Contratti di garanzia finanziaria: migliorare la chiarezza giuridica

SINTESI DI:

Direttiva 2002/47/CE sui contratti di garanzia finanziaria: migliorare la chiarezza giuridica

SINTESI

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

La presente direttiva mira a istituire un quadro giuridico chiaro e uniforme a livello dell’Unione europea (UE) per l’utilizzo in garanzia* di titoli e contante nelle transazioni finanziarie.

PUNTI CHIAVE

La direttiva si applica a determinate categorie specifiche, quali banche centrali ed enti finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale. I paesi dell’UE possono, tuttavia, escludere categorie specifiche, quali imprese prive di personalità giuridica.

La direttiva si applica alle garanzie finanziarie compresi contante e strumenti finanziari, quali azioni e obbligazioni. Vengono consentite alcune eccezioni dai paesi dell’UE, quali le azioni di proprietà del fornitore di garanzia.

La direttiva stabilisce requisiti formali minimi da parte dei paesi dell’UE riguardanti i contratti di garanzia, compreso, ad esempio, il fatto che tali contratti devono essere provati per iscritto o in un modo giuridicamente equivalente.

L’applicazione di contratti di garanzia da parte del beneficiario della garanzia è possibile, ad esempio per la vendita o l’appropriazione di strumenti finanziari.

Il beneficiario della garanzia gode, in base al contratto, del diritto a utilizzare la garanzia finanziaria fornita come se ne fosse il possessore. Qualora scelga di esercitare tale diritto, è obbligato a trasferire alla banca la somma equivalente alla garanzia.

I paesi dell’UE devono riconoscere i contratti di compensazione per close-out*, anche se il beneficiario o il fornitore della garanzia è soggetto a procedure di insolvenza o di risanamento.

In determinati casi i paesi dell’UE non possono applicare le proprie norme nazionali sull’insolvenza ai contratti di garanzia finanziaria. Tali contratti non possono essere dichiarati nulli o annullabili al fine di prendere in considerazione cambiamenti del valore di mercato, ad esempio.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA PRESENTE DIRETTIVA?

A decorrere dal 27 giugno 2002.

CONTESTO

Sito Internet della Commissione europea sulle garanzie finanziarie

TERMINI CHIAVE

La * garanzia finanziaria è la proprietà (quali titoli) fornita da un debitore a un creditore al fine di ridurre al minimo il rischio di perdita finanziaria di quest’ultimo, qualora il debitore non riesca ad adempiere gli obblighi finanziari nei confronti del creditore.

La * compensazione per close-out è un meccanismo giuridico che riduce i rischi fra due controparti. In caso di inadempimento di una delle due controparti, tutti i futuri crediti e relazioni contrattuali fra di esse diventano esigibili, calcolati e quindi compensati. Ciò che rimane alla fine per l’effettivo pagamento può essere solo una piccola frazione del credito lordo iniziale fra le due controparti.

ATTO

Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2002/47/CE

27.6.2002

27.12.2003

GU L 168 del 27.6.2002, pagg. 43-50

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2009/44/CE

30.6.2009

30.12.2010

GU L 146 del 10.6.2009, pagg. 37-43

Direttiva 2014/59/UE

2.7.2014

31.12.2014

GU L 173 del 12.6.2014, pagg. 190-348

Si veda la versione consolidata.

ATTI COLLEGATI

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: relazione di valutazione sulla direttiva relativa ai contratti di garanzia finanziaria (2002/47/CE) [COM(2006) 833 def. del 20.12.2006]

Ultimo aggiornamento: 07.10.2015