Sicurezza ed efficacia dei concimi sul mercato dell’UE

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 2003/2003 relativo ai concimi

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È in vigore dall’11 dicembre 2003 fatta eccezione per gli articoli 8 e 26, paragrafo 3, che riguardano aspetti di tracciabilità e che sono applicati dall’11 giugno 2005.

CONTESTO

Nel marzo 2016, la Commissione ha adottato una proposta che mira a semplificare la legislazione esistente, per migliorare il modo in cui funziona il mercato dei concimi nell’UE ed estendere le norme ai prodotti non armonizzati, ovvero quei concimi disciplinati dalla legislazione nazionale dei paesi dell’UE. Per prepararsi a questa iniziativa, la Commissione ha condotto vari studi in settori come gli ingredienti dei concimi e la scienza dei bio-stimolanti delle piante.

Per ulteriori informazioni, si consulti:

* TERMINI CHIAVE

Elementi nutritivi principali: esclusivamente gli elementi azoto, fosforo e potassio.

Elementi nutritivi secondari: gli elementi calcio, magnesio, sodio e zolfo.

Concime minerale: un concime nel quale gli elementi nutritivi dichiarati sono presenti sotto forma di composti minerali ottenuti mediante estrazione o processi fisici e/o chimici industriali.

Microelementi: gli elementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco, essenziali per la crescita delle piante in quantità esigue in confronto a quelle degli elementi nutritivi principali e secondari.

Nitrificazione: un processo naturale nell’ambiente in cui batteri specializzati convertono l’ammoniaca presente nel terreno in nitriti e nitrati.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1-194)

Le modifiche successive al regolamento (CE) n. 2003/2003 sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 12.09.2016