Prodotti destinati ad un'alimentazione particolare

I prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (lattanti, persone affette da disturbi digestivi o metabolici o che si trovano in condizioni fisiologiche particolari) sono armonizzati per quanto riguarda la loro presentazione. L'etichettatura di tali prodotti richiede esigenze particolari come, ad esempio, l'indicazione del valore energetico e del tenore di glucidi, protidi e lipidi.

ATTO

Direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernente i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare [Cfr atti modificativi].

SINTESI

Direttiva 89/398/CEE

La direttiva si applica ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. Essi devono essere adatti all'obiettivo nutrizionale dichiarato e devono essere commercializzati in modo da indicare che sono conformi a tale obiettivo. Un'alimentazione particolare deve rispondere alle esigenze nutrizionali particolari delle seguenti categorie di consumatori:

Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumo corrente è vietato impiegare le qualifiche "dietetico" o "di regime".

Disposizioni specifiche, applicabili ai gruppi di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, sono stabilite mediante direttive specifiche, le quali possono prevedere, in particolare, prescrizioni riguardanti la composizione, l'igiene, l'elenco degli additivi, i criteri di purezza, ecc. Esse stabiliscono inoltre le prescrizioni particolari di etichettatura che vengono ad aggiungersi a quelle applicate ai prodotti alimentari in generale, tra cui l'indicazione del valore energetico, il tenore di glucidi, protidi e lipidi.

La direttiva stabilisce la procedura da seguire quando si ritiene che un prodotto alimentare particolare, pur essendo conforme alla corrispondente direttiva specifica, potrebbe presentare un pericolo per la salute umana.

Essa fissa inoltre disposizioni per l'adozione successiva di altre direttive specifiche. Nell'allegato I della presente direttiva figura l'elenco dei prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare per i quali saranno fissate disposizioni particolari mediante direttive specifiche:

Essa fissa inoltre disposizioni per l'adozione successiva di altre direttive specifiche. Nell'allegato I della presente direttiva figura l'elenco dei prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare per i quali saranno fissate disposizioni particolari mediante direttive specifiche:

Direttiva 96/84/CE

Questa direttiva consente un'autorizzazione di commercializzazione di due anni, previa valutazione da parte dell' Autorità europea per la sicurezza alimentare, per prodotti alimentari che non risulterebbero conformi alle regole di composizione stabilite dalle direttive specifiche suindicate. L'obiettivo di questo provvedimento è quello di consentire una rapida commercializzazione di nuovi prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

Direttiva 1999/41/CE

Questa direttiva modifica l'allegato I della direttiva 89/398/CEE per cancellare dall'elenco tre categorie di prodotti alimentari per i quali era prevista l'adozione di direttive specifiche: gli alimenti per diabetici, gli alimenti a basso tenore di sodio ivi compresi i sali dietetici iposodici o asodici e gli alimenti senza glutine.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 89/398/CEE

16.05.1990: autorizzazione per la commercializzazione dei prodotti conformi alla direttiva16.05.1991: divieto di commercializzazione dei prodotti non conformi alla direttiva

16.05.1989

GU L 86 del 30.06.1989

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 96/84/CE

11.03.1997

30.09.1997

GU L 48 del 19.02.1997

Direttiva 1999/41/CE

08.07.2000: autorizzazione per la commercializzazione dei prodotti conformi alla direttiva08.07.2001: divieto di commercializzazione dei prodotti non conformi alla direttiva

08.07.2000

GU L 172 del 08.07. 1999

Regolamento (CE) n° 1882/2003

20.11.2003

-

GU L 284 del 31.10.2003

ATTI COLLEGATI

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare [COM(2004) 290 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

Questa futura direttiva propone una semplificazione delle disposizioni della direttiva, includendo in un unico testo le diverse modifiche.

COMPOSIZIONE DI PRODOTTI DESTINATI AD UN'ALIMENTAZIONE PARTICOLARE

Direttiva 2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare [Gazzetta ufficiale L 52 del 22.02.2001]. Questa direttiva definisce le sostanze nutritive che possono entrare nella composizione dei prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. Essa autorizza, ad esempio, l'aggiunta delle seguenti sostanze nutritive:

I prodotti alimentari ai quali vengono aggiunte queste sostanze nutritive devono risultare sicuri e rispondere alle particolari esigenze nutrizionali delle persone alle quali tali prodotti sono destinati. Il commercio dei prodotti conformi a tale direttiva è autorizzato a decorrere dal 1° aprile 2002. Per contro, i prodotti non conformi alla direttiva non potranno più essere commercializzati a decorrere dal 1° aprile 2004.

Modificata da:

Direttiva 2004/5/CE della Commissione [Gazzetta ufficiale L 014 del 21.01.2004]. Essa comprende nell'allegato della direttiva 2001/15/CE le sostanze chimiche seguenti: solfato, L-serina, L-arginina-L-aspartato, L-lisina-L-glutammato, N-acetil-L-Cysteina, N-acetil-L-metionina e L-carnitina-L-tartrato.

Queste sostanze, aggiunte negli alimenti destinati ad uno scopo nutrizionale specifico, sono state approvate dal Comitato scientifico dell'alimentazione umana o dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare, l'EFSA (le competenze dei cinque comitati scientifici per la sicurezza alimentare sono state affidate, a decorrere dal 2003, ad un unico organismo, l'EFSA).

Direttiva, 2006/34/CE della Commissione [Gazzetta ufficiale L 83 del 22.03.2006]

Nella categoria delle vitamine, la denominazione "acido folico è sostituita da "folati".

See also

Per ulteriori informazioni sui prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, si consulti la pagina della Direzione generale Salute e protezione dei consumatori (EN).

Ultima modifica: 09.08.2007