Accesso all'attività degli enti creditizi ed esercizio della stessa

La presente direttiva definisce i rischi sostenuti dagli enti creditizi a causa delle loro attività. Essa definisce le condizioni di accesso all'attività degli enti creditizi e del suo esercizio, e contiene disposizioni relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, alle relazioni con i paesi terzi, nonché ai principi e agli strumenti tecnici per la vigilanza prudenziale.

ATTO

Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

Similmente alla direttiva 2006/49/CE relativa all'adeguamento dei fondi propri delle imprese di investimento e degli enti creditizi *, la presente direttiva si occupa dei rischi assunti dagli enti creditizi a causa delle loro attività.

 La presente direttiva disciplina l’accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, nonché la vigilanza prudenziale su tali enti. La presente direttiva costituisce uno strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore degli enti creditizi. Sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva le banche centrali degli Stati membri, gli uffici dei conti correnti postali e gli uffici di altri organismi specifici di taluni Stati membri.

Condizioni di accesso all'attività degli enti creditizi e di esercizio di tale attività

Le condizioni essenziali di autorizzazione relative all'attività degli enti creditizi e del suo esercizio sono:

Gli Stati membri possono stabilire condizioni supplementari che devono essere notificate alla Commissione.

Ogni autorizzazione viene notificata all’Autorità bancaria europea (ABE) che ha il compito di redigere un registro degli enti creditizi autorizzati e di renderlo accessibile sul suo sito. Qualsiasi rigetto dell'autorizzazione deve essere motivato e notificato. Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione alle condizioni previste dalla direttiva, in particolare quando le condizioni di cui sopra non sono più soddisfatte. Tale revoca deve essere motivata e comunicata agli interessati e notificata alla Commissione e all’ABE.

Gli enti creditizi possono utilizzare per l'esercizio delle loro attività sul territorio della Comunità la stessa denominazione utilizzata nello Stato membro in cui hanno la loro sede sociale, a condizione che essa non generi confusione sullo statuto nazionale a cui l'impresa madre è soggetta. Lo Stato ospitante può, tuttavia, a fini di chiarezza, esigere l'aggiunta di un termine esplicativo alla denominazione.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine esigono che ciascun ente creditizio sia dotato di una sana organizzazione amministrativa e contabile e di adeguate procedure di controllo interno. La suddivisione delle responsabilità deve essere definita con chiarezza.

Le autorità competenti raccolgono altresì informazioni sul numero di soggetti per ente creditizio rientranti nella fascia remunerativa di almeno un milione di euro compresi:

Valutazione prudenziale dell’acquisizione delle partecipazioni qualficate

La direttiva stabilisce criteri dettagliati per la valutazione prudenziale degli azionisti e dei dirigenti in relazione al progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata e definisce una chiara procedura per la loro applicazione. Le autorità competenti devono lavorare di concerto per valutare i candidati. Questa valutazione riguarda soprattutto i seguenti candidati:

Le autorità competenti valutano la qualità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione sulla base dei criteri seguenti:

Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi

Ogni ente creditizio che intenda stabilire una succursale in un altro Stato membro, lo comunica allo Stato membro di origine e allega alla notifica del nome dello Stato membro nel cui territorio intende stabilirsi, un programma di attività, il recapito nello Stato membro ospitante ove possono essergli richiesti i documenti e i nominativi delle persone che saranno responsabili della direzione della succursale. Entro tre mesi lo Stato membro di origine comunica tali informazioni allo Stato membro ospitante, a meno che abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della situazione finanziaria dell'ente creditizio. Se si rifiuta di divulgare le informazioni, lo Stato membro di origine deve giustificare la sua decisione entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni. Questo rifiuto può essere oggetto di ricorso in sede giurisdizionale nello Stato membro di origine.

L'esercizio della libera prestazione di servizi sul territorio di un altro Stato membro è soggetto a notifica allo Stato membro di origine. Lo Stato membro di origine comunica successivamente la notifica allo Stato membro ospitante.

Relazioni con i paesi terzi

Le autorità competenti notificano alla Commissione, all’ABE e al comitato bancario europeo le autorizzazioni per succursali concesse agli enti creditizi aventi la sede sociale fuori dell’Unione europea (UE). L’UE può, mediante accordi conclusi con uno o più paesi terzi, stabilire l’applicazione di disposizioni che accordano alle succursali di un ente creditizio avente la sua sede sociale fuori dell’UE il medesimo trattamento su tutto il territorio di quest’ultima.

Gli Stati membri non applicano alle succursali di enti creditizi aventi la loro sede sociale fuori dalla Comunità un trattamento più favorevole di quello cui sono sottoposte le succursali di enti creditizi aventi la loro sede sociale nella Comunità.

Principi di vigilanza prudenziale

Il principio è quello della vigilanza da parte dello Stato membro di origine, salvo poche eccezioni (come la vigilanza sulla liquidità). Per garantire la vigilanza, le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente. Esse si comunicano in particolare tutte le informazioni necessarie per una vigilanza efficace. Tali scambi sono protetti dal segreto d’ufficio. Qualora le autorità competenti constatino il rifiuto di richieste di cooperazione o informazione, ne informano l’ABE.

Un’autorità competente può comunicare le informazioni destinate all’assolvimento del suo compito alle seguenti autorità:

Le autorità competenti possono imporre o applicare sanzioni e altre misure finanziarie o di altro tipo.

In caso di violazione delle norme prudenziali di uno Stato membro da parte di una succursale, lo Stato membro ospitante chiede allo Stato membro di origine di prendere le misure necessarie. Se tali misure non sono sufficienti, lo Stato membro ospitante ha facoltà di prendere le misure appropriate per impedire o punire la violazione commessa dalla succursale. Lo Stato membro di origine deve essere informato prima dell’adozione di tali misure. In caso di emergenza, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono prendere provvedimenti cautelari indispensabili alla protezione degli interessi e sono tenute ad informare in merito la Commissione, l’ABE e le autorità competenti degli altri Stati membri.

Strumenti tecnici di vigilanza prudenziale

Fondi propri

La direttiva propone una definizione dei fondi propri come fondi composti da due elementi (fondi propri di base e fondi propri supplementari). Il capitale supplementare aggiunto al capitale di base non può superare il 100 % di quest'ultimo. Inoltre, gli impegni dei membri degli enti creditizi a forma cooperativa e i prestiti subordinati non possono superare il 50 % del capitale di base. La direttiva elenca anche gli elementi da dedurre dai fondi propri e specifica il metodo per il calcolo dei fondi propri su base consolidata.

Coefficiente di solvibilità

I fondi propri di ciascun ente creditizio sono definiti come una parte di attività ponderate in base al rischio e di attività fuori bilancio. Il coefficiente minimo previsto è dell'8 %. Ciò riguarda in particolare le esposizioni creditizie in caso di mancato pagamento di un debitore e distingue tra gradi di rischio associati a particolari attività e voci fuori bilancio, e a determinate categorie di debitori. Sono stabilite differenze tra la natura e l'origine dei debitori.

Grandi fidi

Un grande fido supera del 10 % il valore dei fondi propri di un ente creditizio. Gli enti creditizi devono notificare tutti i grandi fidi alle autorità competenti e all’ABE in conformità alle procedure definite dalla direttiva. Sono posti limiti ai rischi che un ente creditizio può assumere.

Vigilanza su base consolidata degli enti creditizi

Sono soggetti alla vigilanza su base consolidata gli enti creditizi che hanno per filiale un ente creditizio o un ente finanziario o che detengono una partecipazione in tali enti nonché qualsiasi ente creditizio la cui impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria. Il regime, per quanto riguarda le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su base consolidata, punta ad identificare con precisione, in base alle diverse situazioni di fatto possibili, un criterio di collegamento per la determinazione delle autorità competenti.

Le autorità competenti possono adottare misure nei confronti di enti che non soddisfano le esigenze della presente direttiva, in particolare possono:

Qualora l’ente non cooperi in modo soddisfacente, le autorità competenti informano l’ABE.

Situazione di emergenza

Qualora si verifichi una situazione di emergenza o una situazione di evoluzione negativa sui mercati finanziari, che possa compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario, l’autorità di vigilanza informa l’ABE, il CERS e le autorità competenti.

Autorità bancaria europea

L’ABE assiste la Commissione nella corretta applicazione della direttiva e svolge le funzioni previste dalla presente direttiva nell’ambito del regolamento (UE) 1093/2010.

Termini chiave dell’atto

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2006/48/CE

20.7.2006

31.12.2006

GU L 177, 30.6.2006

Atto/i modificatore/i

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2007/18/CE

17.4.2007

30.9.2007

GU L 87, 28.3.2007

Direttiva 2007/44/CE

21.9.2007

20.3.2009

GU L 247, 21.9.2007

Direttiva 2007/64/CE

25.12.2007

1.11.2009

GU L 319, 5.12.2007

Direttiva 2008/24/CE

21.3.2008

-

GU L 81, 20.3.2008

Direttiva 2009/110/CE

30.10.2009

30.4.2011

GU L 267, 10.10.2009

Direttiva 2009/111/CE

7.12.2009

31.12.2010

GU L 302, 17.11.2009

Direttiva 2010/76/UE

15.12.2010

31.12.2011

GU L 329, 14.12.2010

Direttiva 2010/78/UE

4.1.2011

31.12.2011

GU l 331, 15.12.2010

Le modifiche e correzioni successive dei presenti orientamenti da parte della BCE sono state integrate al testo di base. La presente versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (Testo rilevante ai fini del SEE). La presente direttiva riguarda la revisione delle norme applicabili ai fondi propri nel settore bancario in merito a:

Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione) [Gazzetta ufficiale L 177 del 30.6.2006]. Nel fissare nuovi requisiti patrimoniali per le banche e le imprese di investimento, la presente direttiva mira a garantire l'applicazione coerente del nuovo quadro internazionale sui requisiti patrimoniali, adottato dal Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria (Basel II). Il nuovo quadro prevede requisiti patrimoniali inferiori per i finanziamenti alle PMI e prevede un trattamento preferenziale per specifici tipi di capitale di rischio. Inoltre, introduce requisiti patrimoniali inferiori per i prestiti al dettaglio ai privati, dato il rischio più basso di questi ultimi.

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La presente direttiva stabilisce le regole volte a organizzare la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario. Un gruppo viene categorizzato come conglomerato finanziario se il rapporto tra il totale dello stato patrimoniale delle imprese operanti nel settore finanziario e il totale dello stato patrimoniale del gruppo è superiore al 40 %, e se il valore medio del rapporto tra il totale dello stato patrimoniale di quel settore finanziario e il totale dello stato patrimoniale del gruppo e del rapporto tra i requisiti di solvibilità del medesimo settore finanziario e il totale dei requisiti di solvibilità delle predette imprese del settore finanziario appartenenti al gruppo è superiore al 10 %.

Qualora sia stato identificato un conglomerato finanziario, le decisioni sono adottate sulla base di una proposta del coordinatore di tale conglomerato finanziario.

Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi [Gazzetta ufficiale L 125 del 5.5.2001]. La presente direttiva riguarda il risanamento e la liquidazione degli enti creditizi e si inserisce nel contesto della legislazione comunitaria in materia di accesso all'attività degli enti creditizi e del suo esercizio. Essa mira a garantire, in caso di fallimento di un ente creditizio con filiali in altri Stati membri, l'applicazione di un'unica procedura di liquidazione per tutti i creditori e gli investitori.

Ultima modifica: 22.03.2011