioni nazionali sui conti consolidati (conti di gruppi). Insieme alla quarta direttiva sui conti annuali delle società di capitali, essa appartiene alle «direttive contabili» che costituiscono l'ordinamento giuridico comunitario in materia di contabilità delle società.

ATTO

Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

Il seguente testo opera un consolidamento delle direttive esistenti in materia di conti consolidati delle società di capitali.

L'impresa madre e tutte le sue imprese figlie sono imprese da consolidare nel caso in cui o l'impresa madre o una o più delle imprese figlie siano organizzate in una società di capitali e l'impresa madre eserciti un controllo dominante sulla sua impresa figlia.

Queste direttive illustrano le condizioni di redazione dei conti consolidati. L'obbligo di redigere conti consolidati si impone a qualsiasi impresa (impresa madre) che detenga il potere legale di controllare un'altra impresa (impresa figlia). Nella prevalenza dei casi, il potere legale di controllo si esprime con il possesso della maggioranza dei diritti di voto. Gli Stati membri possono imporre la redazione di conti consolidati anche in altri casi, quando l'impresa madre detiene solo una partecipazione minoritaria, ma dispone comunque di un controllo effettivo. Le direttive stabiliscono parimenti le condizioni di esonero da tale obbligo. Per definire i gruppi che possono essere totalmente esonerati dall'obbligo di redigere conti consolidati si fa riferimento agli importi in euro della direttiva 78/660/CEE.

Le direttive determinano le modalità di redazione dei conti consolidati:

L'allegato precisa che le direttive illustrano le informazioni che devono obbligatoriamente figurare nell'allegato: indicazioni sui metodi di valutazione applicati alle voci, il nome e la sede delle imprese incluse nel consolidamento, l'importo complessivo di talune categorie di debito, ecc.

Le direttive specificano il contenuto della relazione consolidata sulla gestione. La relazione consolidata sulla gestione deve contenere almeno un fedele resoconto dell'andamento degli affari e della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, nonché alcune informazioni relative alle imprese stesse (numero e valore nominale delle azioni, ecc.).

Le direttive prevedono un regime di controllo secondo il quale l'impresa che redige i conti consolidati deve farli controllare da una o più persone abilitate ad eseguire il controllo dei conti a norma del diritto dello Stato membro cui l'impresa è soggetta. La persona o le persone incaricate del controllo dei conti consolidati devono altresì controllare che la relazione consolidata sulla gestione concordi con i conti consolidati dell'esercizio.

Contesto

Le direttive stabiliscono determinate regole relative alla redazione dei conti consolidati e alla loro pubblicità. L'obiettivo è fornire una migliore informazione ai soci e ai terzi sulla situazione finanziaria delle società interessate, grazie alla disponibilità di informazioni comparabili ed equivalenti a prescindere dal paese in cui siano stabilite queste società.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 83/349/CEE [adozione: consultazione CNS/1976/1011]

29.6.1983

31.12.1987

GU L 193 del 18.7.1983

Atto/i modificatore/i

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 89/666/CEE

3.1.1990

1. 1.1992

GU L 395 del 30.12.1989

Direttiva 90/604/CEE

19.11.1990

1. 1.1993

GU L 317 del 16.11.1990

Direttiva 90/605/CEE

20.11.1990

31.12.1992

GU L 317 del 16.11.1990

Direttiva 2001/65/CE

16.11.2001

31.12.2003

GU L 283 del 27.10.2001

Direttiva 2003/51/CE

17.7.2003

1.1.2005

GU L 178 del 17. 7.2003

Direttiva 2006/43/CE

29.6.2006

29.6.2008

GU L 157 del 9. 6.2006

Direttiva 2006/46/CE

5.9.2006

5.9.2008

GU L 224 del 16.8.2006

Direttiva 2006/99/CE

1.1.2007

1.1.2007

GU L 363 del 20.12.2006

Direttiva 2009/49/CE

16.7.2009

1.1.2011

GU L 164 del 26.6.2009

Le modifiche e le correzioni successive alla direttiva (CEE) 83/349 sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

Ultima modifica: 02.12.2009