Procedure d'immatricolazione dei veicoli a motore originari di un altro Stato membro

La Commissione presenta agli Stati membri e ai cittadini dell'Unione europea una panoramica delle norme comunitarie applicabili in materia di immatricolazione dei veicoli originari di un altro Stato membro. E informa i cittadini in merito ai vari mezzi di cui possono disporre per far valere i propri diritti.

ATTO

Comunicazione della Commissione – Comunicazione interpretativa della Commissione sulle procedure per l'immatricolazione degli autoveicoli originari di un altro Stato membro [SEC(2007) 169 definitivo - Gazzetta ufficiale C 68 del 24.3.2007].

SINTESI

Sebbene acquistare o trasferire veicoli in un altro Stato membro sia sempre più agevole, molti cittadini e molte imprese temono ancora di dover far fronte a formalità amministrative, costi supplementari e procedure vincolanti. Eppure è diventato sempre più facile acquistare un veicolo in un altro Stato membro grazie all'attuazione di

La comunicazione della Commissione si inquadra nei nuovi incentivi per gli scambi di merci all'interno dell'Unione europea (UE). Essa specifica la legislazione relativa all'immatricolazione dei veicoli originari di un altro Stato membro e al trasferimento dell'immatricolazione fra Stati membri. Inoltre la Commissione si impegna a elaborare una guida esplicativa e ad aiutare le autorità nazionali a ottimizzare l'applicazione del diritto comunitario.

IMMATRICOLAZIONE DI UN VEICOLO A MOTORE NELLO STATO MEMBRO DI RESIDENZA

L'immatricolazione è il naturale corollario dell'esercizio della competenza fiscale in materia di veicoli. Ogni privato deve immatricolare il proprio veicolo nello Stato membro in cui normalmente risiede, vale a dire nel luogo in cui è ubicato il centro permanente dei suoi interessi.

L'omologazione delle caratteristiche tecniche del veicolo può avvenire tramite omologazione CE per tipo ovvero procedura di omologazione nazionale.

La omologazione CE per tipo, valida in tutti gli Stati membri, è la procedura con la quale uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo risponde alle norme europee di sicurezza e di protezione dell'ambiente. Sono soggetti a questa procedura i veicoli omologati dal 1996 per le autovetture, dal maggio 2003 per i motocicli e dal 2005 per i trattori.

Una volta ottenuta l'omologazione CE, il costruttore automobilistico emette un certificato di conformità CE. Il certificato attesta che il veicolo è costruito conformemente al tipo omologato. Esso deve accompagnare ciascun veicolo nuovo che abbia formato oggetto di un'omologazione CE per tipo.

I veicoli non soggetti all'omologazione CE possono essere sottoposti alla procedura di omologazione nazionale di uno Stato membro prima di esservi immatricolati. Questa omologazione nazionale può essere singola (in particolare per i veicoli importati singolarmente da paesi terzi) oppure per tipo (per una data categoria di veicolo).

Le procedure di omologazione nazionale per tipo e singola esulano dalla sfera d'applicazione del diritto comunitario. Le procedure di omologazione nazionale per i veicoli a motore che abbiano già ottenuto un'omologazione nazionale in un altro Stato membro e per quelli già immatricolati in un altro Stato membro devono conformarsi alle norme in materia di libera circolazione delle merci.

 Occorre che le autorità nazionali

Le caratteristiche tecniche di un veicolo già omologato e immatricolato in un altro Stato membro vengono valutate in funzione delle norme tecniche vigenti nello Stato membro ricevente, in base alle norme che erano d'applicazione all'atto dell'omologazione nello Stato membro d'origine.

Il controllo tecnico mira a verificare che il veicolo sia idoneo alla circolazione su strada. Questo tipo di controllo può essere effettuato se si basa su criteri oggettivi, non discriminanti e preventivamente noti; se non costituisce un doppione di controlli già effettuati; se è agevolmente accessibile e condotto entro termini ragionevoli.

Immatricolando il veicolo a motore, lo Stato membro ne autorizza la messa in circolazione su strada, il che comporta che il veicolo a motore venga identificato e che gli venga attribuito un numero di immatricolazione.

All'atto della prima immatricolazione, lo Stato membro ricevente può esigere gli estremi dell'interessato e il certificato di conformità CE di un veicolo nuovo omologato a livello comunitario, ove sia originario di un altro Stato membro. Per un veicolo che non disponga invece dell'omologazione CE, può esigere l'omologazione nazionale per tipo o singola, nonché una prova della copertura assicurativa. Gli Stati membri hanno altresì il diritto di verificare, all'atto dell'immatricolazione, che l'IVA sia stata debitamente pagata.

Per i veicoli precedentemente immatricolati in un altro Stato membro, il paese ricevente ha la facoltà di richiedere soltanto: il certificato del controllo tecnico, il certificato di conformità CE o nazionale, l'originale o una copia del certificato d'immatricolazione non armonizzato rilasciato in un altro Stato membro, il certificato d'immatricolazione armonizzato, il certificato di assicurazione, nonché la prova di pagamento dell'IVA.

TRASFERIMENTO DI UN VEICOLO IN UN ALTRO STATO

Di massima, un veicolo a motore non può essere condotto sulla pubblica via senza recare un numero d'immatricolazione. Inoltre, la responsabilità civile dev'essere coperta da un'assicurazione e si consiglia agli automobilisti di essere muniti della “carta verde”.

La targa d'immatricolazione equivale a un certificato d'assicurazione. I veicoli provvisti di una targa d'immatricolazione europea possono circolare liberamente all'interno dell'Unione, senza alcun controllo del certificato obbligatorio dell'assicurazione responsabilità civile automobilistica alle frontiere.

Per condurre legalmente un veicolo a motore nello Stato membro di destinazione, il veicolo deve recare una targa di immatricolazione professionale oppure una targa di immatricolazione temporanea.

La targa professionale consente ai rivenditori di automobili di condurre temporaneamente i loro veicoli senza immatricolarli ufficialmente. In genere gli Stati membri forniscono un documento che stabilisce il collegamento fra questo tipo di targa e il suo detentore o obbliga quest'ultimo a tenere un registro dei viaggi effettuati con la targa.

Il sistema di immatricolazione temporanea permette di condurre il veicolo per una breve durata prima di ottenere un'immatricolazione definitiva. Uno Stato membro può vietare la circolazione di un veicolo in caso di insufficiente sicurezza, furto o invalidità del certificato.

L'assicurazione deve essere sottoscritta nel luogo di destinazione.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La comunicazione si applica alla prima immatricolazione dei veicoli, nonché all'immatricolazione dei veicoli immatricolati in precedenza in un altro Stato membro, a prescindere dal fatto che si tratti di veicoli nuovi o usati.

Un veicolo è “già immatricolato in un altro Stato membro” se ha ottenuto l'autorizzazione amministrativa a circolare su strada, comportante la sua identificazione e il rilascio di un numero di immatricolazione.

VIE DI RICORSO

Qualunque decisione delle autorità di rifiutare l'omologazione per tipo o l'immatricolazione deve essere notificata al proprietario del veicolo, specificandogli le possibili vie di ricorso nonché i tempi di cui dispone.

Cittadini e imprese possono altresì cercare una soluzione ai propri problemi di omologazione o immatricolazione tramite la rete SOLVIT o presentando denuncia presso la Commissione. Quest'ultima può allora avviare una procedura per infrazione.

ATTI CONNESSI

Comunicazione della Commissione, del 14 febbraio 2007, “Il mercato interno delle merci: un pilastro della concorrenzialità dell'Europa” [COM(2007) 35 definitivo - Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale].

See also

Ultima modifica: 09.05.2008