Trasporto marittimo — Fornitura di servizi, concorrenza, pratiche tariffarie sleali e accesso al traffico transoceanico

 

SINTESI DI:

QUAL È LO SCOPO DEI REGOLAMENTI?

Essi mirano a organizzare il trasporto marittimo in conformità con i principi di base del diritto comunitario in materia di fornitura di servizi, concorrenza e libero accesso al mercato nel settore del trasporto marittimo.

PUNTI CHIAVE

Libera prestazione dei servizi

Il regolamento n. 4055/86:

Il regolamento (CEE) n. 3577/92 si occupa specificatamente della libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo all’interno dei paesi dell’UE («cabotaggio marittimo»*).

Pratiche tariffarie sleali nei trasporti marittimi

Il regolamento n. 4057/86:

Libero accesso ai traffici transoceanici

Il regolamento n. 4058/86:

Norme sulla concorrenza

Le norme generali sulla concorrenza nell’UE di cui al regolamento (CE) n. 1/2003 si applicano anche al settore del trasporto marittimo. Tuttavia, conformemente al regolamento (CE) n. 246/2009 del Consiglio, la Commissione può fare delle eccezioni per taluni tipi di cooperazione fra le compagnie di navigazione di linea* (consorzi*). La Commissione ha pertanto adottato il regolamento (CE) n. 906/2009, che consente queste eccezioni e l’ha esteso fino al 25 aprile 2020 mediante il regolamento (UE) n. 697/2014.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

* TERMINI CHIAVE

Cabotaggio: quando una compagnia di navigazione registrata in un paese dell’UE effettua un trasporto nazionale in un altro paese dell’UE.
Navigazione di linea: trasporto regolare di merci su una o più rotte tra i porti, in date e orari precedentemente pubblicizzati, e disponibili a qualsiasi utente pagante, anche se su base occasionale.
Consorzi: accordi (o insiemi di accordi) tra due o più vettori di navigazione che forniscono servizi di trasporto marittimo di linea internazionali esclusivamente per il trasporto marittimo relativo a uno o più traffici. Il loro scopo è quello di fornire un servizio di trasporto marittimo congiunto, migliore del servizio che ciascuno dei suoi membri avrebbe potuto offrire individualmente (cioè senza il consorzio).

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378 del 31.12.1986, pagg. 1-3)

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 4055/86 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

Regolamento (CE) n. 4057/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alle pratiche tariffarie sleali nei trasporti marittimi (GU L 378 del 31.12.1986, pagg. 14-20)

Regolamento (CEE) n. 4058/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, concernente un’azione coordinata intesa a salvaguardare il libero accesso ai trasporti marittimi nei traffici transoceanici (GU L 378 del 31.12.1986, pagg. 21-23)

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pagg. 1-25)

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 246/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009 relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (versione consolidata) (GU L 79 del 25.3.2009, pagg. 1-4)

Regolamento (CE) n. 906/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (GU L 256 del 29.9.2009, pagg. 31-34)

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 17.10.2016