Il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

Essa stabilisce le modalità in base alle quali i cittadini dell’Unione europea (UE) possono votare o candidarsi alle elezioni comunali* in qualsiasi paese dell’UE in cui vivono.

ATTO

Direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza

SINTESI

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

Essa stabilisce le modalità in base alle quali i cittadini dell’Unione europea (UE) possono votare o candidarsi alle elezioni comunali* in qualsiasi paese dell’UE in cui vivono.

PUNTI CHIAVE

Qualsiasi cittadino dell’Unione europea che non ha la cittadinanza nel paese dell’UE in cui vive ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nel paese alle stesse condizioni dei cittadini di quel paese.

Al fine di partecipare alle elezioni, i cittadini dell’UE devono richiedere di essere iscritti nelle liste elettorali del paese di residenza, fornendo le stesse prove richieste agli elettori nazionali. Nei paesi in cui il voto è obbligatorio, l’obbligo si applica anche a loro.

Se, per votare o per presentarsi come candidati, i cittadini del paese dell’UE di residenza sono tenuti ad un periodo minimo di residenza, i cittadini dell’UE al di fuori del paese possono contare un periodo equivalente trascorso in altri paesi dell’UE ai fini di tale requisito.

I paesi dell’UE possono rifiutare ai cittadini dell’UE il diritto di eleggibilità se:

hanno perso questo diritto in virtù della legge del loro paese dell’UE di origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale in materia civile o penale;

non possono produrre una dichiarazione di cittadinanza o di residenza, o determinati altri documenti che attestano l’identità, se necessario.

I paesi dell’UE possono decidere, in talune circostanze, che la qualità di membro del consiglio comunale nel paese di residenza sia incompatibile con l’esercizio di funzioni equivalenti in altri paesi dell’UE.

I paesi dell’UE possono decidere di riservare determinate cariche elettive di alto livello per i propri cittadini o che i cittadini eletti degli altri paesi dell’UE non possono partecipare nella designazione di delegati che possono poi eleggere i membri di un’assemblea parlamentare, o votare in dettaassemblea.

La direttiva riconosce anche eccezioni per:

qualsiasi paese dell’UE in cui la percentuale dei cittadini dell’UE in età di voto che lì risiede ma non ne ha la cittadinanza supera il 20 % dell’elettorato totale;

i cittadini dell’UE che hanno già il diritto di voto alle elezioni del parlamento nazionale del loro paese dell’UE di residenza.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

A decorrere dal 20 gennaio 1995.

TERMINE CHIAVE

* Elezioni comunali: elezioni aperte a tutti i residenti adulti ammissibili a livello degli enti locali di base, come elencati nell’allegato della direttiva.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 94/80/CE

20.1.1995

31.12.1995

GU L 368 del 31.12.1994, pagg. 38-47

Successive modifiche e correzioni agli allegati della direttiva 94/80/CE sono state incorporate nel testo originario. La presente versione consolidata ha esclusivamente un valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 24.09.2015