Servizi d'investimento

L'Unione europea liberalizza l'accesso alle borse di valori mobiliari e ai mercati di strumenti finanziari degli Stati membri ospitanti, per le imprese d'investimento autorizzate a prestare gli stessi servizi nel loro Stato membro d'origine.

ATTO

Direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi nel campo degli investimenti in valori mobiliari [Cfr atti modificativi].

SINTESI

La direttiva si applica a tutte le imprese d'investimento. Tuttavia alcune delle disposizioni della presente direttiva non sono applicabili agli enti creditizi per i quali l'autorizzazione copre uno o più dei servizi d'investimento ripresi nell'allegato.

Criteri per la concessione e la revoca dell'autorizzazione alle società intermediarie di investimenti mobiliari nello Stato membro d'origine. Le autorità competenti in ogni Stato membro devono assicurarsi che:

La domanda di autorizzazione deve essere corredata di un programma d'attività. Gli Stati membri hanno a disposizione sei mesi, a decorrere dalla presentazione di una domanda completa, per concedere o rifiutare un'autorizzazione.

Introduzione di una procedura di reciprocità con paesi terzi. Gli Stati membri devono informare la Commissione di ogni autorizzazione di una filiazione, diretta o indiretta, di una o più imprese madri di paesi terzi e di ogni acquisizione, da parte di un'impresa madre, di una partecipazione in un'impresa d'investimento della Comunità, per effetto della quale quest'ultima diventi una filiazione della prima.

La Commissione, qualora constati che un paese terzo non accorda alle imprese d'investimento della Comunità un accesso effettivo al mercato comparabile a quello che la Comunità offre alle imprese d'investimento di quel paese, può avviare trattative per ottenere per le sue imprese d'investimento condizioni di concorrenza comparabili.

La vigilanza prudenziale di un'impresa di investimento incombe alle autorità competenti dello Stato membro d'origine. Tuttavia, la messa in opera e il controllo del rispetto delle regole di comportamento sono di competenza dello Stato membro di accoglienza che, nell'applicare le regole, deve rispettare il principio dell'interesse generale.

I cambiamenti proposti per le partecipazioni qualificate in un'impresa di investimento devono essere notificati alle autorità di vigilanza, che possono quindi valutare l'adeguatezza dei nuovi azionisti/membri.

L'impresa d'investimento deve indicare agli investitori il sistema di indennizzo applicabile. I vari sistemi di indennizzo saranno quanto prima armonizzati.

L'impresa d'investimento autorizzata in un altro Stato membro può promuovere azioni pubblicitarie mediante tutti i mezzi di comunicazione disponibili nello Stato membro di accoglienza.

Gli Stati membri devono permettere alle società intermediarie d'investimenti mobiliari di altri Stati membri di svolgere, nel loro territorio, le attività autorizzate dal paese d'origine delle società stesse, creando una succursale oppure fornendo servizi senza una succursale.

Gli Stati membri ospitanti non possono assoggettare la costituzione di una succursale o la fornitura di servizi da parte di una società intermediaria d'investimenti mobiliari autorizzata dal suo Stato membro d'origine ad ulteriore autorizzazione od al requisito di prevedere un capitale di dotazione o a qualsiasi altra misura di effetto equivalente.

A determinate condizioni, uno Stato membro può esigere che le operazioni dei servizi d'investimento siano effettuate su un mercato regolamentato. Tuttavia, le imprese d'investimento, si tratti o no di una banca, possono diventare membri di tale mercato regolamentato.

Norme per la notifica e le formalità da espletare quando viene aperta una succursale o quando vengono forniti servizi in uno Stato membro ospite.

Procedure da seguire da parte delle autorità dello Stato membro d'origine o ospite quando una società intermediaria d'investimenti mobiliari avente una succursale costituita o che fornisca servizi senza succursale non aderisca alle disposizioni legali in vigore nello Stato membro ospite.

Allegato che definisce le attività d'investimento e gli strumenti finanziari compresi nel campo d'applicazione della direttiva.

La direttiva 95/26/CE coordina l'insieme delle disposizioni che disciplinano lo scambio di informazioni tra le autorità per tutto il settore finanziario.

La direttiva 97/9/CE (es de en fr) impone la realizzazione di un sistema di indennizzo per gli investitori.

La direttiva 2000/64/CE modifica la presente direttiva allo scopo di estendere l'applicazione delle norme relative allo scambio d'informazioni riservate nell'ambito di accordi di cooperazione con paesi terzi, alle autorità o organi di quei paesi che, per le funzioni che svolgono, contribuiscono a rafforzare la stabilità del sistema finanziario. La possibilità di scambiare informazioni riservate unicamente con le autorità competenti dei paesi terzi si è in effetti rivelata troppo restrittiva.

La direttiva 2002/87/CE (es de en fr) introduce una disciplina prudenziale specifica ai conglomerati finanziari per completare la normativa prudenziale settoriale applicabile agli enti creditizi, alle compagnie di assicurazione e società di investimento. Allinea almeno la normativa prudenziale relativa ai gruppi omogenei attivi in un solo settore (banche, assicurazioni, investimento) con quella applicabile ai conglomerati finanziari, sia per proteggere consumatori, depositanti e investitori, sia per rendere più dinamico il mercato finanziario europeo.

Dal 1° novembre 2007, la direttiva 2004/39/CE abroga la direttiva 93/22/CEE (si consulti la direttiva 2006/31/CE). I rimandi alla direttiva 93/22/CEE vanno pertanto intesi come rimandi alla direttiva 2004/39/CE (es de en fr).

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 93/22/CEE [adozione: cooperazione]

01.07.1995

31.12.1995

GU L 141 del 11.06.1993

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 95/26/CE

18.7.1996

-

GU L 168 del 18.7.1995

Direttiva 97/9/CE

26.3.1997

26.9.1998

GU L 84 del 26.3.1997

Direttiva 2000/64/CE

17.11.2000

17.11.2002

GU L 290 del 17.11.2000

Direttiva 2002/87/CE

11.2.2003

11.8.2004

GU L 35 del 11.2.2003

Direttiva 2004/39/CE

30.4.2004

30.4.2006

GU L 145 del 30.4.2004

ATTI COLLEGATI

Comunicazione della Commissione del 14 novembre 2000, relativa all'applicazione delle norme di comportamento ai sensi dell'articolo 11 della direttiva sui servizi d'investimento (93/22/CEE) [COM(2000) 722 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. Il testo risponde a uno degli obiettivi del Piano d'azione per i servizi finanziari. In effetti, uno degli ostacoli pratici al buon funzionamento dei mercati dei valori mobiliari riguarda l'incertezza legata all'applicazione delle norme di comportamento di cui all'articolo 11, che disciplina i rapporti tra i prestatori di servizi e i loro clienti. A giudizio della Commissione occorrerebbe facilitare la fornitura di servizi transfrontalieri e chiarire al Parlamento, alle autorità nazionali e di vigilanza, così come agli operatori, su cosa verteranno le future revisioni della direttiva 93/22/CEE. Certo, il contesto in cui si applica l'articolo 11 è cambiato, poiché nuovi tipi di investitori sono presenti sui mercati e le imprese stanno sviluppando nuove tecnologie. Bisogna inoltre tener conto dell'adozione della direttiva sul commercio elettronico, che sancisce il principio del paese d'origine in materia di fornitura ad operatori professionali di servizi di investimento per via elettronica.

Riguardo all'applicazione della direttiva 93/22/CEE, tutti gli Stati membri hanno rispettato il principio generale secondo il quale occorre distinguere tra investitori professionali e investitori al dettaglio, ma il modo in cui si è tenuto conto di questa distinzione differisce notevolmente. I servizi forniti agli investitori professionali dovrebbero essere disciplinati dalle norme di comportamento nel paese del prestatore di servizi (paese d'origine). Gli enti che operano con investitori al dettaglio potrebbero da parte loro vedersi imporre norme di comportamento locali da parte delle autorità del paese ospitante. Inoltre, a rigor di logica, spetterebbe all'autorità del paese in cui è situata la succursale dell'impresa d'investimento controllare i rapporti tra la succursale e i suoi clienti (professionali o "al dettaglio"). Secondo la Commissione occorrerebbe inoltre istituire il sistema comune di classificazione degli investitori professionali adottato dalle autorità di vigilanza nazionale riunite in seno al FESCO (Forum for European Securities Commissions).

Attualmente gli Stati membri utilizzano criteri diversi per determinare il luogo "in cui il servizio è fornito", che è quello dove si esercita il controllo del rispetto delle norme di comportamento. Inoltre, applicano le proprie norme ai servizi transfrontalieri quando il paese del prestatore di servizi già assicura una tutela di livello equivalente.

Comunicazione della Commissione del 15 novembre 2000, sull'aggiornamento della direttiva sui servizi d'investimento [COM(2000) 729 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. La Commissione ritiene in effetti che s'imponga una modernizzazione del quadro legislativo, in ragione dei cambiamenti tecnici relativi alle borse valori e ai sistemi di compensazione, e in ragione dell'introduzione dell'euro e di nuove tecnologie. La comunicazione lancia una vasta consultazione di tutte le parti interessate sul modo migliore di aggiornare la direttiva 93/22/CEE. Il "passaporto unico" per le imprese di investimento, ad esempio, dovrebbe bastare per le transazioni tra operatori professionali, e potrebbe essere esteso ai servizi forniti agli investitori al dettaglio. Per quanto riguarda l'organizzazione delle borse valori e dei sistemi di compensazione, risulterebbe utile l'applicazione di principi comuni ai sistemi di negoziazione, compresi i nuovi sistemi elettronici.

Il 3 aprile 2001, il Parlamento ha adottato una risoluzione su questa comunicazione [Gazzetta ufficiale C 21 del 24.01.2002].

La Commissione ha lanciato un secondo ciclo di consultazioni su tale iniziativa del 22 aprile 2002.

Ultima modifica: 09.08.2006