Assicurazione della responsabilità civile autoveicoli

Nel quadro della realizzazione del mercato comune, il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli contribuisce a dare concretezza alla libera circolazione delle persone e delle merci. La prima direttiva 72/166/CEE sull'assicurazione autoveicoli ha fissato i principi fondamentali per garantire la libera circolazione degli autoveicoli, ossia la soppressione dei controlli dell'assicurazione alle frontiere e l'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile per tutti i veicoli circolanti nell'UE. Quattro ulteriori direttive sull'assicurazione autoveicoli hanno in seguito completato il sistema, al fine di accrescere la protezione delle vittime degli incidenti stradali.

ATTI

Direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.

Seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

Terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

Direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli).

Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (Testo rilevante ai fini del SEE).

SINTESI

L'armonizzazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli * è importante per la realizzazione del mercato comune. Grazie ad essa, infatti, la libera circolazione delle persone e delle merci diviene pienamente possibile.

Dalla prima direttiva 72/166/CEE alla quinta direttiva 2005/14/CE, l'ambito di applicazione dell'assicurazione autoveicoli si è andato estendendo, in particolare grazie alla cooperazione rafforzata tra gli Stati membri in materia di risarcimento delle vittime di incidenti automobilistici avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza.

La soppressione del controllo alle frontiere dei certificati di assicurazione

La soppressione del controllo alle frontiere dei certificati di assicurazione della responsabilità civile è un principio importante mirante a rendere più fluida la circolazione nell'Unione europea, come se si trattasse di un unico paese. Un controllo non sistematico dei certificati di assicurazione è tuttavia ancora possibile, purché non abbia carattere discriminatorio e non avvenga nell'ambito di controlli finalizzati esclusivamente alla verifica dell'assicurazione.

Nel caso di veicoli * che stazionano abitualmente * nel territorio di uno Stato membro, i garanti della liquidazione dei sinistri, che si verificano nel territorio di un altro Stato membro, sono gli uffici nazionali di assicurazione *.

I veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo sono ammessi nel territorio dell'Unione europea soltanto se assicurati per la responsabilità civile per i danni causati su tutto il territorio dell'Unione europea.

L'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli

L'obbligo dell'assicurazione deriva dalla soppressione del controllo alle frontiere. Ogni Stato membro deve adottare le misure necessarie affinché tutti i veicoli che stazionano abitualmente sul suo territorio siano coperti da un'assicurazione della responsabilità civile.

L'assicurazione deve coprire in particolare tutto il territorio dell'Unione europea. La legislazione europea mira anche a garantire che l'automobilista che utilizza il proprio veicolo al di fuori del suo Stato di residenza possa essere risarcito rapidamente, secondo le procedure del suo Stato di residenza, in caso di incidente avvenuto in un altro Stato membro.

La polizza di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli copre, per tutta la durata del contratto, l'intero territorio dell'Unione europea, sulla base di un premio unico.

Inoltre, alcuni Stati membri possono prevedere deroghe per alcune persone fisiche e giuridiche e per alcuni tipi di veicoli con targa speciale. Queste deroghe devono essere notificate alla Commissione europea dagli Stati membri in questione, che devono adottare misure idonee al fine di garantire il risarcimento dei danni causati nel territorio degli altri Stati membri dalle persone o dai veicoli predetti. Inoltre, gli Stati membri hanno dovuto designare un organismo incaricato di risarcire le vittime in questi casi particolari, per evitare che restino senza risarcimento in caso di incidente.

Ogni ufficio nazionale di assicurazione è tenuto a raccogliere centralmente e a comunicare agli altri uffici nazionali le informazioni relative ad un incidente causato sul suo territorio dai veicoli degli altri Stati membri (ad esempio i dati relativi all'assicurazione degli autoveicoli).

Nel caso di incidenti in cui sia coinvolto un veicolo importato da uno Stato membro in un altro Stato membro, è prevista una deroga alla norma generale per la determinazione del paese in cui il rischio è situato. In tale circostanza, a decorrere dal giugno 2007, lo Stato membro di destinazione del veicolo sarà incaricato del risarcimento delle vittime per un periodo di trenta giorni dall'accettazione da parte dell'acquirente della consegna del veicolo, anche se ufficialmente non è stato ancora immatricolato.

La protezione delle vittime

La protezione delle persone lese si applica ai danni causati nel loro Stato di residenza. Essa si applica anche ai danni causati in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza dagli autoveicoli che vi sono assicurati e vi stazionano abitualmente. Sono previste misure particolari anche per risarcire, a determinate condizioni, i danni causati da veicoli non assicurati o non identificati.

È stato precisato anche l'ambito di applicazione della nozione di danno. L'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile copre di norma i danni alle persone e alle cose. Essa copre anche i danni alle persone di tutti i passeggeri del veicolo diversi dal conducente. A decorrere dal giugno 2007 l'assicurazione della responsabilità civile coprirà anche i danni alle persone e alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada in tutti gli Stati membri.

A questo titolo, non possono essere esclusi dal beneficio dell'assicurazione:

Inoltre, il legislatore europeo ha fissato importi minimi per i quali l'assicurazione è obbligatoria. Salvo importi maggiori di garanzia eventualmente imposti dagli Stati membri, gli importi minimi ammontano:

Questi nuovi importi saranno inoltre attualizzati ogni 5 anni sulla base dell'andamento dell'indice europeo dei prezzi al consumo.

Le persone lese godono del diritto di informazione. A tal fine, la legislazione europea ha previsto l'istituzione di centri di informazione in ogni Stato membro. I centri di informazione sono tenuti a fornire a ogni persona lesa le informazioni che le consentano di chiedere il risarcimento dei danni subiti, cioè il numero di immatricolazione e i riferimenti della polizza di assicurazione del veicolo coinvolto nell'incidente.

Esse dispongono anche del diritto di azione diretta contro le compagnie di assicurazione di cui gli Stati membri sono garanti, anche nello Stato membro di residenza.

Il mandatario per la liquidazione dei sinistri

Il mandatario è incaricato di raccogliere tutte le informazioni necessarie in relazione alle richieste di risarcimento e di adottare le misure appropriate per negoziare la liquidazione dei sinistri. Questi deve essere in grado di esaminare il caso nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza della persona lesa.

Tutte le compagnie di assicurazione che coprono i rischi legati alla responsabilità civile degli autoveicoli sono tenute a designare un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ogni Stato membro diverso da quello in cui hanno ricevuto l'autorizzazione amministrativa.

Il mandatario per la liquidazione dei sinistri deve risiedere o avere la sede nello Stato membro per il quale è designato. L'obbligo di designare il mandatario non esclude il ricorso diretto della vittima o del suo assicuratore contro la persona che ha causato il danno o il suo assicuratore.

Inoltre, possono essere inflitte sanzioni pecuniarie o amministrative, se la domanda di risarcimento presentata dalla persona lesa alla compagnia di assicurazione della persona che ha causato l'incidente o al mandatario per la liquidazione dei sinistri designato dalla compagnia di assicurazione resta senza risposta per un periodo di tempo superiore a tre mesi. Le sanzioni garantiscono che le vittime non restino senza risarcimento adeguato.

Fondo di garanzia, centri di informazione, organismi di indennizzo e organismi centrali

Le direttive europee rafforzano la protezione delle vittime prevedendo la creazione in ogni Stato membro di quattro organismi: un fondo di garanzia, un organismo di indennizzo, un centro di informazione e un organismo centrale. Gli Stati membri sono liberi di affidare alla stessa istituzione o a istituzioni diverse l'esercizio dei compiti attribuiti a questi organismi. Questi devono garantire che la vittima venga risarcita al più presto, anche nel caso in cui la compagnia di assicurazione del responsabile dell'incidente rifiutasse di cooperare.

Il fondo di garanzia è incaricato di risarcire la vittima per i danni alle cose e per i danni alle persone causati da un veicolo non identificato o non assicurato.

La vittima può dunque rivolgersi direttamente al fondo di garanzia del suo Stato membro di residenza. Quest'ultimo è obbligato a dargli una risposta motivata in merito al suo intervento sulla base delle informazioni fornite dalla vittima.

Tuttavia, gli Stati membri possono escludere dall'intervento di questo fondo le persone che di spontanea volontà hanno preso posto nel veicolo che ha causato il danno, se il fondo può dimostrare che esse erano al corrente che il veicolo non era assicurato. Gli Stati membri possono limitare o escludere l'intervento del fondo in caso di danni alle cose causati da un veicolo non identificato. Infine, in alcuni Stati membri può essere prevista una franchigia in caso di danni alle cose causati da veicoli non assicurati.

L'organismo di indennizzo è incaricato di risarcire le persone lese nei casi in cui:

L'organismo di indennizzo non interviene invece nel caso in cui la persona lesa abbia intentato azione legale.

Esso interviene entro 2 mesi dalla presentazione della domanda di risarcimento da parte della persona lesa, a meno che nel frattempo la compagnia di assicurazione o il suo mandatario non abbiano dato una risposta motivata alla domanda.

L'organismo di indennizzo che ha pagato il risarcimento può rivolgersi all'organismo di indennizzo dello Stato membro in cui ha sede la compagnia di assicurazione della persona che ha causato il danno per chiedere il rimborso della somma pagata.

Qualora non si riesca ad identificare il veicolo o la compagnia di assicurazione, l'organismo di indennizzo si sostituisce alla persona lesa nei suoi diritti e detiene, a questo titolo, un credito:

Il centro di informazione ha il compito di tenere un registro dei veicoli immatricolati nel territorio di sua competenza, un elenco delle compagnie di assicurazione della responsabilità civile che assicurano i predetti veicoli e un elenco degli organismi designati per il risarcimento delle persone lese nello Stato membro interessato.

La persona lesa può rivolgersi, per un periodo di sette anni a decorrere dall'incidente, al centro di informazione del paese di residenza, del paese in cui il veicolo staziona abitualmente o del paese in cui l'incidente si è verificato e ottenere il nome e l'indirizzo dell'assicuratore e il numero della polizza di assicurazione del veicolo in oggetto, nonché il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri della compagnia di assicurazione nel suo paese di residenza.

I centri di informazione cooperano tra di loro e si rivolgono alle compagnie di assicurazioni o agli enti di immatricolazione dei veicoli per ottenere le informazioni, che comunicano alla persona lesa se questa ha un interesse giuridicamente tutelato ad ottenerle. Per il trattamento dei dati personali, il centro di informazione si attiene alla legislazione in materia di protezione dei dati personali (direttiva 95/46/CE).

Inoltre, a decorrere dal giugno 2007, per facilitarne la trasmissione, i dati necessari alla liquidazione dei sinistri sono raccolti in ogni Stato membro in seno ad un organismo centrale, in formato elettronico, se è necessario.

Termini chiave dell'atto

Riferimenti

Atti

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 72/166/CEE

27.4.1972(data della notifica)

31.12.1973

GU L 103 del 2.5.1972

Direttiva 84/5/CEE

4.1.1984(data della notifica)

31.12.1987

GU L 8 dell'11.01.1984

Direttiva 90/232/CEE

18.5.1990(data della notifica)

31.12.1992

GU L 129 del 19.05.1990

Direttiva 2000/26/CE [adozione: codecisione Cod/1997/0264]

20.07.2000

20.07.2002

GU L 181 del 20.07.2000

Direttiva 2005/14/CE [adozione: codecisione Cod/2002/0124]

11.6.2005

11.6.2007

GU L 149 dell'11.6.2005

ATTI CONNESSI

Direttiva 72/430/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972, che modifica la direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità [Gazzetta ufficiale L 291 del 28.12.1972]

Decisione 2003/20/CE della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativa all'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Decisione 2003/564/CE della Commissione, del 28 luglio 2003, relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 2626]

Decisione 2004/332/CE della Commissione, del 2 aprile 2004, relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (Testo rilevante ai fini del SEE) [Gazzetta ufficiale L 105 del 14.04.2004]

Decisione 2005/849/CE della Commissione, del 29 novembre 2005, relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli [Gazzetta ufficiale L 315 dell'01.12.2005]

Ultima modifica: 09.03.2006