Eliminazione dei rifiuti dell'industria del biossido di titanio

La presente direttiva ha come oggetto la prevenzione e, in vista della sua eliminazione, la diminuzione progressiva dell'inquinamento causato dai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio.

ATTO

Direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

Gli Stati membri assicurano l'eliminazione dei rifiuti nel rispetto dell'ambiente e della salute dell'uomo. Essi promuovono la prevenzione, il riciclo, la trasformazione dei rifiuti e l'estrazione dai medesimi di materie prime.

Lo scarico, l'immersione, lo stoccaggio, il deposito e l'iniezione dei rifiuti sono vietati, salvo autorizzazione preventiva, concessa per un periodo limitato ma rinnovabile, rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro:

I rifiuti nonché l'ambiente interessato sono periodicamente controllati dagli organismi designati dallo Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione per valutarne l'aspetto fisico, chimico, biologico ed ecologico.

Gli Stati membri stabiliscono programmi per la riduzione progressiva dell'inquinamento, al fine della sua eliminazione definitiva, provocato dai rifiuti provenienti da stabilimenti industriali già esistenti.

Gli stabilimenti industriali nuovi costituiscono oggetto di richieste di autorizzazione preventiva da indirizzare alle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio si prevede la loro costruzione. L'autorizzazione deve essere preceduta da uno studio d'impatto sull'ambiente e può essere rilasciata solo alle imprese che si impegnano a utilizzare soltanto i materiali, i procedimenti e le tecnologie disponibili sul mercato meno nocivi per l'ambiente.

La direttiva prevede che gli Stati membri possono adottare regolamentazioni più rigorose.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo di recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 78/176/CEE

22.2.1978

21.2.1979

GU L 54 del 25.2.1978

Atto(i) modificatore(i)

Entrata in vigore

Termine ultimo di recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 82/883/CEE

10.12.1982

10.12.1984

GU L 378 del 31.12.1978

Direttiva 83/29/CEE

28.1.1983

-

GU L 32 del 3.2.1983

Direttiva 91/692/CEE

23.12.1991

1.1.1993

GU L 377 del 31.12.1991

Le modifiche e correzioni successive della direttiva 78/176/CEE del Consiglio sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 dicembre 2007, sulle emissioni degli impianti industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (Rifusione) [COM(2007) 844 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

La presente proposta è destinata a rifondere in un unico testo giuridico sette direttive distinte relative ai rifiuti provenienti dall'industria, ovvero le direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE e 92/112/CEE sui rifiuti e gli scarichi dell'industria del biossido di titanio, la direttiva 96/61/CE (abrogata dalla direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento - direttiva IPPC), la direttiva 1999/13/CE sui composti organici volatili, la direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti e la direttiva 2001/80/CE sugli inquinanti originati dai grandi impianti di combustione. Tale approccio integrato in materia di rilascio di autorizzazione agli impianti industriali dovrebbe consentire di ottenere dei progressi significativi nel campo dell'inquinamento atmosferico. L'elemento fondamentale di tale approccio è l'attuazione delle migliori tecniche disponibili.

Procedura di codecisione (COD/2007/0286)

Direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio [Gazzetta ufficiale L 409 del 31.12.1992].

Ultima modifica: 12.10.2010