Zuccheri

L’Unione europea (UE) fissa norme comuni per taluni zuccheri destinati all’alimentazione umana, nel rispetto della legislazione generale applicabile ai prodotti alimentari. Tali norme riguardano la composizione, le denominazioni di vendita, l’etichettatura e la presentazione.

ATTO

Direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all’alimentazione umana.

SINTESI

La direttiva 2001/111/CE migliora l’etichettatura di taluni zuccheri alimentari per informare meglio i consumatori ed evitare di indurli in errore sui prodotti che essi acquistano. La direttiva si applica ferme restando le disposizioni generali relative all’etichettatura dei prodotti alimentari.

Gli zuccheri

La direttiva 2001/111/CE definisce undici varietà di zuccheri:

Per ciascuna varietà corrispondono diverse caratteristiche di composizione e norme relative al confezionamento e all’etichettatura.

L’etichettatura

La direttiva 2001/111/CE fissa alcune disposizioni specifiche per i prodotti preimballati di peso inferiore a 20 grammi, per lo zucchero liquido, per lo sciroppo di zucchero invertito contenente cristalli nonché per alcuni prodotti che contengono più del 5% di fruttosio. Il peso netto dei prodotti preimballati di peso inferiore a 20 grammi non deve figurare sull’etichetta. Per contro, l’etichetta dello zucchero liquido invertito e dello sciroppo di zucchero invertito deve menzionare il tenore di sostanza secca e di zucchero invertito. Inoltre, l’etichetta dello sciroppo di zucchero invertito contenente cristalli deve recare l’aggettivo cristallizzato. Infine, gli sciroppi di glucosio (ivi inclusi gli sciroppi di glucosio disidratato) che contengono più del 5% di fruttosio (sostanza secca) devono recare la dicitura sciroppo di glucosio-fruttosio o sciroppo di fruttosio-glucosio e sciroppo disidratato di glucosio-fruttosio o sciroppo disidratato di fruttosio-glucosio, a seconda che prevalga la componente glucosio o fruttosio.

Per i prodotti di cui alla presente direttiva, gli Stati membri non adottano disposizioni nazionali non previste dalla presente direttiva.

Contesto

Questa direttiva rientra in un quadro di semplificazione di alcune direttive verticali nel settore dei prodotti alimentari per tenere conto soltanto dei requisiti essenziali ai quali i prodotti contemplati da tali direttive devono conformarsi, affinché essi possano circolare liberamente nel mercato interno.

RIFERIMENTI

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2001/111/CE

12.1.2002

11.7.2003

GU L 10 del 12.1.2002

ATTI COLLEGATI

Regolamento (UE) n. 1021/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica delle direttive 1999/4/CE e 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle direttive 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le competenze da conferire alla Commissione [Gazzetta ufficiale L 287 del 29.10.2013].

Ultima modifica: 29.04.2014