Commercio elettronico: norme standard dell’Unione europea

SINTESI DI:

Direttiva 2000/31/CE: commercio elettronico nell’UE

SINTESI

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

Stabilisce norme standard valide nell’Unione europea (UE) relative a varie questioni riguardanti il commercio elettronico.

PUNTI CHIAVE

I servizi online regolati dalla direttiva comprendono:

La direttiva stabilisce il principio in base al quale gli operatori di tali servizi sono soggetti alla regolamentazione (relativa all’assunzione e allo svolgimento dei servizi) solo nel paese dell’UE dove hanno la propria sede registrata, e non nel paese dove si trovano i server, gli indirizzi e-mail o le caselle postali.

I governi nazionali devono garantire che gli operatori rendano pubbliche le informazioni di base relative alle proprie attività (nome, indirizzo, numero di registrazione dell’attività ecc.) in modo permanente e facilmente accessibile.

Pubblicità

I governi nazionali devono garantire che la pubblicità segua determinate norme, ovvero:

Spam

Anche le e-mail non sollecitate («spam») devono essere chiaramente identificabili. Le aziende che inviano e-mail non sollecitate devono consultare regolarmente e rispettare i «registri di opt-out» in cui possono iscriversi le persone che non desiderano ricevere tali e-mail.

Contratti online

In tutti i paesi dell’UE i contratti elettronici devono godere di uno status giuridico equivalente ai contratti cartacei.

Tali contratti devono inoltre dichiarare esplicitamente quanto segue, in termini chiari e comprensibili:

I consumatori devono poter salvare e stampare i contratti e le condizioni generali.

Cfr. anche la direttiva 2011/83/UE sui diritti del consumatore.

Ordini online

Gli ordini online sono vincolati dai seguenti requisiti:

Cfr. anche il regolamento (UE) 910/2014 sull’identificazione elettronica e i servizi fiduciari.

Applicazione della normativa esistente

La direttiva incoraggia l’autoregolamentazione da parte degli operatori e l’impegno di coregolamentazione insieme ai governi. Esempi di tale regolamentazione comprendono:

I paesi dell’UE devono inoltre fornire soluzioni rapide ed efficienti ai problemi giuridici dell’ambiente online e garantire che le sanzioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

Responsabilità dei fornitori di servizi

I fornitori di servizi online che operano in qualità di fornitori di servizi di semplice trasporto, memorizzazione temporanea o «hosting» non sono responsabili delle informazioni da essi trasmesse o detenute qualora rispettino determinate condizioni. Per quanto riguarda i fornitori di servizi di «hosting», essi sono esonerati dalla responsabilità purché:

I governi nazionali non possono imporre alcun obbligo generico di sorveglianza a tali «intermediari» relativamente alle informazioni che inviano o conservano, al fine di individuare e prevenire le attività illegali.

CONTESTO

Direttiva sul commercio elettronico

ATTO

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2000/31/CE

17.7.2000

16.1.2002

GU L 178 del 17.7.2000, pagg. 1-16.

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori (il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori) (GU L 364 del 9.12.2004, pagg. 1–11)

Ultimo aggiornamento: 13.10.2015