Affrontare i rischi posti dalle sostanze chimiche (convenzione di Stoccolma)

 

SINTESI DI:

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

Decisione 2006/507/CE relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma

QUAL È LO SCOPO DELLA CONVENZIONE E DELLA DECISIONE?

PUNTI CHIAVE

La convenzione richiede ai firmatari di:

La convenzione istituisce:

Trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della convenzione, ciascun firmatario può in qualsiasi momento denunciare la convenzione mediante preavviso scritto di un anno.

L’Unione rispetta gli impegni della convenzione adottando:

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La convenzione è entrata in vigore il 17 maggio 2004.

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

Inquinanti organici persistenti: sostanze chimiche utilizzate negli antiparassitari e nei processi industriali. Essi rimangono attivi per molti anni, si disperdono facilmente, si bioaccumulano*, e costituiscono un rischio per la salute umana e per l’ambiente.
Bioaccumulo: concentrazione nel corpo degli esseri viventi.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3).

Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

Le successive modifiche al Regolamento (UE) 2019/1021 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha solo valore documentale.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni riguardante il riesame e l’aggiornamento del secondo piano di attuazione dell’Unione europea a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti [COM(2018) 848 final, del 4.1.2019].

Protocollo alla convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza(GU L 81 del 19.3.2004, pag. 37).

Decisione 2004/259/CE del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti alla convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 81 del 19.3.2004, pag. 35).

Ultimo aggiornamento: 04.09.2020