Sicurezza marittima: Codice internazionale di gestione della sicurezza (codice ISM) per le navi

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 336/2006 sull’attuazione del codice internazionale di gestione della sicurezza all’interno dell’UE

SINTESI

CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai seguenti tipi di navi e alle società che le gestiscono:

Non si applica a:

Certificazione e verifica

I paesi dell’UE devono rispettare la parte B del codice ISM.

Deroghe

Se un paese dell’UE giudica difficoltosa nella pratica l’osservanza da parte delle società di alcune regole del codice ISM per determinate navi o per categorie di navi impiegate esclusivamente in viaggi nazionali in tale Stato membro, può derogare in tutto o in parte a dette disposizioni adottando misure equivalenti.

In tal caso, il paese dell’UE deve notificare tale situazione alla Commissione europea. Se la deroga proposta non è giustificata, il paese è tenuto a modificare tali misure oppure ad astenersi dall’adottarle.

Sanzioni

I paesi dell’UE devono istituire un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per la mancata osservanza del regolamento.

Relazioni

I paesi dell’UE presentano ogni due anni una relazione alla Commissione sull’attuazione del codice ISM. Sulla base della relazione biennale, la Commissione prepara una relazione consolidata per il Parlamento europeo e il Consiglio.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

A decorrere dal 24 marzo 2006.

ATTO

Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull’attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 1-36)

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 336/2006 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1-5). Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47-56). Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57-100). Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (rifusione) (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1-140). Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 14.03.2016