Etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti alimentari

I prodotti alimentari preimballati devono rispettare delle norme per quanto riguarda l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità. Tali norme sono armonizzate a livello dell’Unione europea (UE) per consentire ai consumatori europei di operare le loro scelte con cognizione di causa e per eliminare ogni ostacolo alla libera circolazione dei prodotti alimentari e le disparità nelle condizioni di concorrenza

ATTO

Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

La direttiva si applica ai prodotti alimentari preimballati destinati ad essere consegnati in tale stato al consumatore finale, ovvero ai ristoranti, agli ospedali o ad altre collettività simili.

La direttiva non riguarda i prodotti destinati ad essere esportati al di fuori dell’Unione europea (UE).

L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non possono essere tali da:

INDICAZIONI OBBLIGATORIE PER L’ETICHETTATURA

L'etichettatura dei prodotti alimentari deve riportare le menzioni obbligatorie. Esse devono essere facilmente comprensibili e visibili, chiaramente leggibili e indelebili. Alcune di esse devono figurare nello stesso campo visivo.

Le indicazioni obbligatorie comprendono:

DEROGHE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Le disposizioni europee applicabili a prodotti alimentari specifici possono autorizzare il carattere facoltativo delle indicazioni relative all’elenco di ingredienti e alla data di durata minima. Tali disposizioni possono prevedere altre indicazioni obbligatorie, purché esse non danneggino l’informazione del compratore.

Sono previste alcune disposizioni particolari per quanto riguarda:

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

La commercializzazione dei prodotti alimentari conformi alla direttiva può essere vietata soltanto da disposizioni nazionali specifiche giustificate da ragioni particolari come: la protezione della salute pubblica, la repressione delle frodi ovvero la protezione della proprietà industriale e commerciale.

COMITOLOGIA E CONTESTO

L’attuazione della direttiva viene garantita dalla Commissione europea assistita dal Comitato permanente per i generi alimentari (ad esempio: autorizzazione delle disposizioni nazionali che prevedano per alcuni alimenti l’indicazione degli ingredienti a lato della denominazione di vendita, deroghe alle indicazioni obbligatorie, qualificazione di un additivo come ingrediente, modifica degli allegati, adozione di misure transitorie, etc.).

La direttiva 2000/13/CE sostituisce la direttiva 79/112/CEE del Consiglio sull’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2000/13/CE

26.5.2000

-

GU L109 del 6.5.2000

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2001/101/CE

18.12.2001

31.12.2002

GU L310 del 28.11.2001

Direttiva 2002/67/CE

8.8.2002

30.6.2003

GU L 191 del 19.7.2002

Atti relativi all’adesione della Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia all’UE.

1.5.2004

Entro il 2007

GU L 236 del 23.9.2003

Direttiva 2003/89/CE

25.11.2003

25.11.2004

GU L 308 del 25.11.2003

Direttiva 2006/107/CE

1.1.2007

1.1.2007

GU L 363 del 20.12.2006

Direttiva 2006/142/CE

12.1.2007

23.12.2007

GU L 368 del 23.12.2006

Regolamento (CE) n. 1332/2008

20.1.2009

-

GU L 354 del 31.12.2008

Regolamento (CE) n. 596/2009

7.8.2009

-

GU L 188 del 18.7.2009

Le successive modifiche e correzioni alla direttiva 2000/13/CE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 gennaio 2008 relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori [COM(2008) 40 – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. La presente proposta di regolamento è intesa a fondere le direttive 2000/13/CE e 90/496/CEE relativa all’etichettatura nutrizionale, al fine di migliorare il livello di informazione e di tutela dei consumatori europei. La proposta introduce nuovi requisiti in materia di etichettatura. Le indicazioni obbligatorie dovrebbero in particolare riguardare l'identità dei prodotti alimentari, la loro composizione e le loro caratteristiche nutrizionali, la loro origine e la loro utilizzazione sicura (durata, impatto e rischi di conseguenze nocive sulla salute). Tali informazioni, fornite sulla base di pratiche leali, dovranno essere facilmente leggibili e comprensibili per il consumatore. Le indicazioni obbligatorie sono stampate in caratteri di almeno 3 mm. L'etichettatura nutrizionale dovrebbe includere indicazioni obbligatorie quali:

I consumatori dovrebbero inoltre avere accesso a informazioni adeguate durante l'acquisto di prodotti alimentari tramite Internet o tramite altre forme di vendita a distanza. Devono altresì essere adeguatamente informati circa la presenza di sostanze allergeniche nei prodotti alimentari, anche nel caso dei prodotti alimentari venduti sfusi e dei pasti serviti nei ristoranti.

Gli Stati membri mantengono la facoltà di adottare indicazioni obbligatorie complementari per specifiche categorie di prodotti alimentari, al fine di proteggere la salute e la sicurezza pubblica, nonché la proprietà industriale e commerciale. Le indicazioni previste sono notificate a titolo di progetto alla Commissione, la quale può pronunciare pareri negativi.

Procedura di codecisione (2008/0028/COD)

IMPIEGO DELLE LINGUE PER L’ETICHETTATURA

Il 10 novembre 1993, la Commissione ha adottato una comunicazione interpretativa relativa all'uso delle lingue per la commercializzazione dei prodotti alimentari in seguito alla sentenza "Peeters" della Corte di giustizia [COM(93) 532 def. – Gazzetta ufficiale C 345 del 23.12.1993]. In questa comunicazione, la Commissione sottolinea che l'etichettatura dei prodotti alimentari destinati ad essere venduti nello stato in cui si trovano al consumatore finale deve essere redatta in una lingua facilmente comprensibile; si tratta generalmente della o delle lingue ufficiali del paese di commercializzazione. Tuttavia, sono ammessi termini o espressioni in lingua straniera purché facilmente comprensibili.

See also

Ultima modifica: 16.11.2010