Vigilanza sui conglomerati finanziari

 

SINTESI DI:

Direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

PUNTI CHIAVE

La direttiva stabilisce requisiti specifici:

Modifiche alla direttiva 2002/87/CE

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva 2002/87/CEE è entrata in vigore a partire dal 11 febbraio 2003 e doveva diventare legge negli Stati membri entro il 10 agosto 2004.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1).

Le successive modifiche alla direttiva 2002/87/CE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 12.11.2021