Statistiche dei trasporti ferroviari

L’obiettivo del presente regolamento è la definizione di norme comuni per le statistiche sui trasporti ferroviari dell’Unione europea (UE).

ATTO

Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari [Cfr. atti modificatori].

SINTESI

La Commissione necessita di statistiche sui trasporti di merci e di passeggeri a mezzo ferrovia e sugli incidenti ferroviari per garantire il monitoraggio e lo sviluppo della politica comune dei trasporti, nonché per predisporre misure nel settore della sicurezza dei trasporti.

Il presente regolamento si applica a tutte le imprese ferroviarie dell’Unione europea (UE). Ciascun paese dell'UE deve trasmettere le statistiche relative ai trasporti ferroviari sul proprio territorio nazionale. I paesi dell'UE hanno facoltà di escludere dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

Le statistiche che devono essere raccolte sono indicate negli allegati da A ad H del presente regolamento. Le tabelle principali che indicano le statistiche annuali sui trasporti di merci e di passeggeri sono riportate negli allegati da A a D, mentre le statistiche trimestrali sono riportate nell’allegato E. Gli allegati F e G riportano le statistiche regionali e le statistiche sui flussi di traffico sulla rete ferroviaria, mentre l’allegato H riporta le statistiche sugli incidenti.

Per ciascun tipo di dati, l’allegato corrispondente specifica:

I paesi UE devono anche presentare un elenco delle imprese ferroviarie per cui vengono trasmesse le statistiche, come specificato nell’allegato I. Le merci devono essere classificate a norma dell’allegato J e le merci pericolose devono essere ulteriormente classificate a norma dell’allegato K. La Commissione può rettificare il contenuto degli allegati.

Anche se le autorità nazionali (istituti di statistica nazionali) sono responsabili del coordinamento e del controllo di qualità sulle statistiche trasmesse all’Eurostat, i paesi dell'UE possono designare un’organizzazione pubblica o privata per la partecipazione alla raccolta dei dati. Per ottenere le statistiche necessarie, è possibile utilizzare varie fonti (indagini, dati amministrativi, ecc.). Le statistiche sono trasmesse dai paesi dell'UE all’Eurostat.

Il regolamento prevede la diffusione di tutti i dati di cui agli allegati da A ad H, a condizione che i dati siano già disponibili al pubblico dell’UE oppure sia stata fornita un'esplicita approvazione preventiva alla diffusione da parte delle imprese interessate. Le informazioni di cui all’allegato I non possono essere diffuse.

L’Eurostat svilupperà e pubblicherà raccomandazioni metodologiche (tenendo conto delle pratiche migliori del settore ferroviario), allo scopo di assistere i paesi dell'UE nel mantenimento della qualità delle statistiche nel settore. La qualità dei dati statistici sarà valutata dall’Eurostat.

Trascorsi tre anni dall’inizio della raccolta, la Commissione trasmetterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla qualità e i costi delle statistiche, sui benefici derivanti dalla loro disponibilità e sull’onere per le imprese.

La Commissione sarà assistita dal comitato del programma statistico.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 91/2003

10.2.2003

-

GU L 14 del 21.1.2003

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1192/2003

24.7.2003

-

GU L 167 del 4.7.2003

Regolamento (CE) n. 219/2009

20.4.2009

-

GU L 87 del 31.3.2009

Le modifiche e correzioni successive del regolamento (CE) n. 91/2003 sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle esperienze acquisite nell’applicazione del Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, relative alle statistiche dei trasporti ferroviari [ COM(2007)832 def. – Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

Regolamento (CE) n. 332/2007 della Commissione del 27 marzo 2007, relativo alle disposizioni tecniche per la trasmissione di statistiche dei trasporti ferroviari [Gazzetta ufficiale L 88 del 29.3.2007].

Proposta

Proposta per un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche relative al trasporto ferroviario, per quanto concerne la raccolta di dati su merci, passeggeri ed incidenti [ COM(2013)611 final del 30.8.2013 - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

La Commissione necessita di statistiche dettagliate sul trasporto di merci e passeggeri per ferrovia al fine di monitorare gli obiettivi stabiliti nel Libro Bianco del 2011 della Commissione: Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti.

Tale proposta mira a modificare il regolamento (CE) n. 91/2003 al fine di aggiornare, semplificare ed ottimizzare il quadro giuridico in essere per le statistiche europee sul trasporto ferroviario. Le modifiche suggerite comprendono:

Ultima modifica: 07.04.2014