Sicurezza aerea: Agenzia europea per la sicurezza aerea

La Commissione propone di stabilire un livello uniforme elevato di sicurezza nell'aviazione civile in Europa per realizzare il cielo unico europeo. Precisa le competenze dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea in materia e sottolinea la necessità di armonizzare le norme che riguardano la sicurezza aerea.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea [Cfr atti modificativi].

SINTESI

Per rispondere alle preoccupazioni crescenti dei viaggiatori, bisogna progettare gli aerei in modo da migliorare il livello di sicurezza e la salute dei viaggiatori.

La Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale di Chicago (1944) a cui hanno aderito tutti gli Stati membri, prevede già norme minime volte a garantire la sicurezza dell'aviazione civile e la tutela dell'ambiente.

Il campo di applicazione del regolamento si estende a tutti i settori dell'aviazione civile. Ne sono esclusi gli aeromobili utilizzati per servizi militari, di dogana o di polizia, e le persone e le organizzazioni associate a queste attività.

Condizioni generali

Compito dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) (EN) sarà favorire l'armonizzazione delle norme tecniche e soprattutto garantirne l'applicazione uniforme. Di frequente un produttore deve ancora oggi produrre varie versioni di uno stesso tipo di aereo o di apparecchiatura in funzione del paese dove sarà utilizzato.

Parallelamente, questa armonizzazione mira a facilitare le attività dell'industria aeronautica in Europa, permettendo l'accesso alla totalità del mercato europeo in base ad un solo certificato.

In circostanze eccezionali e con riserva di un opportuno controllo comunitario, gli Stati membri hanno la facoltà di adottare misure:

Le informazioni raccolte nel settore oggetto del regolamento sono trattate in forma riservata, conformemente alla direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati personali. Tuttavia, queste informazioni sono a disposizione di ogni autorità nazionale dell'aviazione civile e delle entità che indagano sugli incidenti. L'Agenzia pubblica ogni anno una relazione sulla sicurezza per informare il pubblico del livello generale di sicurezza.

L'Agenzia europea per la sicurezza aerea

L'Agenzia avrà in particolare il compito di:

L'Agenzia può adottare un certo numero di tipi di atti. Può:

Struttura interna

L'Agenzia è un organo della Comunità, dotato di personalità giuridica. L'Agenzia può stabilire uffici locali in qualsiasi Stato membro, con l'accordo di quest'ultimo. È rappresentata dal suo direttore esecutivo.

Il personale dell'Agenzia è composto da un numero limitato di funzionari assegnati o distaccati dalla Commissione o dagli Stati membri per assumere funzioni di gestione e da agenti assunti per un periodo strettamente limitato secondo le necessità dell'Agenzia.

Tutti i pareri indirizzati alla Commissione riguardanti gli atti futuri da adottare dovranno essere disponibili in tutte le lingue comunitarie. Le domande di certificazione possono essere presentate all'Agenzia in una delle lingue ufficiali della Comunità e l'Agenzia risponderà nella stessa lingua.

Il consiglio di amministrazione ha una funzione di sorveglianza che si esercita grazie alla nomina del direttore esecutivo, l'adozione della relazione annuale e del programma di lavoro (previa approvazione da parte della Commissione) e l'adozione di decisioni in materia di bilancio. Esso adotta le procedure di lavoro che l'Agenzia deve seguire, in particolare le linee direttrici che la Commissione deve approvare, per l'attribuzione di compiti di certificazione ad entità qualificate.

Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ogni Stato membro e da un rappresentante della Commissione. Il consiglio di amministrazione elegge il presidente e il vicepresidente fra i suoi membri. La durata del mandato è di tre anni, rinnovabili.

Il direttore esecutivo è l'unico abilitato ad adottare atti nei settori della sicurezza e della protezione ambientale; decide le ispezioni e le indagini, è l'amministratore dell'Agenzia e, a questo titolo, è responsabile della preparazione e dell'esecuzione del bilancio e del programma di lavoro, come pure di tutte le questioni relative al personale.

Sono istituite commissioni di ricorso incaricate di esaminare le decisioni individuali prese dall'Agenzia. Esiste una netta separazione di funzioni tra le commissioni di ricorso e l'Agenzia. I membri delle commissioni di ricorso devono essere indipendenti.

Le decisioni che possono essere oggetto di un ricorso sono:

I ricorsi avranno un effetto sospensivo soltanto se l'Agenzia lo decide. I ricorsi possono essere promossi soltanto contro decisioni finali.

Ogni persona può presentare ricorso contro una decisione emessa nei suoi confronti o che la concerne direttamente e personalmente.

La commissione di ricorso può concludere il suo esame, sia deliberando, sia rinviando la questione all'organo competente dell'Agenzia che, in questo caso, è vincolato dalla decisione della stessa commissione. Le decisioni delle commissioni di ricorso possono anch'esse essere oggetto di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alla stregua degli atti comunitari, ai sensi dell'articolo 230 del trattato CE.

Gli Stati membri possono presentare ricorso contro le decisioni dell'Agenzia in materia di certificazione di tipo e di ispezioni.

Metodi di lavoro

Il consiglio di amministrazione deve istituire procedure trasparenti per l'adozione di pareri, mezzi accettabili di messa in conformità e documenti di orientamento. Queste procedure devono garantire il ricorso a competenze adeguate, un'ampia consultazione di tutte le parti interessate e il diritto di ogni Stato membro di essere associato al processo di adozione. Si devono definire procedure speciali per permettere all'Agenzia di adottare immediatamente misure in caso di problemi di sicurezza. Nel caso di decisioni individuali si applicano procedure trasparenti simili.

L'Agenzia e le entità qualificate che agiscono in suo nome, possono svolgere le indagini e le ispezioni necessarie all'espletamento dei compiti loro affidati.

L'Agenzia effettua ispezioni presso gli Stati membri, per controllare la buona applicazione del regolamento e delle relative norme di attuazione a livello nazionale.

L'Agenzia può svolgere le indagini necessarie per rilasciare il certificato opportuno e garantire un controllo permanente della sicurezza.

Disposizioni finanziarie

25. Il bilancio dell'Agenzia è finanziato grazie a un contributo della Comunità, ai diritti (pagati per i certificati rilasciati dall'Agenzia) e agli onorari per pubblicazioni e formazioni effettuate dall'Agenzia.

Il controllo finanziario è garantito dal dispositivo di controllo finanziario della Commissione. La Corte dei conti delle Comunità europee esamina la contabilità dell'Agenzia e pubblica una relazione annuale sulle sue attività. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto al direttore esecutivo dell'esecuzione del bilancio

Un regolamento finanziario che precisa la procedura da seguire per lo stabilimento e l'esecuzione del bilancio, è adottato dal consiglio di amministrazione, previo accordo della Commissione e parere della Corte dei conti.

L'Agenzia sarà interamente operativa soltanto 12 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento.

Nel 2004, l'Agenzia ha stabilito la sua sede definitiva a Colonia (Germania).

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1592/2002

27.09.2002

27.09.2002

GU L 240 del 15.07.2002

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n°1643/2003

30.09.2003

-

GU L 245 del 22.07.2003

Regolamento (CE) n°334/2007

29.03.2007

-

GU L 88 del 29.03.2007

ATTI COLLEGATI

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 15 novembre 2005, concernente l'ampliamento dei compiti dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea - Un'agenda per il 2010 [COM(2005) 578 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

La comunicazione della Commissione del 15 novembre 2005 prevede di ampliare le missioni dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA). A seguito della serie di disastri avvenuti durante l'estate 2005, la Commissione propone di ampliare le norme comuni e pertanto le competenze dell'AESA, al fine di garantire un'applicazione armonizzata delle norme di sicurezza aerea in Europa e una maggiore efficacia della normativa sull'aviazione europea in generale. L'AESA elaborerà, attuerà e controllerà l'applicazione di tale normativa comune. Stando alla Commissione, l'Agenzia è peraltro destinata a diventare entro il 2010 l'autorità europea le cui competenze saranno estese a tutti gli aspetti della sicurezza dell'aviazione civile.

Regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile [Gazzetta ufficiale L 355 del 30.12.2002].

Regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che adegua l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea [Gazzetta ufficiale L 243 del 27.09.2003]

Regolamento (CE) n. 104/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull'organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea [Gazzetta ufficiale L 13 del 23.01.2004]

Decisione del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del protocollo di adesione della Comunità europea all'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea [Gazzetta ufficiale L 304 del 30.09.2004]

Ultima modifica: 28.08.2007