Assicurazione dei crediti all’esportazione

 

SINTESI DI:

Direttiva 98/29/CE: assicurazione dei crediti all’esportazione per operazioni garantite a medio e a lungo termine

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

PUNTI CHIAVE

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva si applica dall’8 giugno 1998. I paesi dell’UE dovevano integrarla nel proprio diritto nazionale entro il 1o aprile 1999.

* TERMINI CHIAVE

Sistemi di assicurazione dei crediti all’esportazione: proteggono un esportatore di prodotti e servizi contro il rischio di mancato pagamento da parte di un cliente straniero. Nel fornire all’esportatore un’assicurazione condizionale che il pagamento verrà effettuato se l’acquirente straniero non è in grado di pagare, si riducono i rischi di pagamento associati al commercio con l’estero.

Termine costitutivo di sinistro: il periodo di tempo che deve trascorrere perché il rischio coperto si realizzi.

Garanzie di esecuzione del contratto o garanzie per la ritenuta: garanzie che proteggono un cliente una volta completato un lavoro o un progetto. Garantiscono che il fornitore farà tutto il necessario per porre rimedio a difetti rilevati immediatamente dopo il completamento della commessa, anche se il fornitore ha già ricevuto l’intero compenso.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 98/29/CE del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativa all’armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all’esportazione per operazioni garantite a medio e a lungo termine (GU L 148 del 19.5.1998, pag. 22-32)

Le successive modifiche alla direttiva 98/29/CE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI COLLEGATI

Decisione del Consiglio 2006/789/CE, del 13 novembre 2006, relativa alle procedure di consultazione e d’informazione in materia di assicurazione-crediti, garanzie e crediti finanziari (Versione codificata) (GU L 319 del 18.11.2006, pag. 37-45)

Ultimo aggiornamento: 30.01.2017