Abusi di mercato

La presente direttiva mira a garantire l'integrità dei mercati finanziari europei e ad accrescere la fiducia degli investitori in tali mercati. L'obiettivo è creare, nel quadro della lotta contro gli abusi di mercato, condizioni di concorrenza eque per tutti gli operatori economici degli Stati membri.

ATTO

Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) [Cfr atti modificativi].

SINTESI

La presente direttiva mira a impedire qualsiasi abuso di mercato per preservare il buon funzionamento dei mercati finanziari dell’Unione europea.

Questa direttiva non si applica alle operazioni attinenti:

Condizioni di divieto degli abusi di mercato

Si ha abuso di mercato quando gli investitori subiscono, direttamente o indirettamente, le conseguenze sfavorevoli del comportamento di altri soggetti che:

Tali comportamenti possono in effetti violare il principio generale secondo cui tutti gli investitori devono operare in condizioni di parità.

Gli Stati membri vietano quindi a qualsiasi persona che disponga di informazioni:

Tali divieti non si applicano né alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell’ambito di programmi di «riacquisto», né alle operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario.

Gestione dell’informazione degli emittenti di strumenti finanziari

Gli emittenti di strumenti finanziari devono pubblicare, al più presto possibile, le informazioni che riguardano detti emittenti e farle apparire sul loro sito Internet. Quando un emittente divulga un’informazione privilegiata a un terzo nell’ambito delle proprie funzioni, tale informazione deve essere resa pubblica.

Gli emittenti devono inoltre redigere un elenco delle persone che lavorano per loro e che hanno quindi accesso a informazioni privilegiate.

L’Autorità europea degli strumenti finanziari (AEVM) ha la possibilità di elaborare norme tecniche di esecuzione allo scopo di assicurare condizioni uniformi di applicazione degli atti adottati dalla Commissione.

Cooperazione

La direttiva prevede che gli Stati membri designino un'unica autorità di regolamentazione e di vigilanza cui venga attribuito un insieme minimo comune di competenze. Le autorità di regolamentazione e di vigilanza utilizzeranno metodi convergenti per reprimere gli abusi di mercato e dovranno poter contare su un'assistenza reciproca per perseguire le infrazioni, specie nell'ambito delle attività transfrontaliere. La procedura prevista nel campo della cooperazione amministrativa può chiaramente contribuire alla lotta contro atti terroristici. Le autorità competenti collaborano con l’AEVM.

Sanzioni

Uno stesso reato andrebbe punito con pene analoghe in tutti gli Stati membri. Quando un’autorità competente adotta una misura amministrativa o una sanzione, lo comunica all’AEVM. Se questa sanzione riguarda una società di investimenti riconosciuta secondo la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID), l’AEVM aggiunge un riferimento a tale sanzione nel registro delle società d’investimento.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2003/6/CE

12.4.2003

12.10.2004

GU L 96,12.4.2003

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2008/26/CE

21.3.2008

-

GU L 81, 20.3.2008

Direttiva 2010/78/UE

4.1.2011

31.12.2011

GU L 331, 15.12.2010

Le modifiche e correzioni successive della direttiva 2003/6/CE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Direttiva 2008/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2003/6/CE, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione [Gazzetta ufficiale L 81 del 20.3.2008].

Direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette [Gazzetta ufficiale L 162 del 30.4.2004]. Questa direttiva definisce i criteri da prendere in considerazione nella valutazione delle prassi di mercato ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 10 della direttiva 2003/6/CE. Le prassi dei partecipanti al mercato devono rispettare i principi di equità e di efficacia per proteggere l'integrità del mercato. Tali pratiche non devono compromettere l'integrità di altri mercati collegati dell'Unione europea.

Direttiva 2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato [Gazzetta ufficiale L 339 del 24.12.2003]. Questa direttiva stabilisce dettagliatamente i criteri da utilizzare per stabilire quali siano le informazioni aventi carattere preciso ed in grado di influire sui prezzi. Specifica inoltre una serie di fattori di cui si deve tenere conto allorché si valuta se un determinato comportamento possa configurarsi come una manipolazione del mercato. La direttiva stabilisce le modalità ed i termini della divulgazione di informazioni privilegiate ed i casi specifici in cui gli emittenti possono rinviare tale divulgazione per tutelare i loro legittimi interessi.

Direttiva 2003/125/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse [Gazzetta ufficiale L 339 del 24.12.2003].

Questa direttiva stabilisce le regole per la presentazione obiettiva delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico dei conflitti di interesse. La direttiva fa una distinzione tra coloro che elaborano raccomandazioni di investimento (tenuti ad attenersi a norme più severe) e coloro che diffondono le raccomandazioni elaborate da altri. Conformemente all'articolo 6 della direttiva sugli abusi di mercato, le modalità di esecuzione contenute in questa direttiva tengono conto delle norme, comprese quelle di autoregolamentazione, che disciplinano la professione di giornalista. Ciò significa che la sottocategoria estremamente specializzata dei giornalisti finanziari che elaborano o diffondono raccomandazioni di investimento devono attenersi a determinati principi generali. La direttiva contempla tuttavia delle misure di tutela e consente il ricorso a dei meccanismi di autoregolamentazione al fine di stabilire le modalità di applicazione dei suddetti principi basilari. Questa soluzione mira a garantire la libertà di stampa, tutelando nel contempo gli investitori e gli emittenti dai rischi di eventuali manipolazioni di mercato per opera dei giornalisti.

Ultima modifica: 01.04.2011