Bonifici transfrontalieri

Questa direttiva fissa dei requisiti minimi in materia d'informazione e di esecuzione dei bonifici transfrontalieri in modo da renderli rapidi, sicuri ed economici in qualsiasi parte dell'Unione europea.

ATTO

Direttiva 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri [Gazzetta ufficiale L 43 del 14.02.1997].

SINTESI

La direttiva riguarda i bonifici transfrontalieri. La legislazione in questo settore è stata recentemente ampliata dal regolamento (CE) n. 2560/2001 (es de en fr) relativo ai pagamenti transfrontalieri, ovvero i bonifici transfrontalieri, le operazioni di pagamento elettronico transfrontaliere e gli assegni transfrontalieri.

Campo di applicazione

La direttiva 97/5/CE si applica ai bonifici effettuati nelle valute degli Stati membri e in euro per un importo massimo di 50 000 euro. La direttiva definisce il "bonifico transfrontaliero" come un'operazione effettuata, su iniziativa di un ordinante, tramite un ente situato in uno Stato membro per mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente situato in un altro Stato membro.

Trasparenza dei bonifici transfrontalieri

Gli enti hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei loro clienti le informazioni relative alle condizioni applicabili ai bonifici transfrontalieri. Tali informazioni riguardano:

Dopo l'esecuzione o il ricevimento di un bonifico transfrontaliero gli enti devono fornire le seguenti informazioni:

Se l'ordinante ha precisato che le spese relative al bonifico transfrontaliero sono a carico del beneficiario, questi deve esserne informato dal proprio ente.

Obbligazioni minime degli enti

Per un bonifico transfrontaliero di cui sono precisate le condizioni, l'ente deve impegnarsi, a richiesta del cliente:

L'ente dell'ordinante deve eseguire il bonifico transfrontaliero nel termine pattuito con l'ordinante. In assenza di termine o in caso di inosservanza del termine pattuito, se alla fine del quinto giorno lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell'ordine di bonifico transfrontaliero i fondi non sono accreditati sul conto dell'ente del beneficiario, questi deve essere indennizzato dall'ente dell'ordinante.

L'ente del beneficiario deve mettere a disposizione di quest'ultimo i fondi che risultano dal bonifico transfrontaliero entro il termine pattuito. In assenza di tale termine o in caso di inosservanza del termine pattuito, se alla fine del giorno lavorativo bancario successivo al giorno dell'accreditamento dei fondi sul conto dell'ente del beneficiario la somma non è ancora accreditata sul conto del beneficiario, questi è indennizzato dal proprio ente.

Se l'ente dell'ordinante accerta che il ritardo è imputabile all'ordinante, non è dovuto nessun indennizzo. Lo stesso vale se l'ente del beneficiario accerta che il ritardo è imputabile al beneficiario.

L'ente dell'ordinante, ogni ente intermediario e l'ente del beneficiario sono tenuti ad eseguire, dopo la data d'accettazione dell'ordine, il bonifico per l'intero ammontare, a meno che l'ordinante non abbia specificato che le spese sono a carico del beneficiario.

Se l'ente dell'ordinante o un ente intermediario ha proceduto ad una detrazione dall'importo del bonifico transfrontaliero, l'ente dell'ordinante è tenuto, a richiesta dell'ordinante, a trasferire al beneficiario, senza alcuna detrazione e a proprie spese, l'importo detratto, a meno che l'ordinante non ne chieda l'accreditamento sul suo conto.

Se l'inadempimento dell'obbligo di esecuzione dell'ordine di bonifico transfrontaliero secondo le istruzioni dell'ordinante è imputabile all'ente del beneficiario, tale ente è tenuto a rimborsare al beneficiario, a proprie spese, l'importo indebitamente detratto.

Se l'ente dell'ordinante accetta un ordine di bonifico transfrontaliero ma la somma corrispondente non è accreditata sul conto dell'ente del beneficiario, l'ente dell'ordinante è tenuto ad accreditare sul conto di quest'ultimo, a concorrenza di 12.500 euro, l'importo integrale del bonifico transfrontaliero maggiorato degli interessi e delle spese relative al bonifico pagate dall'ordinante.

Se l'ente intermediario scelto dall'ente del beneficiario non esegue il bonifico transfrontaliero, l'ente del beneficiario deve mettere a disposizione di quest'ultimo i fondi a concorrenza di 12.500 euro.

Qualora il bonifico transfrontaliero non sia stato eseguito da un ente intermediario scelto dall'ordinante o non sia stato portato a buon fine a causa di errore od omissione nelle istruzioni impartite dall'ordinante al suo ente, quest'ultimo e gli altri enti intervenuti nell'operazione provvedono a rimborsare l'importo del bonifico.

Gli enti, che partecipano all'esecuzione di un ordine di bonifico transfrontaliero, possono invocare cause di forza maggiore per liberarsi degli obblighi previsti dalla direttiva.

Contesto

La direttiva fa seguito ai progressi compiuti verso il completamento del mercato interno e, in vista della realizzazione dell'Unione economica e monetaria, contribuisce a rendere possibili bonifici transfrontalieri rapidi, affidabili e poco costosi all'interno della Comunità. A tal fine il documento stabilisce dei requisiti minimi standard in materia di informazione e di esecuzione dei bonifici. Mentre questa direttiva riguarda solo i bonifici transfrontalieri, il regolamento (CE) n. 2560/2001 (es de en fr) si applica più in generale ai pagamenti transfrontalieri.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 97/5/CE

14.02.1997

14.08.1999

GU L 43 del 14.02.1997

ATTI CONNESSI

Dati informativi relativi all'ordinante, da allegare ai trasferimenti di fondi

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 luglio 2005, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante, da allegare ai trasferimenti di fondi [COM(2005) 343 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Tale proposta prevede norme da imporre a tutti i prestatori di servizi di pagamento partecipanti all'iter del pagamento. La presente proposta recepisce la raccomandazione speciale VII sui bonifici elettronici (EN), (FR) (RS VII) del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio (EN), (FR) (GAFI) . Il GAFI è un organismo intergovernativo che ha l'obiettivo di concepire e promuovere, a livello sia nazionale che internazionale, strategie di lotta contro il riciclaggio dei capitali e il finanziamento del terrorismo.

In base a questa proposta, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell'ordinante deve allegare ai trasferimenti di fondi gli opportuni dati informativi, completi e accurati, relativi all'ordinante. Il prestatore di servizi di pagamento, che agisce per conto del beneficiario, deve segnalare le operazioni sospette alle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Relazione di valutazione

Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio riguardante l'applicazione della direttiva 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri [COM/2002/663 def. Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]

Questa relazione descrive le modalità di applicazione delle disposizioni della direttiva sui bonifici transfrontalieri a livello nazionale, dal punto di vista sia del loro recepimento nel diritto nazionale, sia della loro messa in atto concreta da parte dei settori bancari degli Stati membri.

Ne risulta che:

- la direttiva 97/5/CE è stata recepita correttamente da tutti gli Stati membri. Persistono solo alcuni problemi puntuali, in particolare per taluni Stati membri che non hanno recepito tutti gli obblighi previsti dalla direttiva in merito alle informazioni da fornire prima e dopo i bonifici o non hanno attuato adeguatamente le disposizioni che li obbligano ad assicurare l'esistenza di procedure di reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci;

- le modalità concrete di esecuzione dei bonifici transfrontalieri nei diversi Stati membri non sono affatto soddisfacenti. I tempi di esecuzione sono accettabili, ma permangono numerosi problemi come il prelievo di doppie commissioni, la mancanza di informazioni al cliente e il rifiuto di taluni enti creditizi di indennizzare il cliente in caso di ritardo nel pagamento o di rimborsare le spese prelevate illegalmente o i bonifici non giunti a destinazione.

Partendo da uno dei miglioramenti del regolamento sui pagamenti transfrontalieri della presente scheda), che ha introdotto il principio di non-discriminazione tra i bonifici effettuati all'interno dello stesso Stato membro e i bonifici tra due Stati membri diversi, la relazione fa l'inventario degli altri miglioramenti necessari nel settore dei bonifici transfrontalieri e propone di apportare talune modifiche alla direttiva per migliorare l'esecuzione dei bonifici transfrontalieri. Inoltre, nell'ottica di una maggiore coerenza ed esaustività della legislazione sui pagamenti, la relazione è a favore di un raggruppamento dell'insieme delle disposizioni legislative concernenti i pagamenti al dettaglio nel mercato interno, nella prospettiva di avere un solo atto giuridico in materia.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, 31 gennaio 2000, sui pagamenti al dettaglio nel mercato interno [COM(2000) 36] - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Questa comunicazione ribadisce l'urgente necessità di disporre nel mercato interno, in concomitanza con l'introduzione dell'euro, di servizi di pagamento al dettaglio che siano efficaci, sicuri e poco costosi. La Commissione auspica che vengano migliorate le infrastrutture che provvedono all'inoltro dei suddetti pagamenti, che registrano un grave ritardo rispetto ai sistemi nazionali di bonifici elettronici. Essa chiede, inoltre, la soppressione delle differenze nelle commissioni prelevate a seconda che una carta di pagamento sia utilizzata a livello nazionale o transfrontaliero e una maggiore trasparenza nelle informazioni fornite ai titolari di tali carte.

Ultima modifica: 22.11.2005