Smaltimento dei rifiuti (sino alla fine del 2010)

L'Unione europea dispone di un quadro di gestione coordinata dei rifiuti negli Stati membri volto a limitarne la produzione e a organizzarne nel modo migliore possibile il trattamento e lo smaltimento.

ATTO

Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti.

SINTESI

Le misure previste si applicano a qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi secondo le disposizioni nazionali degli Stati membri. Esse non si applicano agli effluenti gassosi, ai rifiuti radioattivi, ai rifiuti minerali, alle carogne di animali e ai rifiuti agricoli, alle acque di scarico e ai materiali esplosivi in disuso ove questi diversi tipi di rifiuti siano soggetti a specifiche regolamentazioni comunitarie.

La Commissione ha pubblicato linee guida basate in particolare sulla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE), per aiutare le autorità competenti e il settore privato a stabilire se un dato prodotto costituisca o meno un rifiuto (cfr. la sezione "Atti collegati").

Gli Stati membri devono vietare l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti e promuoverne la prevenzione, il riciclaggio e la trasformazione a fini di riutilizzo. Essi devono informare la Commissione di qualsiasi progetto di normativa implicante l’impiego di prodotti che possono comportare difficoltà tecniche e costi eccessivi di smaltimento o atto ad incoraggiare la diminuzione della quantità di taluni rifiuti, il trattamento di alcuni rifiuti per il riciclaggio e il riutilizzo, l’uso di rifiuti come fonte di energia e l’utilizzazione dei materiali di recupero per preservare le risorse naturali.

La direttiva prevede una cooperazione tra Stati membri al fine di creare una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento (tenendo conto delle tecnologie più perfezionate) che consenta alla Comunità di raggiungere l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti e a ciascuno Stato membro di tendere verso questo obiettivo. Questa rete deve permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti più vicini idonei a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente.

Gli Stati membri devono garantire che ogni detentore di rifiuti li consegni ad un raccoglitore privato o pubblico o ad un’impresa di smaltimento oppure provveda egli stesso allo smaltimento, conformandosi alle disposizioni della direttiva.

Le imprese o gli stabilimenti che provvedono al trattamento, allo stoccaggio o al deposito di rifiuti per conto di terzi devono ottenere dall’autorità competente un’autorizzazione in cui siano indicati in particolare i tipi e i quantitativi di rifiuti da trattare, i requisiti tecnici generali e le misure precauzionali da adottare. Periodicamente le autorità competenti possono effettuare controlli sul rispetto delle condizioni di autorizzazione. Le imprese che provvedono al trasporto, alla raccolta, allo stoccaggio, al deposito o al trattamento dei rifiuti, propri o altrui, sono soggette allo stesso tipo di sorveglianza.

I centri di recupero e le imprese che provvedono esse stesse allo smaltimento dei propri rifiuti devono ottenere anch’essi un’autorizzazione.

Conformemente al principio "chi inquina paga", il costo dello smaltimento dei rifiuti deve essere sostenuto dal detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore o ad un’impresa, dai precedenti detentori o dal produttore del prodotto generatore di rifiuti.

Le autorità competenti designate dagli Stati membri per l’attuazione delle misure previste elaborano uno o più piani di gestione dei rifiuti che contemplino fra l’altro il tipo, la quantità e l’origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, i requisiti tecnici generali, tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare nonché i luoghi e gli impianti adatti per lo smaltimento.

Contesto

La nuova direttiva codifica e sostituisce la direttiva 75/442/CEE e le sue successive modifiche. La codificazione ha lo scopo di chiarire e razionalizzare la legislazione in materia di rifiuti senza modificare il contenuto delle norme da applicare.

La presente direttiva è abrogata dalla direttiva 2008/98/CE a decorrere dal 12 dicembre 2010.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2006/12/CE

17.5.2006

-

GU L 114 del 27.4.2006

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2008/98/CE

12.12.2008

12.12.2010

GU L 312 del 22.11.2008

ATTI COLLEGATI

Comunicazione della Commissione del 21 febbraio 2007 relativa alla Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti [COM(2007) 59 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. La Commissione chiarisce i concetti di "prodotto", "residuo di produzione" e "sottoprodotto" basandosi in particolare sulla giurisprudenza della CGCE; fornisce inoltre linee guida per aiutare le autorità competenti a stabilire cosa sia un rifiuto e cosa non lo sia. Un residuo di produzione non costituisce un rifiuto quando il riutilizzo del materiale prodotto è certo e non solo eventuale, non richiede trasformazione preliminare e avviene nella continuità del processo di produzione; inoltre, il sottoprodotto non deve essere un materiale di cui il fabbricante ha l'obbligo di disfarsi o il cui utilizzo è vietato. Alcuni elementi costituiscono peraltro degli indizi per identificare un materiale come rifiuto, in particolare il fatto che l'unico utilizzo possibile sia lo smaltimento, che l'utilizzo previsto abbia un forte impatto ambientale o richieda misure di protezione specifiche, che il metodo di trattamento del materiale sia un metodo di trattamento standard dei rifiuti, che l'impresa percepisca il materiale come rifiuto o che l'impresa cerchi di ridurre la quantità di materiale prodotto. La Commissione, infine, fornisce un elenco esemplificativo di prodotti da considerarsi rifiuti e di altri che non lo sono.

Comunicazione della Commissione del 21 dicembre 2005 intitolata: "Portare avanti l’utilizzo sostenibile delle risorse - Una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti" [COM(2005) 666 – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. Questa strategia fissa gli orientamenti e descrive le misure volte a diminuire le pressioni sull’ambiente derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti. Gli assi principali della strategia riguardano una modifica della legislazione al fine di migliorarne l’attuazione, la prevenzione dei rifiuti e la promozione di un riciclaggio efficace.

Decisione 2000/532/CE [Gazzetta ufficiale L 226 del 6.9.2000]. Questa decisione istituisce un elenco dei rifiuti comprendente i rifiuti pericolosi.

Cfr. la versione consolidata (pdf).

Ultima modifica: 04.03.2009