Statistiche dei trasporti ferroviari
L’obiettivo del presente regolamento è la definizione di norme comuni per le statistiche sui trasporti ferroviari dell’Unione europea (UE).
ATTO
Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari [Cfr. atti modificatori].
SINTESI
La Commissione necessita di statistiche sui trasporti di merci e di passeggeri a mezzo ferrovia e sugli incidenti ferroviari per garantire il monitoraggio e lo sviluppo della politica comune dei trasporti, nonché per predisporre misure nel settore della sicurezza dei trasporti.
Il presente regolamento si applica a tutte le imprese ferroviarie dell’Unione europea (UE). Ciascun paese dell'UE deve trasmettere le statistiche relative ai trasporti ferroviari sul proprio territorio nazionale. I paesi dell'UE hanno facoltà di escludere dall’ambito di applicazione del presente regolamento:
Le statistiche che devono essere raccolte sono indicate negli allegati da A ad H del presente regolamento. Le tabelle principali che indicano le statistiche annuali sui trasporti di merci e di passeggeri sono riportate negli allegati da A a D, mentre le statistiche trimestrali sono riportate nell’allegato E. Gli allegati F e G riportano le statistiche regionali e le statistiche sui flussi di traffico sulla rete ferroviaria, mentre l’allegato H riporta le statistiche sugli incidenti.
Per ciascun tipo di dati, l’allegato corrispondente specifica:
I paesi UE devono anche presentare un elenco delle imprese ferroviarie per cui vengono trasmesse le statistiche, come specificato nell’allegato I. Le merci devono essere classificate a norma dell’allegato J e le merci pericolose devono essere ulteriormente classificate a norma dell’allegato K. La Commissione può rettificare il contenuto degli allegati.
Anche se le autorità nazionali (istituti di statistica nazionali) sono responsabili del coordinamento e del controllo di qualità sulle statistiche trasmesse all’Eurostat, i paesi dell'UE possono designare un’organizzazione pubblica o privata per la partecipazione alla raccolta dei dati. Per ottenere le statistiche necessarie, è possibile utilizzare varie fonti (indagini, dati amministrativi, ecc.). Le statistiche sono trasmesse dai paesi dell'UE all’Eurostat.
Il regolamento prevede la diffusione di tutti i dati di cui agli allegati da A ad H, a condizione che i dati siano già disponibili al pubblico dell’UE oppure sia stata fornita un'esplicita approvazione preventiva alla diffusione da parte delle imprese interessate. Le informazioni di cui all’allegato I non possono essere diffuse.
L’Eurostat svilupperà e pubblicherà raccomandazioni metodologiche (tenendo conto delle pratiche migliori del settore ferroviario), allo scopo di assistere i paesi dell'UE nel mantenimento della qualità delle statistiche nel settore. La qualità dei dati statistici sarà valutata dall’Eurostat.
Trascorsi tre anni dall’inizio della raccolta, la Commissione trasmetterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla qualità e i costi delle statistiche, sui benefici derivanti dalla loro disponibilità e sull’onere per le imprese.
La Commissione sarà assistita dal comitato del programma statistico.
RIFERIMENTI
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 91/2003 |
10.2.2003 |
- |
GU L 14 del 21.1.2003 |
Atto(i) modificatore(i) |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 1192/2003 |
24.7.2003 |
- |
GU L 167 del 4.7.2003 |
Regolamento (CE) n. 219/2009 |
20.4.2009 |
- |
GU L 87 del 31.3.2009 |
Le modifiche e correzioni successive del regolamento (CE) n. 91/2003 sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle esperienze acquisite nell’applicazione del Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, relative alle statistiche dei trasporti ferroviari [ COM(2007)832 def. – Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].
Regolamento (CE) n. 332/2007 della Commissione del 27 marzo 2007, relativo alle disposizioni tecniche per la trasmissione di statistiche dei trasporti ferroviari [Gazzetta ufficiale L 88 del 29.3.2007].
Proposta
Proposta per un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche relative al trasporto ferroviario, per quanto concerne la raccolta di dati su merci, passeggeri ed incidenti [ COM(2013)611 final del 30.8.2013 - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].
La Commissione necessita di statistiche dettagliate sul trasporto di merci e passeggeri per ferrovia al fine di monitorare gli obiettivi stabiliti nel Libro Bianco del 2011 della Commissione: Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti.
Tale proposta mira a modificare il regolamento (CE) n. 91/2003 al fine di aggiornare, semplificare ed ottimizzare il quadro giuridico in essere per le statistiche europee sul trasporto ferroviario. Le modifiche suggerite comprendono:
Ultima modifica: 07.04.2014