Autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

La presente direttiva istituisce un quadro giuridico per garantire la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica in tutta l’Unione europea (UE).

ATTO

Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)

SINTESI

La direttiva «Autorizzazioni» fa parte del «pacchetto Telecom» che, insieme ad altre quattro direttive («Quadro generale», «Accesso», «Servizio universale» e «Vita privata e comunicazioni elettroniche»), definisce il quadro normativo volto a rendere più competitivo il settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

Nel 2009, il «pacchetto Telecom» è stato modificato dalle direttive «Legiferare meglio» e «Diritti dei cittadini» nonché dall’istituzione di un Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC).

Ambito di applicazione, finalità e principio generale

La direttiva riguarda le autorizzazioni per tutte le reti e i servizi di comunicazione elettronica, siano essi forniti al pubblico o meno. Si applica alla concessione di diritti d’uso delle frequenze radio soltanto qualora tale uso implichi la fornitura di una rete o servizio di comunicazione elettronica, generalmente a pagamento.

L’obiettivo è realizzare un mercato armonizzato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, limitando la regolamentazione allo stretto necessario.

L’innovazione principale è la sostituzione delle licenze individuali con delle autorizzazioni generali per tutte le reti o servizi di comunicazione elettronica, accanto alle quali sussiste un regime specifico per l’assegnazione delle frequenze e dei numeri.

Pertanto la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica può solo essere oggetto di un’autorizzazione generale, senza la necessità di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione (ANR), limitando così la procedura ad una sola notifica per le imprese interessate.

Diritti derivanti dall’autorizzazione generale

L’autorizzazione generale offre alle imprese la facoltà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica. Quando essi forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica pubblici, hanno diritto a:

negoziare l’interconnessione con altri fornitori dell’UE,

ottenere l’accesso o l’interconnessione da altri fornitori, e

essere designati per fornire alcune funzioni di servizio universale.

Diritti d’uso delle frequenze radio e dei numeri

I paesi dell’UE devono agevolare l’uso di frequenze radio attraverso autorizzazioni generali, ma, se del caso, possono subordinare l’uso delle frequenze radio alla concessione di diritti individuali al fine di:

evitare interferenze dannose;

garantire la qualità tecnica del servizio;

preservare l’efficienza dell’utilizzo dello spettro radio;

raggiungere altri obiettivi di interesse generale definiti dai paesi dell’UE.

I diritti d’uso delle frequenze radio e dei numeri devono essere concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate.

Le decisioni in materia di diritti d’uso devono essere adottate e rese pubbliche quanto prima possibile dopo il ricevimento della domanda completa da parte dell’ANR.

Condizioni apposte all’autorizzazione generale e ai diritti d’uso specifici

L’autorizzazione generale e i diritti d’uso possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell’allegato della direttiva, ad esempio:

i contributi finanziari a sostegno del servizio universale;

l’interoperabilità dei servizi e l’interconnessione delle reti;

l’accessibilità e la portabilità dei numeri, che permette all’utente di mantenere il suo numero di telefono quando cambia operatore;

i requisiti ambientali e di pianificazione del territorio;

i dati personali e la tutela della privacy;

l’obbligo di trasmettere alcuni programmi televisivi e radiofonici (il cosiddetto «must carry»);

l’eventuale imposizione di oneri amministrativi alle imprese;

le restrizioni relative ai contenuti illegali delle trasmissioni.

Procedure per limitare i diritti d’uso delle frequenze radio

La concessione di diritti limitati di uso delle frequenze radio deve essere oggetto di criteri di selezione obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

I paesi dell’UE possono limitare il numero dei diritti d’uso da concedere per le frequenze radio o prorogare i diritti esistenti, a determinate condizioni e procedure, come la consultazione di tutte le parti interessate, la pubblicazione di tutte le decisioni, con le relative motivazioni e il riesame della limitazione a intervalli ragionevoli.

Qualora un paese dell’UE decida che è possibile concedere un numero supplementare di diritti d’uso delle frequenze, deve rendere nota tale decisione, invitando a presentare domanda di assegnazione di tali diritti.

Osservanza delle condizioni

Le ANR controllano e monitorano l’osservanza delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti d’uso e degli obblighi specifici. In caso di inosservanza di una o più condizioni da parte di un’impresa, e se l’impresa non rimedia alle violazioni entro il termine fissato, le autorità competenti possono esser autorizzare a imporre ingiunzioni di cessazione o sanzioni pecuniarie. Qualora vi siano violazioni gravi e ripetute, le ANR possono impedire a un’impresa di continuare a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica o sospendere o ritirare i diritti d’uso.

Diritti amministrativi e contributi

Le ANR sono autorizzate a imporre diritti amministrativi alle imprese che forniscono un servizio o una rete ai sensi dell’autorizzazione generale o alle quali è assegnato un diritto d’uso. I diritti amministrativi coprono i costi sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale e dei diritti d’uso degli obblighi specifici e possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato nonché di preparazione della regolamentazione. La loro imposizione richiede la pubblicazione da parte delle ANR di un rendiconto annuo dei propri costi amministrativi e dell’importo complessivo dei diritti riscossi.

L’autorità competente ha inoltre la possibilità di riscuotere contributi sui diritti d’uso delle frequenze radio e sui diritti relativi all’installazione delle strutture.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2002/20/CE

24.4.2002

24.7.2003

GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21-32

Atto/i modificatore/i

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2009/140/CE

19.12.2009

25.5.2011

GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37-69

I successivi emendamenti e le correzioni alla direttiva 2002/20/CE sono stati inclusi nel testo di base. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

MODIFICHE DEGLI ALLEGATI

Allegato

Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (Gazzetta ufficiale L 337 del 18 dicembre 2009, pag. 37-69).

Rettifica della direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU L 241 del 10 settembre 2013, pag. 8-9).

ATTI COLLEGATI

Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (Gazzetta ufficiale L 337 del 18 dicembre 2009, pag. 11-36)

Linee direttrici della Commissione per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (Gazzetta ufficiale C 165 dell’11 luglio 2002, pag. 6-31)

In applicazione del nuovo quadro normativo sui servizi di comunicazione, queste linee direttrici, adottate nel luglio 2002, enunciano i principi ad uso delle autorità nazionali di regolamentazione per l’analisi dei mercati, al fine di garantire una concorrenza effettiva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012. [COM(2013) 627 final dell’11.9.2013, non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]

Ultimo aggiornamento: 10.09.2015