Potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni

Regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4)

QUAL È L’OBIETTIVO DEI REGOLAMENTI?

PUNTI CHIAVE

Limiti per le ammende / le penalità di mora che la BCE può infliggere a causa di un’infrazione*

Pubblicazione

Criteri presi in considerazione

Quando si considera una sanzione, la BCE è guidata dal principio di proporzionalità e tiene conto:

Procedura per infrazione

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?

CONTESTO

In base all’articolo 34, paragrafo 3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la BCE ha il diritto di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora per inadempimento degli obblighi previsti dai regolamenti e dalle decisioni entro i limiti e alle condizioni adottati dal Consiglio dell’Unione europea. I regolamenti mirano a garantire un approccio uniforme all’imposizione di sanzioni nei vari ambiti di competenza della BCE e stabiliscono i principi e le procedure relativi alla loro imposizione.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Sanzioni. Ammende e penalità di mora.
Ammenda. Una singola somma di denaro che un’impresa è tenuta a pagare come sanzione.
Penalità di mora. Somme di denaro che un’impresa è tenuta a pagare in caso di violazioni protratte a titolo di sanzione ovvero per indurre i soggetti interessati a conformarsi ai regolamenti o alle decisioni della BCE in materia di vigilanza.
Imprese. Persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche, ad eccezione delle persone pubbliche nell’esercizio dei loro poteri pubblici che sono oggetto di obblighi derivanti da regolamenti e decisioni della BCE.
Infrazione. Qualsiasi inosservanza da parte di un’impresa di adempiere a un obbligo derivante dai regolamenti o dalle decisioni della BCE.
Sistemi di pagamento di importanza sistemica. Grandi sistemi di pagamento, come TARGET2, un sistema di pagamento che consente alle banche dell’Unione europea di trasferire denaro tra loro in tempo reale (si veda la sintesi).

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 2532/98 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (GU L 264 del 12.10.1999, pag. 21).

Si veda la versione consolidata.

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione (UE) 2021/1815 della Banca centrale europea, del 7 ottobre 2021, sulla metodologia applicata per il calcolo delle sanzioni per inadempienza dell’obbligo di detenere riserve minime e degli obblighi di riserve minime correlati (BCE/2021/45) (GU L 367 del 15.10.2021, pag. 4).

Decisione (UE) 2017/2097 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2017, sulla metodologia di calcolo delle sanzioni per violazioni dei requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2017/35) (GU L 299 del 16.11.2017, pag. 31).

Regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea, del 3 luglio 2014, sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 16).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

Ultimo aggiornamento: 06.10.2023