Adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

Al fine di contribuire ad una migliore gestione dei rischi finanziari, la presente direttiva sull'adeguatezza patrimoniale (DAP) stabilisce che gli enti creditizi e le imprese di investimento siano soggetti allo stesso trattamento, armonizzando le prescrizioni patrimoniali. Essa introduce un quadro comune per misurare i rischi di mercato ai quali gli enti creditizi e le imprese di investimento sono esposti.

ATTO

Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione) [Cfr. atti modificatori].

SINTESI

La presente direttiva intende assicurare l'applicazione coerente delle nuove linee guida internazionali relative ai requisiti patrimoniali adottate dal comitato di Basilea sul controllo bancario («Basilea II») nel giugno 2004. Essa stabilisce, insieme alla direttiva 2006/48/CE, il quadro prudenziale per le imprese di investimento e gli enti creditizi. Tale quadro prudenziale prevede diversi approcci in materia di adeguatezza dei fondi propri rispetto a ciascun rischio, permettendo così alle imprese di investimento di attuare i sistemi di gestione del rischio più adeguati al proprio profilo di rischio o alla propria attività. Le autorità di vigilanza dovranno valutare l'adeguatezza dei fondi propri delle imprese di investimento in riferimento ai rischi ai quali queste sono esposte.

Tipi di rischio e approcci in materia di adeguatezza patrimoniale

La copertura patrimoniale delle imprese di investimento è valutata in funzione del rischio. Ovvero i rischi di credito, i rischi di mercato e i rischi operativi. Mentre la direttiva 2006/48 concerne i rischi di credito e i rischi operativi, la direttiva 2006/49/CE attua le regole comuni relative ai rischi di mercato ai quali le imprese di investimento e gli enti creditizi sono esposti. Inoltre, la presente direttiva prevede delle regole complementari concernenti la vigilanza dei rischi di mercato e dei rischi operativi.

La direttiva 2006/49 è stata modificata dalla direttiva 2010/76 soprattutto per rafforzare gli standard dei modelli interni che gli enti creditizi e le imprese di investimento possono utilizzare, previa autorizzazione delle autorità di vigilanza, per calcolare la loro necessità di fondi propri, in particolare per tenere in conto il rischio di credito nel portafoglio di negoziazione, e i risultati dei test di resistenza rafforzati.

Adeguatezza dei fondi propri

Alle imprese di investimento e agli enti creditizi è richiesto un capitale iniziale di 125 000 euro nel caso in cui:

Il capitale iniziale di tutte le altre imprese di investimento è pari a 730 000 euro. In presenza di determinate circostanze particolari sono previste deroghe ai requisiti patrimoniali, in modo da poter tener conto dei diversi tipi di imprese di investimento e dei vari tipi di operazioni da esse svolte.

La direttiva fissa un requisito in base al quale le imprese di investimento sono tenute a detenere fondi propri pari a un quarto delle loro spese fisse generali dell'anno precedente. Tale requisito è volto a:

Le imprese di investimento e gli enti creditizi valutano la loro posizione ai prezzi giornalieri di mercato. Esse comunicano altresì alle autorità competenti dello Stato membro d'origine tutte le informazioni necessarie per accertare che le disposizioni adottate in conformità della presente direttiva siano rispettate.

Portafoglio di negoziazione

Il concetto di «portafoglio di negoziazione» include le posizioni in titoli e in altri strumenti finanziari detenuti a scopi di transazione e principalmente soggetti ai rischi di mercato e alle esposizioni connesse a taluni servizi finanziari prestati ai clienti.

Il primo requisito riguarda il rischio di posizione. In virtù delle norme proposte, ogni impresa dispone di una certa percentuale delle sue posizioni lunghe e posizioni corte sotto forma di capitale e calcolata in funzione delle sue operazioni di copertura.

Il secondo requisito riguarda il rischio di cambio destinato a coprire le perdite subite da un'impresa a causa degli effetti negativi dei tassi di cambio. Due punti importanti meritano comunque di essere sottolineati:

Il terzo requisito concerne il rischio derivante dalle transazioni non effettuate e da altre transazioni presentanti un rischio di controparte.

Il concetto di «portafoglio di negoziazione» si applica anche alle posizioni in prodotti di base e in strumenti derivati da prodotti di base, detenuti ai fini della negoziazione ed esposti soprattutto al rischio di mercato.

L’Autorità bancaria europea esercita la funzione di vigilanza.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore - Data di scadenza

Termine ultimo di recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2006/49/CE

20.7.2006

1.1.2007

GU L 177, 30.6.2006

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo di recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2008/23/CE

20.3.2008

-

GU L 76, 19.3.2008

Direttiva 2009/111/CE

7.12.2009

31.12.2010

GU L 302, 17.11.2009

Direttiva 2010/76/UE

15.12.2010

31.12.2011

GU L 329, 14.12.2010

Direttiva 2010/78/UE

4.1.2011

31.12.2011

GU L 331, 15.12.2010

Le modifiche e correzioni successive alla direttiva 2006/49/CE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.

MODIFICA DEGLI ALLEGATIAllegato I – Calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di posizione Direttiva 2009/27/CE [Gazzetta ufficiale L 94 dell’8.4.2009].

Allegato II – Calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di regolamento e il rischio di credito di controparte Direttiva 2009/27/CE [Gazzetta ufficiale L 94 dell’8.4.2009].

Allegato VII – Negoziazione Direttiva 2009/27/CE [Gazzetta ufficiale L 94 dell’8.4.2009].

ATTI COLLEGATI

Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) [Gazzetta ufficiale L 177 del 30.6.2006]. La presente direttiva stabilisce le condizioni d'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio. Essa contiene le disposizioni relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, alle relazioni con i paesi terzi nonché ai principi e agli strumenti tecnici di vigilanza prudenziale.

Ultima modifica: 18.03.2011