Le società per azioni (SpA), salvaguardia degli investitori e dei creditori

La direttiva 2012/30/UE allinea le norme in ogni Stato membro dell'UE per la costituzione e la conduzione di società per azioni.

ATTO

Direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (rifusione)() (seconda direttiva sul diritto societario).

SINTESI

Tale direttiva mira alla salvaguardia di investitori e creditori delle società per azioni, attraverso il coordinamento delle norme nazionali per la costituzione e la conduzione di società, nonché per gli aumenti o le riduzioni del capitale sociale.

La direttiva definisce innanzitutto le tipologie di società da essa coperte, i cui nomi variano a seconda del paese.

Eccezioni alla presente direttiva

I governi nazionali sono liberi di rendere esenti le società d'investimento con capitale sociale variabile e alcune tipologie di cooperative.

Norme standard in base alla direttiva

Lo statuto o l'atto di costituzione di una società per azioni dovrebbe contenere le seguenti informazioni:

Ulteriori informazioni devono essere pubblicate nello statuto, nell'atto di costituzione o in un documento a parte, fra cui:

Tale direttiva limita anche la possibilità che una società per azioni acquisisca le sue stesse azioni.

La presente direttiva abroga e riformula la seconda direttiva sul diritto societario (direttiva 77/91/CEE), che è stata considerevolmente modificata a partire dal 1979.

RIFERIMENTI

Atto

Entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2012/30/UE

4.12.2012

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GU L 315 del 14.11.2012

Ultimo aggiornamento: 21.03.2014