Assicurazione della responsabilità dei vettori aerei

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 785/2004: requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Stabilisce i requisiti assicurativi minimi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili in base ai passeggeri, ai bagagli, alle merci e ai terzi.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutti i vettori aerei e a tutti gli esercenti di aeromobili che effettuino voli all’interno del territorio di un paese dell’UE, a destinazione o in provenienza dallo stesso, oppure che lo sorvolino. I vettori aerei e gli esercenti di aeromobili devono essere assicurati, in particolare in rapporto a:

Non si applica a:

Conformità

I vettori aerei e, quando richiesto, gli esercenti di aeromobili devono dimostrare di rispettare il regolamento depositando presso le autorità competenti del paese dell’UE interessato* un certificato di assicurazione o fornendo un’altra prova di assicurazione valida.

Assicurazione della responsabilità per i passeggeri, i bagagli e le merci

Per la responsabilità riguardo ai passeggeri, la copertura assicurativa minima ammonta a 250 000 DSP* per passeggero. Tuttavia, per le operazioni non commerciali con aeromobili di MTOM pari o inferiore a 2 700 kg, i paesi dell’UE possono stabilire un livello di copertura assicurativa minima inferiore, purché almeno pari a 100 000 DSP per passeggero.

Per la responsabilità riguardo ai bagagli, la copertura assicurativa minima deve ammontare a 1 288 DSP per passeggero nelle operazioni commerciali [regolamento delegato (UE) 2020/1118].

Per la responsabilità riguardo alle merci, la copertura assicurativa minima deve ammontare a 22 DSP per chilogrammo nelle operazioni commerciali [regolamento delegato (UE) 2020/1118].

Assicurazione concernente la responsabilità verso i terzi

La copertura assicurativa minima per incidente per ciascun aeromobile dipende dalla MTOM dello stesso.

Applicazione e sanzioni

Il regolamento (UE) n. 285/2010, per tenere in considerazione gli effetti dell’inflazione, ha riesaminato i massimali del regolamento (CE) n. 785/2004.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

È in vigore dal 30 aprile 2005.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

PAROLE CHIAVE

Massa massima al decollo: corrisponde a un totale certificato, specifico per ogni tipo di aeromobile quale figura nel certificato di aeronavigabilità dell’aeromobile.
Paese dell’UE interessato: il paese dell’UE che ha concesso la licenza di esercizio al vettore aereo comunitario o dove l’aeromobile dell’esercente dell’aeromobile è immatricolato. Per quanto riguarda i vettori aerei non comunitari e gli esercenti di aeromobili che utilizzano aeromobili immatricolati al di fuori dell’UE, si riferisce al paese dell’UE verso o dal quale vengono effettuati i voli.
DSP: diritti speciali di prelievo o un credito potenziale sulle monete utilizzabili liberamente dei membri del Fondo monetario internazionale (DSP così come definiti dal Fondo monetario internazionale).

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 1).

Successive modifiche e correzioni al regolamento (CE) n. 785/2004 sono state incorporate nel testo base. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 2).

Decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 38).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Requisiti assicurativi applicabili agli esercenti di aeromobili nell’Unione europea – Relazione sull’applicazione del regolamento (CE) n. 785/2004 [COM(2008) 216 def. del 24.4.2008].

Ultimo aggiornamento: 13.08.2020