Sicurezza ferroviaria: trasporto di merci pericolose per ferrovia

La presente direttiva mira ad armonizzare le regole applicabili al trasporto nazionale e intracomunitario di merci pericolose per ferrovia. Un’armonizzazione delle regole consente di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci fra gli Stati membri per quanto riguarda le attrezzature di trasporto. Questo tipo di trasporto garantirà inoltre le migliori condizioni possibili di sicurezza.

ATTO

Direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di trasporto di merci pericolose per ferrovia [Cfr atti modificativi].

Sintesi

La presente direttiva ha quale obiettivo quello di stabilire norme nazionali di sicurezza a livello delle norme internazionali della convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF). Inoltre, essa prevede di creare un mercato unico per i servizi di trasporto di merci pericolose.

Norme internazionali

Tutti gli Stati membri hanno aderito alla COTIF che definisce le regole riguardanti il contratto di trasporto internazionale ferroviario di merci (CIM *). La COTIF non riguarda il trasporto nazionale di merci pericolose per ferrovia. Il CIM costituisce il regolamento sul trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID *).

Campo d’applicazione e deroghe

Gli Stati membri possono escludere dal campo d’applicazione il trasporto di merci pericolose effettuato con attrezzature di trasporto appartenenti alle forze armate.

Gli Stati membri conservano il diritto di stabilire requisiti in materia di sicurezza per il trasporto nazionale, ovvero internazionale, nei casi in cui il settore non è regolato dalla presente direttiva, come ad esempio nel caso della circolazione dei treni o della movimentazione di vagoni merci.

Ogni Stato membro mantiene del pari il diritto di regolamentare o di vietare il trasporto nazionale di alcune merci pericolose per ferrovia, unicamente per motivi non attinenti alla sicurezza.

La direttiva 96/49/CE è abrogata dalla direttiva 2008/68/CE a decorrere dal 30 giugno 2009.

Termini chiave dell'atto

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 96/49/CE [Procédure SYN/1994/0284]

17.9.1996

1.1.1997

GU L 235 del 17.9.1996

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2000/62/CE

1.11.2000

1.5.2001

GU L 279 del 1.11.2000

Direttiva 2001/6/CE

21.2.2001

31.12.2001 / 31.12.2002

GU L 30 del 1.2.2001

Decisione 2002/885/CE

1.7.2001

1.7.2001 / 1.7.2003

GU L 308 del 9.11.2002

Direttiva 2003/29/CE

9.4.2003

1.7.2003

GU L 90 del 8.4.2003

Direttiva 2004/89/CE

6.10.2004

1.10.2004

GU L 293 del 16.9.2004

Direttiva 2004/110/CE

30.12.2004

1.7.2005

GU L 365 del 10.12.2004

Direttiva 2006/90/CE

24.11.2006

1.7.2007

GU L 305 del 4.11.2006

ATTI COLLEGATI

Decisione 2005/777/CE della Commissione, del 13 ottobre 2005, recante modifica della decisione 2005/180/CE che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 96/49/CE del Consiglio, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose per ferrovia [Gazzetta ufficiale L 293 del 09.11.2005].

Decisione 2005/180/CE della Commissione, del 4 marzo 2005, che autorizza gli Stati membri ad adottare, ai sensi della direttiva 96/49/CE, alcune deroghe sul trasporto di merci pericolose per ferrovia [Gazzetta ufficiale L 61 del 08.03.2005].

Allegati A e B della direttiva 96/49/CE del Consiglio così come indicati nella direttiva 2001/6/CE (abrogata) della Commissione riguardante l’adeguamento per la terza volta al progresso tecnico della direttiva 96/49/CE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose per ferrovia [Gazzetta ufficiale L 121 del 26.04.2004]. Il trasporto di merci pericolose per ferrovia è autorizzato purché vengano rispettate le regole contenute negli allegati. Gli allegati della direttiva precisano in particolare:

Ultima modifica: 31.10.2008