Risoluzione del Consiglio europeo sul nuovo meccanismo di cambio (1997)

Il Consiglio europeo mira ad instaurare un sistema di cambio adeguato, che garantisca la stabilità e la solidarietà monetarie, tra l'euro e le monete nazionali dei paesi che non parteciperanno sin dall'inizio alla zona dell'euro.

ATTO

Risoluzione del Consiglio europeo sull'istituzione di un meccanismo di cambio nella terza fase dell'unione economica e monetaria (Amsterdam, 16 giugno 1997) [Gazzetta ufficiale C 236 del 02.08.1997].

SINTESI

Il Consiglio europeo decide che venga istituito un meccanismo di cambio in sostituzione del Sistema monetario europeo (SME) attuale a partire dall'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM). Le procedure operative saranno fissate in un accordo tra la Banca centrale europea (BCE) e le Banche centrali nazionali degli Stati membri non aderenti all'area dell'euro.

Il meccanismo di cambio vincolerà all'euro le monete degli Stati membri non aderenti alla zona dell'euro. L'euro si troverà al centro del nuovo meccanismo, le cui procedure operative verranno stabilite mediante un accordo tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non aderenti alla zona dell'euro.

Il corretto funzionamento del mercato unico è condizionato dal conseguimento di una stabilità duratura dei tassi di cambio, che a sua volta dipende dalla convergenza dei fattori economici fondamentali. A tal fine, nel corso della terza fase tutti gli Stati membri devono perseguire politiche di bilancio e strutturali sane nonché politiche monetarie rigorose orientate alla stabilità dei prezzi; inoltre, ciascuno Stato membro è tenuto a considerare la propria politica di cambio come un problema di interesse comune.

Il meccanismo di cambio

Il meccanismo funzionerà senza pregiudicare l'obiettivo principale della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali, che consiste nel mantenere la stabilità dei prezzi.

La partecipazione al meccanismo di cambio avverrà su base volontaria per gli Stati membri non aderenti alla zona dell'euro. Tuttavia, uno Stato membro che non partecipasse sin dall'inizio al meccanismo di cambio potrà comunque aderirvi in un secondo momento.

Per la moneta di ciascuno Stato membro non appartenente alla zona dell'euro ma che aderisce al meccanismo di cambio, sarà fissata una parità centrale rispetto all'euro con una banda di oscillazione normale del 15%.

L'intervento ai margini sarà in linea di massima automatico e illimitato, con disponibilità di finanziamento a brevissimo termine.

Poiché la flessibilità nell'utilizzo dei tassi d'interesse rappresenterà un'importante caratteristica del meccanismo, risulterà possibile effettuare interventi intramarginali coordinati.

Le decisioni relative alle parità centrali e alla banda normale di oscillazione saranno adottate di comune accordo dai ministri degli Stati membri aderenti alla zona dell'euro, dalla BCE e dai ministri e governatori delle banche centrali dei paesi non aderenti alla zona dell'euro ma che partecipano al nuovo meccanismo, secondo una procedura comune a cui prende parte la Commissione, previa consultazione del Comitato economico e finanziario (es de en fr).

Tutte le parti interessate avranno il diritto di avviare una procedura riservata intesa a rivedere le parità centrali.

Su richiesta di uno Stato membro non aderente alla zona dell'euro, caso per caso possono essere fissate bande di oscillazione più ristrette rispetto a quella normale, formalmente convenute e sostenute in linea di principio da interventi e finanziamenti automatici. Un'eventuale decisione in tal senso spetta ai ministri degli Stati membri aderenti alla zona dell'euro, alla BCE e ai ministri e governatori delle banche centrali dei paesi non aderenti alla zona dell'euro ma che partecipano al nuovo meccanismo, secondo una procedura comune a cui prende parte la Commissione, previa consultazione del Comitato economico e finanziario.

La definizione di una banda normale e di bande più ristrette non pregiudica in alcun modo il criterio di convergenza relativo al tasso di cambio di cui all'articolo 121 (ex articolo 109 J), paragrafo 1, terzo trattino del trattato.

Le modalità di attuazione del meccanismo di finanziamento a brevissimo termine verranno definite in un accordo fra la BCE e le banche centrali nazionali e si baseranno in larga misura sulle disposizioni attuali.

Ultima modifica: 21.06.2006