Dimensioni e pesi massimi autorizzati per autocarri, autobus e pullman

 

SINTESI DI:

Direttiva 96/53/CE su dimensioni e pesi autorizzati per camion, autobus e pullman che operano nel traffico internazionale

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Traffico internazionale

Traffico nazionale

Nessun veicolo che superi i limiti stabiliti relativi alle dimensioni è autorizzato a utilizzare le strade di uno Stato membro. Tuttavia, vi sono diverse deroghe a tali limiti, comprese quelle per:

Gli Stati membri possono autorizzare limiti di peso superiori per il trasporto nazionale.

Gli Stati membri possono anche sottoporre a test nuove tecnologie all’interno dei propri territori, per i veicoli che superano i limiti fissati, per un periodo limitato.

Conformità

Gli Stati membri devono garantire che i veicoli possano provare la propria conformità alle norme, fornendo una delle seguenti attestazioni:

Ulteriori dettagli sono disponibili nell’allegato III della direttiva.

Applicazione delle norme

I governi nazionali decidono come attuare le norme e quali sanzioni imporre in caso di superamento dei limiti di peso massimo autorizzato. Tuttavia, dovrebbero implementare misure specifiche per rilevare i veicoli pesanti in circolazione che potrebbero superare tali limiti con l’aiuto di sistemi automatici (sensori sulla strada o apparecchiature di pesatura a bordo). Ogni due anni deve essere inviata una relazione alla Commissione europea che riporti:

Atti di esecuzione

Nota: un atto strettamente correlato, il regolamento (UE) 2019/1892, stabilisce i requisiti di omologazione per le cabine allungate e per le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici.

A PARTIRE DA QUANDO È IN VIGORE LA DIRETTIVA?

La direttiva 96/53/CE è in vigore dal 17 settembre 1996 e doveva diventare legge negli Stati membri entro il 16 settembre 1997.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Combustibili alternativi. Combustibili o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore dei trasporti, che consistono in:
Autocarri e autobus a zero emissioni. Veicoli pesanti (autocarri e autobus) con nessun motore a combustione interna o con un motore a combustione interna che emette meno di 1 g di CO2/kWh o meno di 1 g di CO2/km.
Trasporto intermodale. Trasporto di merci che coinvolge una combinazione di trasporto su strada con trasporto alternativo su ferrovia e/o acqua, dove le merci vengono trasportate all’interno di un’unità di carico intermodale (container o cassa mobile fino a 45 piedi) senza che le merci effettive vengano manipolate al trasbordo. L’uso di tali modalità alternative dovrebbe essere previsto per la maggior parte del tragitto, mentre il tratto del trasporto su strada dovrebbe essere limitato a una distanza breve all’inizio e/o alla fine del viaggio.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).

Le successive modifiche alla direttiva 96/53/CE sono state incorporate nel documento originale. Tale versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916 della Commissione, del 15 novembre 2019, che stabilisce disposizione dettagliate per quanto riguarda l’utilizzo di dispositivi aerodinamici posteriori a norma della direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 297 del 18.11.2019, pag. 3).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2019/1892 della Commissione, del 31 ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1230/2012 per quanto riguarda i requisiti di omologazione per taluni veicoli a motore dotati di cabine allungate e per le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici destinati ai veicoli a motore e ai loro rimorchi (GU L 291 del 12.11.2019, pag. 17).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1213 della Commissione, del 12 luglio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate a garanzia di condizioni uniformi ai fini dell’attuazione dell’interoperabilità e della compatibilità delle apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli a norma della direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 192 del 18.7.2019, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 17.12.2021