Assicurazione dei crediti all’esportazione
SINTESI DI:
Direttiva 98/29/CE: assicurazione dei crediti all’esportazione per operazioni garantite a medio e a lungo termine
QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?
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Armonizza i diversi sistemi pubblici nazionali di assicurazione dei crediti all’esportazione* per evitare distorsioni della concorrenza tra le imprese dell’UE.
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Stabilisce principi comuni per la copertura assicurativa, i premi, le politiche assicurative per paese e le procedure di notifica.
PUNTI CHIAVE
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La normativa si applica alla copertura assicurativa per l’esportazione di beni e servizi. Tutte le istituzioni che forniscono la copertura, direttamente o indirettamente, devono rispettarne i termini.
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I rischi assicurati possono essere commerciali, politici, di fabbricazione o di credito.
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Gli assicuratori sono tenuti al versamento dell’indennizzo se il sinistro è dovuto, direttamente o indirettamente, a varie cause, come l’insolvenza di un debitore o sviluppi politici o economici.
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Gli assicuratori non sono tenuti al versamento dell’indennizzo per sinistri dovuti a fattori come:
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comportamento o omissioni da parte dell’assicurato;
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inadempimento dei subfornitori.
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Gli indennizzi devono essere versati senza alcun indugio o, al più tardi, entro e non oltre un mese a decorrere dalla scadenza del termine costitutivo di sinistro*.
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I premi devono:
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corrispondere al rischio coperto (rischio paese, sovrano, pubblico e/o privato);
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riflettere adeguatamente la portata e la qualità della garanzia concessa;
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essere in grado di coprire perdite e costi operativi a lungo termine.
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La politica assicurativa per paese deve basarsi su una valutazione dei rischi, in particolare l’esposizione totale di un paese e/o il valore dei nuovi contratti da assicurare.
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Le procedure di notifica, volte a garantire la trasparenza del sistema, si applicano a:
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notifica annuale per informazione;
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notifica per decisione;
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notifica a priori e a posteriori per informazione.
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La normativa non si applica alla copertura assicurativa di:
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offerte;
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quote di pagamenti anticipate;
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garanzie di esecuzione del contratto o garanzie per la ritenuta*;
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attrezzature e materiali da costruzione utilizzati localmente.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
La direttiva si applica dall’8 giugno 1998. I paesi dell’UE dovevano integrarla nel proprio diritto nazionale entro il 1o aprile 1999.
* TERMINI CHIAVE
Sistemi di assicurazione dei crediti all’esportazione: proteggono un esportatore di prodotti e servizi contro il rischio di mancato pagamento da parte di un cliente straniero. Nel fornire all’esportatore un’assicurazione condizionale che il pagamento verrà effettuato se l’acquirente straniero non è in grado di pagare, si riducono i rischi di pagamento associati al commercio con l’estero.
Termine costitutivo di sinistro: il periodo di tempo che deve trascorrere perché il rischio coperto si realizzi.
Garanzie di esecuzione del contratto o garanzie per la ritenuta: garanzie che proteggono un cliente una volta completato un lavoro o un progetto. Garantiscono che il fornitore farà tutto il necessario per porre rimedio a difetti rilevati immediatamente dopo il completamento della commessa, anche se il fornitore ha già ricevuto l’intero compenso.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 98/29/CE del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativa all’armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all’esportazione per operazioni garantite a medio e a lungo termine (GU L 148 del 19.5.1998, pag. 22-32)
Le successive modifiche alla direttiva 98/29/CE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI COLLEGATI
Decisione del Consiglio 2006/789/CE, del 13 novembre 2006, relativa alle procedure di consultazione e d’informazione in materia di assicurazione-crediti, garanzie e crediti finanziari (Versione codificata) (GU L 319 del 18.11.2006, pag. 37-45)
Ultimo aggiornamento: 30.01.2017