La libera circolazione dei lavoratori

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 492/2011 sul diritto alla libera circolazione dei lavoratori UE all’interno dell’UE

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Unica eccezione

L’unica eccezione al principio di non discriminazione riguarda l’accesso a impieghi che coinvolgono l’esercizio di una pubblica autorità e di doveri atti a tutelare gli interessi generali dello Stato. I paesi dell’UE potrebbero riservare tali impieghi per i propri cittadini.

Regolamento EURES

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

È in vigore dal 16 giugno 2011. Il regolamento (UE) n. 492/2011 codifica e sostituisce il regolamento (CEE) n. 1612/68 e le sue modifiche successive.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (codifica) (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).

Le modifiche successive al regolamento (UE) n. 492/2011 sono state integrate nel testo originale. Questa versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l’Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 21).

Relazione speciale n. 6/2018 — «Libera circolazione dei lavoratori: la libertà fondamentale è garantita, ma un’assegnazione più mirata dei fondi UE faciliterebbe la mobilità dei lavoratori» (GU L 79 del 2.3.2018, pag. 17).

Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 8).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza: Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo IV Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali — Capo 1; Lavoratori — Articolo 45 (ex articolo 39 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 65).

Ultimo aggiornamento: 21.04.2020