Requisiti tecnici per le navi della navigazione interna

La presente direttiva è intesa a incoraggiare il trasporto fluviale europeo, favorendo l'armonizzazione tecnica delle navi. Essa mira a imporre un grado elevato di sicurezza, equivalente al grado di sicurezza della navigazione sul Reno. A tal fine, prevede l'istituzione in ogni Stato membro di un certificato comunitario per la navigazione interna, rilasciato dalle autorità competenti, che autorizza le navi a circolare sulle vie navigabili della Comunità, tra cui il Reno.

ATTO

Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio.

SINTESI

All'interno dell'Unione, la coesistenza di diverse regolamentazioni tecniche sulle vie navigabili della Comunità ha ostacolato a lungo la libera circolazione delle navi.

La presente direttiva è volta quindi a rafforzare l’armonizzazione delle condizioni per il rilascio dei certificati tecnici per la navigazione da parte degli Stati membri.

Campo d'applicazione

La presente direttiva si applica alle navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri e volume pari ad almeno 100 m3. Si applica altresì ai galleggianti, ai rimorchiatori e agli spintori, nonché alle navi da passeggeri destinate al trasporto di più di dodici passeggeri oltre all'equipaggio. La presente direttiva non si applica alle navi traghetto e alle navi da guerra.

Vie navigabili

Le vie navigabili comunitarie interessate sono classificate in quattro zone navigabili più una zona R, il Reno, oggetto di una specifica convenzione. Ogni Stato membro può, previa consultazione della Commissione, modificare la classificazione delle proprie vie navigabili. Tali modifiche sono comunicate alla Commissione almeno sei mesi prima.

Deroghe

È previsto tuttavia un regime di deroghe: ogni Stato membro, previa consultazione della Commissione, può autorizzare una riduzione dei requisiti tecnici dell'allegato II per le imbarcazioni che navigano esclusivamente in talune zone.

Sono inoltre possibili deroghe per le imbarcazioni che navigano su vie navigabili non collegate a quelle degli altri Stati membri o che effettuano percorsi entro una zona geografica limitata o in zone portuali. Ma gli Stati membri possono anche, a determinate condizioni, adottare requisiti tecnici complementari per le navi che navigano sulle loro vie navigabili.

Certificati

Le imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne della Comunità devono inoltre essere munite di un certificato comunitario. Qualora navighino nella zona R, oltre al certificato comunitario, devono essere munite di un certificato rilasciato ai sensi della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno. Il certificato comunitario è rilasciato all'imbarcazione la cui chiglia è stata impostata dopo il 30 dicembre 2008 in seguito ad una visita tecnica effettuata prima dell'entrata in servizio dell'imbarcazione e intesa a verificare che la stessa unità è conforme ai requisiti definiti nell'allegato II della presente direttiva. Qualora le autorità competenti constatino la presenza di lacune, l'imbarcazione può continuare a operare, sempre che tali lacune non costituiscano un pericolo palese, fino a quando non siano sostituite o modificate le parti non conformi. Dopo di che tali parti dovranno soddisfare i requisiti dell'allegato II.

Il certificato comunitario può essere rilasciato dalle autorità competenti di qualsiasi Stato membro. Ogni Stato membro stabilisce l'elenco delle sue autorità competenti e lo comunica alla Commissione.

Competenze d'esecuzione

La direttiva 2006/137/CE è intesa ad adeguare la direttiva 2006/87/CE per renderla conforme alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione. La direttiva 2006/87/CE autorizza la Commissione ad aggiornare i requisiti tecnici riportati negli allegati della direttiva 2006/87/CE.

Trasporto di merci pericolose

La direttiva 2008/68/CE abroga l’articolo 6 della direttiva 2006/87/CE relativo al trasporto di merci pericolose e stabilisce un regime comune per tutti gli aspetti del trasporto interno, compresi quelli che riguardano la navigazione interna.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2006/87/CE

30.12.2006

30.12.2008

GU L 389 del 30.12.2006

Atto/i modificatore/i

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2006/137/CE

30.12.2006

30.12.2008

GU L 389 del 30.12.2006

Direttiva 2008/59/CE

27.6.2008

30.12.2008

GU L 166 del 27.6.2008

Direttiva 2008/68/CE

20.10.2008

30.6.2009

GU L 260 del 30.9.2008

Direttiva 2008/87/CE

23.9.2008

30.12.2008

GU L 255 del 23.9.2008

Direttiva 2008/126/CE

31.1.2009

30.12.2008

GU L 32 del 31.1.2009

Direttiva 2009/46/CE

30.4.2009

30.6.2009

GU L 109 del 30.4.2009

MODIFICHE DEGLI ALLEGATI

Allegato I - Elenco delle vie navigabili interne comunitarie suddivise geograficamente nelle zone 1, 2, 3 e 4

Direttiva 2008/59/CE [GU L 166 del 27.6.2008];

Direttiva 2009/46/CE [GU L 109 del 30.4.2009].

Allegato II - Requisiti tecnici minimi applicabili alle navi delle vie navigabili interne delle zone 1, 2, 3 e 4

Direttiva 2006/137/CE [GU L 389 del 30.12.2006];

Direttiva 2008/87/CE [GU L 255 del 23.9.2008];

Direttiva 2008/126/CE [GU L 32 del 31.1.2009];

Direttiva 2009/46/CE [GU L 109 del 30.4.2009];

Direttiva 2012/49/UE [GU L 6 del 10.1.2013].

Allegato V - Modelli di certificati comunitari per la navigazione interna

Direttiva 2008/87/CE [GU L 255 del 23.9.2008];

Direttiva 2009/46/CE [GU L 109 del 30.4.2009].

Allegato VI - Modello di registro dei certificati comunitari per la navigazione interna

Direttiva 2008/68/CE [GU L 260 del 30.9.2008];

Direttiva 2008/87/CE [GU L 255 del 23.9.2008].

ATTI COLLEGATI

Proposta

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [ COM(2013)622 final del 10.9.2013 - non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

La direttiva 2006/87/CE ha introdotto condizioni armonizzate per il rilascio dei certificati tecnici per le navi della navigazione interna per l'intera rete navigabile interna comunitaria. Tuttavia, i requisiti tecnici per le navi che navigano sul fiume Reno sono stabiliti dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR).

Per la maggior parte, i requisiti tecnici figuranti negli allegati alla direttiva 2006/87/CE riprendono le disposizioni previste nei regolamenti di ispezione delle navi sul Reno. Le condizioni e i requisiti tecnici per il rilascio dei certificati per la navigazione interna, ai sensi dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno sono aggiornati periodicamente e sono ufficialmente conformi agli ultimi progressi tecnici.

Il mantenimento di due serie diverse di norme, quelle relative al rilascio dei certificati a norma all'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e quelle relative al certificato dell'Unione per la navigazione interna, non garantisce la sicurezza e la certezza del diritto. Per evitare distorsioni della concorrenza e livelli diversi di sicurezza, la presente proposta di direttiva garantirebbe l'applicazione degli stessi requisiti tecnici per l'intera rete delle vie navigabili interne dell'Unione e il loro regolare aggiornamento.

Ultima modifica: 08.02.2014