Potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni
SINTESI DI:
Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni
Regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4)
QUAL È L’OBIETTIVO DEI REGOLAMENTI?
- I regolamenti (CE) n. 2532/98 e (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4) stabiliscono il quadro in base al quale la Banca centrale europea (BCE) può imporre sanzioni* in forma di ammende* o penalità di mora* a qualsiasi impresa* che non rispetta gli obblighi derivanti dagli atti legali della BCE e dell’Unione europea (Unione) nei vari ambiti di competenza della BCE.
PUNTI CHIAVE
Limiti per le ammende / le penalità di mora che la BCE può infliggere a causa di un’infrazione*
- Il limite massimo per le ammende alle imprese è di 500 000 EUR ovvero, nel caso di sanzioni comminate in relazione ai compiti di vigilanza della BCE, il doppio della quantità dei profitti ricavati o delle perdite evitate a causa della violazione o il 10 % del fatturato annuo totale dell’impresa.
- Il limite massimo per le penalità di mora è di 10 000 EUR per ogni giorno di violazione, o, nel caso di sanzioni comminate in relazione ai compiti di vigilanza della BCE, il 5 % del fatturato medio giornaliero per ogni giorno di violazione. Le penalità di mora possono essere comminate per un massimo di sei mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione che impone tali ammende.
Pubblicazione
- La BCE pubblica tutte le decisioni che irrogano sanzioni sul proprio sito internet in seguito a notifica. La pubblicazione della decisione è resa anonima se è in grado di:
- pregiudicare la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine penale in corso;
- provocare un danno smisurato all’impresa interessata;
- risultare nella pubblicazione di informazioni riservate che metterebbero a rischio legittimi interessi di pubblica sicurezza, quali la sicurezza e la protezione dell’integrità delle banconote in euro o la gestione sicura dei rischi informatici o operativi per i sistemi di pagamento di importanza sistemica* (si veda la sintesi).
- Qualora le circostanze di cui sopra dovessero scadere entro un termine ragionevole, la pubblicazione può essere posticipata per tale periodo di tempo. Tuttavia, nel caso della pubblicazione di informazioni riservate che metterebbero a rischio legittimi interessi di sicurezza pubblica, la BCE può scegliere di non pubblicare una decisione che impone una sanzione qualora ritenga che il rischio per i legittimi interessi di sicurezza pubblica non possa essere attenuato pubblicando le decisioni pertinenti in forma anonima o posticipandone la pubblicazione.
- Se pende un ricorso presso la Corte di giustizia dell’Unione europea in relazione a una decisione che impone una sanzione, la BCE pubblica senza indebito ritardo informazioni sullo stato del ricorso in questione e sul suo esito sul proprio sito internet ufficiale.
- Le informazioni pubblicate rimangono consultabili per almeno cinque anni.
Criteri presi in considerazione
Quando si considera una sanzione, la BCE è guidata dal principio di proporzionalità e tiene conto:
- della buona fede e dell’apertura dell’impresa interessata e del suo grado di diligenza e cooperazione, o, al contrario, della sua onestà;
- della gravità degli effetti dell’infrazione;
- della ripetizione, della frequenza o della durata dell’infrazione;
- dei profitti conseguiti dall’impresa a seguito dell’infrazione;
- della dimensione economica dell’impresa;
- delle eventuali precedenti sanzioni irrogate all’impresa per la stessa infrazione da altre autorità competenti.
Procedura per infrazione
- La decisione di avviare o meno una procedura per infrazione deve essere presa dalla BCE su propria iniziativa o sulla base di una richiesta a essa rivolta a tal fine dalla banca centrale nazionale dello Stato membro dell’Unione europea nella cui giurisdizione si è verificata l’infrazione.
- La stessa decisione può altresì essere adottata dalla banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata l’infrazione, su propria iniziativa o sulla base di una richiesta a essa rivolta a tal fine dalla BCE.
- L’impresa interessata dispone di non oltre 30 giorni per presentare la propria difesa.
- Il comitato esecutivo adotta una decisione motivata sull’opportunità di irrogare sanzioni all’impresa.
- L’impresa può chiedere al consiglio direttivo della BCE di rivedere la decisione entro trenta giorni dal ricevimento della decisione. Se non viene adottata una decisione entro due mesi, la decisione diventa definitiva.
- Il consiglio direttivo può chiedere all’impresa interessata, al comitato esecutivo o alla banca centrale nazionale competente di fornire ulteriori informazioni per riesaminare la decisione del comitato esecutivo. Il consiglio direttivo può modificare la decisione del comitato esecutivo e modificare l’importo della sanzione da imporre, i motivi che hanno dato luogo a un’infrazione e se e in quale misura la sanzione viene pubblicata.
- L’impresa interessata sarà informata in merito alle conclusioni e al suo diritto di ricorso giurisdizionale.
- La procedura di infrazione deve essere avviata entro un anno dalla data in cui la BCE o la banca centrale nazionale della giurisdizione in cui si è verificata l’infrazione hanno constatato l’infrazione e, in ogni caso, entro cinque anni dal suo verificarsi. Inoltre, il diritto di adottare la decisione di irrogare una sanzione in caso di infrazione scade un anno dopo la decisione di avviare la procedura.
- Per le sanzioni imposte nell’esercizio dei compiti di vigilanza della BCE si applicano norme specifiche. Al termine di un’indagine, la BCE notifica l’impresa interessata, fissa un termine ragionevole per la presentazione delle domande e può invitarla a un’audizione orale. Il consiglio di vigilanza della BCE propone un progetto di decisione al consiglio direttivo. Dopo l’adozione, la decisione può essere riesaminata dalla commissione amministrativa del riesame.
- Il termine per le sanzioni imposte dalla BCE nell’esercizio dei suoi compiti di vigilanza è di cinque anni. Può essere interrotto ed esteso dalle azioni intraprese dalla BCE ai fini del procedimento.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?
- Il regolamento (CE) n. 2532/98 è in vigore dal 1o gennaio 1999, fatta eccezione per l’articolo 6, paragrafo 2, che è in vigore dal 27 novembre 1998.
- L’articolo 6, paragrafo 2, ha consentito alla BCE di adottare regolamenti per specificare ulteriormente le modalità di irrogazione delle sanzioni, nonché linee guida per coordinare e armonizzare le procedure relative alla procedura di infrazione.
- Il regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4) si applica dal 23 settembre 1999.
CONTESTO
In base all’articolo 34, paragrafo 3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la BCE ha il diritto di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora per inadempimento degli obblighi previsti dai regolamenti e dalle decisioni entro i limiti e alle condizioni adottati dal Consiglio dell’Unione europea. I regolamenti mirano a garantire un approccio uniforme all’imposizione di sanzioni nei vari ambiti di competenza della BCE e stabiliscono i principi e le procedure relativi alla loro imposizione.
Per ulteriori informazioni, si veda:
TERMINI CHIAVE
Sanzioni. Ammende e penalità di mora.
Ammenda. Una singola somma di denaro che un’impresa è tenuta a pagare come sanzione.
Penalità di mora. Somme di denaro che un’impresa è tenuta a pagare in caso di violazioni protratte a titolo di sanzione ovvero per indurre i soggetti interessati a conformarsi ai regolamenti o alle decisioni della BCE in materia di vigilanza.
Imprese. Persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche, ad eccezione delle persone pubbliche nell’esercizio dei loro poteri pubblici che sono oggetto di obblighi derivanti da regolamenti e decisioni della BCE.
Infrazione. Qualsiasi inosservanza da parte di un’impresa di adempiere a un obbligo derivante dai regolamenti o dalle decisioni della BCE.
Sistemi di pagamento di importanza sistemica. Grandi sistemi di pagamento, come TARGET2, un sistema di pagamento che consente alle banche dell’Unione europea di trasferire denaro tra loro in tempo reale (si veda la
sintesi).
DOCUMENTI PRINCIPALI
Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 2532/98 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (GU L 264 del 12.10.1999, pag. 21).
Si veda la versione consolidata.
DOCUMENTI CORRELATI
Decisione (UE) 2021/1815 della Banca centrale europea, del 7 ottobre 2021, sulla metodologia applicata per il calcolo delle sanzioni per inadempienza dell’obbligo di detenere riserve minime e degli obblighi di riserve minime correlati (BCE/2021/45) (GU L 367 del 15.10.2021, pag. 4).
Decisione (UE) 2017/2097 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2017, sulla metodologia di calcolo delle sanzioni per violazioni dei requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2017/35) (GU L 299 del 16.11.2017, pag. 31).
Regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea, del 3 luglio 2014, sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 16).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).
Ultimo aggiornamento: 06.10.2023