Sviluppo delle ferrovie comunitarie

Questa direttiva riconosce la necessità di una maggiore integrazione del sistema ferroviario europeo in un mercato sempre più concorrenziale. La direttiva stabilisce inoltre l'importante distinzione fra l'esercizio dei servizi di trasporto e la gestione dell'infrastruttura, identificando la necessità di gestire separatamente queste due aree, al fine di favorire il futuro sviluppo e l’efficienza delle ferrovie comunitarie.

ATTO

Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

La direttiva si applica alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria ed alle attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie stabilite o che si stabiliranno nella Comunità, ad eccezione delle imprese ferroviarie la cui attività si limita all'esercizio di servizi di trasporto urbani, extraurbani o regionali.

Indipendenza gestionale

I paesi dell'Unione europea (UE) devono adottare le misure necessarie affinché le imprese ferroviarie dispongano, in materia di direzione, gestione, amministrazione e controllo amministrativo, economico e contabile interno, di uno status di indipendenza secondo la quale esse dispongono, in particolare, di un patrimonio, di un bilancio e d'una contabilità separati da quelli degli Stati.

I paesi UE devono inoltre adottare le misure necessarie per permettere alle imprese ferroviarie di adattare le loro attività al mercato e di gestirle sotto la responsabilità dei loro organi direttivi, per fornire prestazioni efficaci e adeguate con la minor spesa possibile in rapporto alla qualità del servizio richiesto.

Separazione fra la gestione dell'infrastruttura e l'attività di trasporto

I paesi dell'UE devono garantire la separazione della gestione dell'infrastruttura dall'attività di trasporto, tenendo separati i conti profitti e perdite e i bilanci, pubblicandoli distintamente per le attività relative all'esercizio dei servizi di trasporto e per quelle relative alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria. I finanziamenti pubblici devono inoltre riflettere tale separazione e quelli corrisposti per un'attività non devono essere trasferiti all'altra.

I singoli paesi dell'UE saranno responsabili dello sviluppo delle loro infrastrutture ferroviarie nazionali, tenendo conto eventualmente delle esigenze globali della Comunità.

Accesso all'infrastruttura ferroviaria

Le imprese ferroviarie interessate dalla presente direttiva godranno del diritto di accesso all'infrastruttura in tutti gli altri paesi dell'UE per l’esercizio di tutti i servizi di trasporto merci ferroviario e i servizi di trasporto internazionale di passeggeri.

Compiti di controllo della Commissione

La Commissione controllerà le condizioni tecniche ed economiche e gli sviluppi del mercato del trasporto ferroviario europeo, lavorando a stretto contatto con i rappresentanti sia dei paesi dell'UE che dei settori rilevanti per valutare meglio l'efficienza e l'impatto delle misure adottate.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo di recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 91/440/CEE

13.9.1991

30.12.1992

GU L 237 del 24.8.1991

Atto/i modificatore/i

Entrata in vigore

Termine ultimo di recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2001/12/CE

15.3.2001

15.3.2003

GU L 75 del 15.3.2001

Direttiva 2004/51/CE

30.4.2004

31.12.2005

GU L 164 del 30.4.2004

Direttiva 2006/103/CE

1.1.2007

1.1.2007

GU L 363 del 20.12.2006

Direttiva 2007/58/CE

4.12.2007

4.6.2009

GU L 315 del 3.12.2007

Le modifiche e correzioni successive della direttiva 91/440/CEE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Comunicazione della Commissione del 17 settembre 2010, relativa alla creazione di un unico spazio ferroviario europeo [COM (2010) 474 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 [GU L 315 del 3.12.2007].

Direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza [GU L 75 del 15.3.2001].

Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie [Gazzetta ufficiale L 143 del 27.6.1995].

Ultima modifica: 18.01.2011