Gestione controllata dei rifiuti pericolosi (fino alla fine del 2010)

L'Unione europea stabilisce un quadro per la gestione, il recupero e lo smaltimento corretto dei rifiuti considerati come pericolosi.

ATTO

Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

La presente direttiva introduce una definizione precisa ed uniforme dei rifiuti pericolosi e mira a garantire una gestione rispettosa dell’ambiente del flusso di tali rifiuti. La direttiva integra la direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2006/16/CE) imponendo nuovi controlli sulla gestione dei rifiuti pericolosi, in particolare requisiti di tracciabilità, il divieto di mescolare i rifiuti pericolosi con altri rifiuti e l’obbligo di notificare alla Commissione i rifiuti che presentano proprietà pericolose, ma che non sono registrati come tali.

I rifiuti pericolosi disciplinati dalla presente direttiva sono raggruppati in un elenco * stilato in base alle categorie, ai costituenti e alle caratteristiche riportati in allegato alla direttiva. La presente direttiva non riguarda i rifiuti domestici. Gli allegati alla direttiva possono essere modificati per adeguarli ai progressi scientifici e tecnici in materia.

Gli Stati membri verificano che tali rifiuti pericolosi siano catalogati e identificati, e non siano mescolati né tra loro, né con rifiuti non pericolosi, a meno che non siano state adottate le necessarie misure per salvaguardare la salute e l'ambiente.

Qualsiasi stabilimento o impresa che effettui operazioni di smaltimento deve ottenere un'autorizzazione. Ciò è valido anche nel caso in cui tali operazioni siano finalizzate ad un recupero. In quest'ultimo caso è possibile una deroga se il tipo di recupero non è tale da nuocere alla salute o all'ambiente, o se lo Stato membro ha adottato e comunicato alla Commissione le misure generali che stabiliscono le condizioni da rispettare per effettuare questo genere di recupero.

Gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di smaltimento o finalizzate al recupero dei rifiuti pericolosi, nonché i produttori di questi, sono soggetti a ispezioni periodiche, in relazione soprattutto alle origini e alle destinazioni di questi rifiuti. I trasportatori, i produttori, gli stabilimenti e le imprese tengono un registro delle loro attività e lo trasmettono alle autorità competenti designate per ogni Stato.

Le autorità competenti rendono pubblici i piani di gestione dei rifiuti pericolosi che la Commissione poi valuterà.

Nei casi di emergenza o di grave pericolo, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie, comprese, se del caso, deroghe temporanee alla presente direttiva, al fine di garantire che i rifiuti pericolosi non costituiscano una minaccia per la popolazione o per l'ambiente. Gli Stati membri informano la Commissione di tali deroghe.

Il regolamento (CE) n. 166/2006, che istituisce un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR), armonizza le norme relative alla comunicazione abituale d'informazioni relative alle sostanze inquinanti, compresi i rifiuti, da parte degli Stati membri alla Commissione.

La presente direttiva è abrogata dalla direttiva 2008/98/CE a decorrere dal 12 dicembre 2010.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 91/689/CEE

19.12.1991

11.12.1993

GU L 377 del 31.12.1991

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 94/31/CE

22.7.1994

-

GU L 168 del 2.7.1994

Regolamento (CE) n. 166/2006

24.2.2006

-

GU L 33 del 4.2.2006

Direttiva 2008/98/CE

12.12.2008

-

GU L 312 del 22.11.2008

Le successive modifiche e correzioni alla direttiva 91/689/CEE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Decisione 96/302/CE della Commissione, del 17 aprile 1996, che definisce la forma in cui devono essere comunicate le informazioni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi [Gazzetta ufficiale L 116 dell’11.5.1996].

Decisione 97/622/CE della Commissione, del 27 maggio 1997, relativa ai questionari per le relazioni degli Stati membri sull'applicazione di talune direttive concernenti i rifiuti (applicazione della direttiva 91/692/CEE del Consiglio) [Gazzetta ufficiale L 256 del 19.9.1997].Vedi versione consolidata.

Applicazione della legislazione

Relazione della Commissione, del 20 novembre 2009, sull’attuazione della legislazione comunitaria relativa ai rifiuti Direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti, Direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, Direttiva 75/439/CEE concernente gli oli usati, Direttiva 86/278/CEE sui fanghi di depurazione, Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e Direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel periodo 2004-2006 [COM(2009) 633 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. In alcuni casi le risposte degli Stati membri non sono state abbastanza precise per chiarire se la direttiva fosse stata attuata debitamente. In particolare, permangono dei dubbi a proposito dell’applicazione del divieto di mescolare i rifiuti nonché delle relative esenzioni da questo divieto e dall’obbligo di ottenere autorizzazioni. Diversi Stati membri non hanno garantito la regolarità delle ispezioni. Altre preoccupazioni riguardano l’obbligo dei fabbricanti di presentare relazioni. È stato individuato un caso di mancanza di regole chiare in materia di imballaggio ed etichettatura di rifiuti pericolosi, che necessita di ulteriori verifiche.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 19 luglio 2006, sull'attuazione della legislazione comunitaria relativa ai rifiuti - direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, direttiva 75/439/CEE concernente gli oli usati, direttiva 86/278/CEE sui fanghi di depurazione, direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, nel periodo 2001-2003 [COM(2006) 406 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. In questa relazione la Commissione sottolinea che la produzione di rifiuti pericolosi è aumentata, che lo smaltimento in discarica rimane il sistema di trattamento più diffuso (26 % in media), mentre la percentuale di riciclaggio medio ha raggiunto il 21 %. Tutti gli Stati membri hanno recepito le disposizioni della presente direttiva e procedono alle ispezioni periodiche; la frequenza di tali ispezioni è variabile e dipende dal tipo e dalla quantità di rifiuti, nonché dal tipo d'impianto interessato. Nella maggior parte degli Stati membri i rifiuti pericolosi rientrano nei piani generali di gestione dei rifiuti, adottati ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 19 maggio 2003, sull’attuazione della legislazione comunitaria direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, direttiva 75/439/CEE concernente gli oli usati, direttiva 86/278/CEE sui fanghi di depurazione e direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – Nel periodo 1998-2000 [COM(2003) 250 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. La relazione segnala una stabilizzazione della produzione di rifiuti pericolosi. La percentuale media di riciclaggio di questi rifiuti si colloca al 27% circa, mentre la percentuale media di smaltimento in discarica si colloca al 22%. La maggior parte degli Stati membri ha comunicato alla Commissione i rifiuti che a loro avviso presentano caratteristiche di pericolosità.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 10 gennaio 2000, relativa all'attuazione della legislazione comunitaria sui rifiuti per il periodo 1995-1997 (direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE, 75/439/CEE, 86/278/CEE) [COM(1999) 752 def.]. In questo documento la Commissione rileva che la maggior parte degli Stati membri non ha recepito correttamente la direttiva relativa ai rifiuti pericolosi, mentre altri non hanno stilato un elenco complementare a quello già istituito dalla Commissione contenente i rifiuti pericolosi.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 27 febbraio 1997, relativa all’applicazione delle direttive 75/439/CEE, 75/442/CEE, 78/319/CEE e 86/278/CEE sulla politica in materia di rifiuti [COM(97) 23 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Elenco dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi

Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi [Gazzetta ufficiale L 226 del 6.9.2000].Si veda la versione consolidata.

Ultima modifica: 25.02.2010