Diritto di soggiorno degli studenti

La presente direttiva mira a garantire l'accesso alla formazione professionale dei cittadini degli Stati membri, definendo il quadro entro cui possono esercitare il loro diritto di soggiorno

ATTO

Direttiva 93/96/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti [Gazzetta ufficiale L 317 del 18.02.1993].

Abrogata dal seguente atto:

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei membri delle loro famiglie di circolare e soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento CEE n° 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

SINTESI

Accogliendo un ricorso del Parlamento europeo, il 7 luglio 1992 la Corte di giustizia ha annullato la direttiva 90/366/CEE del Consiglio, ma ne ha mantenuto gli effetti fino all'entrata in vigore della direttiva 93/96/CEE.

Ogni Stato membro adotta le misure necessarie per facilitare l'esercizio del diritto di soggiorno ai cittadini degli altri Stati membri, per garantire loro l'accesso alla formazione professionale.

Gli Stati membri riconoscono il diritto di soggiorno a qualsiasi studente cittadino di uno Stato membro che non disponga di tale diritto in base a un'altra disposizione del diritto comunitario e che, tramite dichiarazione o, a scelta dell'interessato, tramite qualsiasi altro mezzo equivalente, garantisca all'autorità nazionale interessata di disporre di risorse per evitare di diventare, durante il suo soggiorno, un onere per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante. Egli, inoltre, deve essere iscritto a un istituto riconosciuto per seguirvi un corso di formazione professionale, che costituirebbe la sua attività principale, e deve disporre di una assicurazione malattia che copra tutti rischi nello Stato membro ospitante.

Il diritto di soggiorno dello studente è esteso al coniuge e ai figli a carico.

La presente direttiva non costituisce per gli studenti che beneficiano del diritto di soggiorno un diritto al pagamento di borse di mantenimento da parte dello Stato membro ospitante.

Gli Stati membri rilasciano una carta di soggiorno la cui validità può essere limitata all'effettiva durata della formazione seguita ed è rinnovabile anno per anno. A un membro della famiglia che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro viene rilasciato un documento di soggiorno avente la stessa validità di quello rilasciato al cittadino da cui dipende. Il coniuge e i figli a carico di un cittadino di uno Stato membro che beneficia del diritto di soggiorno hanno il diritto di accedere a qualsiasi attività remunerata o non remunerata su tutto il territorio di tale Stato membro (anche se non hanno la cittadinanza di uno Stato membro).

Gli Stati membri non possono derogare alle disposizioni della direttiva, se non per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della direttiva, ed in seguito ogni tre anni, la Commissione elabora una relazione sull'applicazione della direttiva stessa e la presenta al Consiglio e al Parlamento europeo. La Commissione riserverà un'attenzione particolare alle difficoltà che potrebbero sorgere in alcuni Stati membri dall'applicazione dell'articolo relativo alla concessione del diritto di soggiorno. Essa presenterà eventualmente al Consiglio proposte intese ad ovviare a tali difficoltà.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore - Data di scadenza

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 93/96/CEE

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31.12.1993

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ATTI COLLEGATI

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 18 marzo 1999, sull'applicazione delle direttive 90/364, 90/365 e 93/96 - (Diritto di soggiorno) [COM(99) 127 def.]

In origine limitato alle persone che esercitano un'attività economica, il diritto alla libera circolazione è stato esteso a tutti i cittadini degli Stati membri anche se non esercitano attività economiche. Tale estensione del diritto di soggiorno, a determinate condizioni, è stato solennemente confermato dall'introduzione dell'ex-articolo 8A del trattato di Maastricht, nel trattato CE (nuovo art. 18). Tale articolo conferisce a ogni cittadino un diritto fondamentale e personale a circolare e a soggiornare sul territorio degli Stati membri.

Il recepimento delle direttive 90/364, 90/365 e 93/96 ha dato luogo all'avvio di procedure d'infrazione contro quasi tutti gli Stati membri. Solo tre paesi avevano recepito le direttive alla data prevista. Le procedure sono state peraltro archiviate a mano a mano che venivano adottate le disposizioni di recepimento.

Alla valutazione della concreta applicazione delle direttive si è proceduto mediante l'esame di un'abbondante corrispondenza, denunce e petizioni al Parlamento europeo, nonché attraverso un'inchiesta condotta presso ex-funzionari della Commissione i quali, all'atto del pensionamento, si sono stabiliti in uno Stato diverso da quello d'origine o da quello dell'ultima sede di servizio. A queste informazioni si sono aggiunte le constatazioni della rete dei consulenti Eurojust e del servizio d'orientamento per i cittadini (Cittadini d'Europa). Tali valutazioni hanno messo in evidenza le difficoltà incontrate dai cittadini, dovute in particolare alla complessità delle procedure da seguire, nonché all'incertezza e alle lungaggini per ottenere la carta di soggiorno. Anche le amministrazioni incontrano difficoltà, soprattutto per valutare se siano soddisfatti i requisiti in fatto di risorse e di assicurazione malattia. Le prime conclusioni insistono sulla necessità di

Seconda relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione delle direttive 90/364, 90/365 e 93/96 (diritto di soggiorno) [COM(2003) 101 def.].

Si tratta della seconda relazione sull'applicazione delle tre direttive in materia di diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei membri delle loro famiglie, a prescindere dalla rispettiva nazionalità, che non esercitano attività economiche nello Stato membro ospitante ("inattivi"), relativa al periodo 1999-2002.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 5 aprile 2006, sull'applicazione delle direttive 90/364, 90/365 e 93/96 - (diritto di soggiorno) [COM(2006) 156 def.].

Quindici anni dopo l'adozione delle direttive sul diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione inattivi, il recepimento di questi testi risulta globalmente soddisfacente, come si evince dal numero in calo di inadempienze constatate. I provvedimenti di attuazione nella legislazione di sei Stati membri formano però tuttora oggetto di procedimenti per infrazione, dovuti ad applicazione non conforme o scorretta dei testi, sostanzialmente per l'interpretazione restrittiva che ne viene data. Varie denunce sono pervenute alla Commissione per inosservanza del disposto delle direttive.

Per esempio, in data 18 ottobre 2004 la Commissione ha trasmesso alle autorità francesi una costituzione in mora, per via dell'obbligo che esse impongono ai cittadini dell'Unione di presentare una serie di documenti comprovanti il loro stato di famiglia e il loro domicilio, onde ottenere un titolo di soggiorno. Una lettera complementare di costituzione in mora è stata inviata un anno dopo in quanto il testo nazionale continuava a restare in vigore, seppure le pratiche contestate erano state sospese.

La nuova direttiva 2004/38 migliora la legislazione attuale e offre per molti versi una soluzione a un gran numero di problemi specifici incontrati nell'attuazione delle tre direttive: essa costituisce uno strumento giuridico semplice e unico. La Commissione precisa che darà la massima priorità al controllo del corretto recepimento del testo nelle legislazioni nazionali.

Ultima modifica: 09.07.2007