Norme di etichettatura dell’Unione europea per il miele

L’Unione europea (UE) definisce norme specifiche per il miele a completamento delle norme sugli alimenti.

ATTO

Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele.

SINTESI

L’Unione europea (UE) definisce norme specifiche per il miele a completamento delle norme sugli alimenti.

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

Oltre a norme sulla composizione e la definizione del miele, specifica i tipi di prodotti del miele che possono essere venduti con determinate denominazioni e le norme sull’etichettatura, la presentazione e le informazioni sull’origine.

PUNTI CHIAVE

La direttiva completa le norme generali dell’Unione sull’etichettatura alimentare, stabilite nel regolamento (UE) n. 1169/2011. Le informazioni essenziali per i consumatori devono essere presenti sulle etichette e, in particolare, le etichette devono contenere il paese d’origine del miele e le denominazioni del prodotto, come stabilito nell’allegato I.

Definizione

Il miele è una sostanza dolce naturale che le api (Apis mellifera) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano sulle piante che esse bottinano, trasformano combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell’alveare.

Composizione

Il miele, immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano, deve rispettare i criteri di composizione stabiliti nell’allegato II della direttiva.

La direttiva 2014/63/UE chiarisce che il polline è un componente naturale, piuttosto che un ingrediente del miele.

Etichette

La direttiva 2014/63/UE chiarisce inoltre i requisiti per l’etichettatura qualora il miele sia originario di più di un paese dell’UE o di un paese terzo. In tali casi, l’indicatore del paese d’origine può essere sostituito da una delle seguenti indicazioni, a seconda del caso:

In determinati casi, queste denominazioni possono essere sostituite dalla semplice denominazione di vendita «miele» (a eccezione del «miele filtrato», del «miele di favo», del «del miele in pezzi di favo o favo tagliato nel miele» e del «miele per uso industriale»).

Le informazioni sull’origine regionale, territoriale o topografica, sull’origine floreale o vegetale, oppure su criteri di qualità specifici possono completare tale etichettatura (a eccezione del «miele filtrato» e del «miele per uso industriale»).

La direttiva 2014/63/UE consente alla Commissione europea di adottare ulteriori norme (atti delegati) che stabiliscono due parametri per il criterio di «principalmente» per quanto concerne l’origine floreale o vegetale del miele e per il contenuto minimo di polline del miele filtrato in seguito all’estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva 2001/110/CE si applica a decorrere dal 1o febbraio 2002. La direttiva 2014/63/UE si applica a decorrere dal 23 giugno 2014. Il miele per la vendita o etichettato prima del 24 giugno 2015 può continuare a essere venduto fino all’esaurimento delle scorte.

TERMINI CHIAVE

Miele filtrato: miele ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un’eliminazione significativa dei pollini.

Miele di favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli opercolati di favi da esse appena costruiti o di sottili fogli cerei realizzati unicamente con cera d’api, non contenenti covata e venduto in favi anche interi.

Miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele: miele che contiene uno o più pezzi di miele in favo.

Miele per uso industriale: la menzione «unicamente ad uso culinario» deve essere riportata in immediata prossimità della denominazione del prodotto.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2001/110/CE

1.2.2002

31.7.2003

GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47-52

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2014/63/UE

23.6.2014

24.6.2015

GU L 164 del 3.6.2014, pag. 1-5

ATTI COLLEGATI

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18-63).

Ultimo aggiornamento: 20.02.2015