Regime d'esportazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali dopo un incidente nucleare
Il presente regolamento è volto a impedire l'esportazione, verso i paesi terzi, di prodotti il cui livello di contaminazione ecceda i livelli massimi ammissibili nella Comunità dopo un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva.
ATTO
Regolamento (CEE) n. 2219/89 del Consiglio, del 18 luglio 1989, relativo alle condizioni particolari d'esportazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali dopo un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva.
SINTESI
I prodotti alimentari e gli alimenti per gli animali la cui contaminazione radioattiva ecceda i livelli massimi ammissibili, resi applicabili sul mercato interno in virtù del regolamento (EURATOM) n. 3954/87, non possono essere esportati.
Gli Stati membri garantiscono controlli sul rispetto dei livelli massimi ammissibili.
Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.
Riferimenti
Atto |
Entrata in vigore |
Termine ultimo di recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CEE) n. 2219/1989 |
25.7.1989 |
- |
GU L 211 del 22.7.1989 |
ATTI COLLEGATI
Regolamento (CE) n. 733/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil [Gazzetta ufficiale L 201 del 30.7.2008].
Ultima modifica: 07.12.2010