Frenatura di taluni veicoli a motore (fino al 2014)
La presente direttiva si propone di fissare prescrizioni tecniche armonizzate relative alla frenatura di taluni veicoli a motore e dei loro rimorchi, per consentire l'attuazione della procedura di omologazione CE.
ATTO
Direttiva 71/320/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni negli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi [Cfr.atti modificativi].
SINTESI
La presente direttiva fissa le procedure relative all'omologazione CE per quanto concerne il dispositivo di frenatura di taluni veicoli.
La presente direttiva riguarda ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, nonché i suoi rimorchi, e che rientri nelle categorie M (M1, M2, M3), N (N1, N2, N3) e O (O1, O2, O3, O4).
Il dispositivo di frenatura è il complesso di organi che hanno la funzione di diminuire o annullare progressivamente la velocità di un veicolo in marcia, oppure di mantenerlo immobile se esso è già fermo.
Il dispositivo di frenatura deve adempiere alle funzioni seguenti:
In un dispositivo di frenatura devono sussistere almeno due comandi, indipendenti l'uno dell'altro. Il comando del dispositivo di frenatura di servizio deve essere indipendente da quello del dispositivo di frenatura di stazionamento.
Oltre a questi elementi, la direttiva prevede norme di sicurezza, un sistema di collaudo dell'efficacia dei dispositivi di frenatura nonché di un sistema di controllo dei veicoli.
Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti i suoi dispositivi di frenatura, se tale veicolo è munito dei dispositivi previsti dagli allegati della direttiva e se detti dispositivi rispondono alle prescrizioni contenute in questi stessi allegati.
La presente direttiva è abrogata dal regolamento (CE) n. 661/2009 con decorrenza 1° novembre 2014.
Riferimenti
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Direttiva 71/320/CEE |
30.7.1971 |
30.1.1973 |
GU L 202 del 6.9.1971 |
Atto(i) modificatore(i) |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Direttiva 85/647/CEE |
23.12.1985 |
10.10.1986 |
GU L 380 del 31.12.1985 |
Direttiva 98/12/CE |
7.4.1998 |
31.12.1998 |
GU L 81 del 18.3.1998 |
Le modifiche e correzioni successive della direttiva 71/320/CEE del Consiglio sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.
Ultima modifica: 03.11.2011