Veicoli a motore e rimorchi: procedure di omologazione CE
1) OBIETTIVO
Armonizzare le legislazioni degli Stati membri e attuare una procedura di omologazione comunitaria dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
2) ATTO
Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [Gazzetta ufficiale L 42 del 23.12.1970].
Modificata dai provvedimenti seguenti:
direttiva 78/315/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977 [Gazzetta ufficiale L 81del 28.03.1978];
direttiva 80/1267/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980 [Gazzetta ufficiale L 375 del 31.12.1980];
direttive 87/358/CEE e 87/403/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987 [Gazzetta ufficiale L 192 dell'11.07.1987];
direttiva 92/53/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 [Gazzetta ufficiale L 225 del 10.08.1992];
direttiva 93/81/CEE della Commissione, del 29 settembre 1993 [Gazzetta ufficiale L 264 del 23.10.1993];
direttiva 95/54/CE della Commissione, del 31 ottobre 1995 [Gazzetta ufficiale L 266 del 08.11.1995];
direttiva 96/27/CE del Consiglio, del 20 maggio 1996 [Gazzetta ufficiale L 169 del 08.01.1996];
direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996 [Gazzetta ufficiale L 18 del 21.01.1997];
direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 1997 [Gazzetta ufficiale L 233 del 25.08.1997];
direttiva 98/14/CE della Commissione, del 6 febbraio 1998 [Gazzetta ufficiale L 91 del 25.03.1998].
3) SINTESI
1. Le direttive suddette si applicano all'omologazione di tutti i veicoli a motore muniti di un motore a combustione interna, e dei loro rimorchi fabbricati in una o in più fasi, nonché all'omologazione dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati ai suddetti veicoli e ai loro rimorchi.
2. Le direttive non riguardano l'omologazione dei singoli veicoli e i quadricicli ai sensi della direttiva 92/61/CEE del Consiglio.
3. La procedura di omologazione per ciascun tipo di veicolo, di sistema, di componente e di entità tecnica implica:
- la domanda è presentata dal costruttore alle autorità competenti in materia di omologazione di un solo Stato membro;
- la domanda è accompagnata da una documentazione informativa e dalle schede di omologazione relative a ciascuna delle direttive particolari applicabili, in conformità con le presenti direttive;
- la domanda è accompagnata da specificazioni particolari per l'omologazione in più fasi;
- l'omologazione è concessa da ciascuno Stato membro se il tipo è conforme alle informazioni contenute nella documentazione informativa e soddisfa le prescrizioni tecniche delle direttive particolari;
- ogni Stato membro compila a tal fine una scheda di omologazione e i relativi allegati contenenti i risultati delle prove e la trasmettono al richiedente;
- l'omologazione può essere rifiutata se viene compromessa la sicurezza stradale;
- un sistema di informazione reciproca in materia di omologazione è istituito tra le autorità degli Stati membri;
- la domanda di modifica o di estensione di un'omologazione è presentata esclusivamente allo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione originaria;
- le modifiche da apportare al documento sono diverse a seconda che si tratti di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche;
- nuove prove o verifiche facenti seguito alla modifica di un fascicolo di omologazione possono essere effettuate dallo Stato membro che le ritenga necessarie; in questo caso la scheda di omologazione e i relativi allegati sono rilasciati soltanto dopo l'esito positivo delle nuove verifiche;
- è rilasciato dal costruttore sulla base della scheda di omologazione e conformemente agli allegati della direttiva;
- contiene dati dettagliati sugli elementi aggiunti o modificati e su eventuali restrizioni d'impiego dei componenti e delle entità tecniche;
- a fini di immatricolazione o di imposizione, gli Stati membri possono chiedere che al certificato di conformità siano aggiunti altri elementi informativi.
4. Immatricolazione e commercializzazione:
- per la messa in vendita o in circolazione e per l'immatricolazione dei veicoli di cui trattasi;
- per la messa in vendita o in circolazione dei componenti e delle entità tecniche destinati ai veicoli che rientrano nel campo di applicazione delle direttive;
- rifiutare l'immatricolazione definitiva o la messa in circolazione dei veicoli incompleti fino a quando non sono stati completati;
- in certi casi, rifiutare l'immatricolazione e/o vietare la vendita o la messa in circolazione sul proprio territorio di veicoli, componenti o entità tecniche che compromettono gravemente la sicurezza stradale, benché accompagnati da un certificato di conformità valido o regolarmente marcati.
Questi requisiti non si applicano:
5. A determinate condizioni, possono essere esentati dall'applicazione di disposizioni di una o più direttive particolari i veicoli seguenti:
6. La non conformità al tipo omologato è determinata:
Lo Stato di omologazione deve adottare le misure necessarie al ripristino della conformità.
7. Ogni Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri le referenze delle autorità competenti in materia di omologazione e dei servizi tecnici.
Atto |
Datadi entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Direttiva 98/14/CE |
14.04.1998 |
30.09.1998 |
Direttiva 97/27/CE |
11.08.1997 |
22.07.1997 |
Direttiva 96/79/CE |
14.09.1997 |
01.10.1996 |
Direttiva 96/27/CE |
21.08.1996 |
20.05.1997 |
Direttiva 95/54/CE |
20.11.1995 |
01.12.1995 |
Direttiva 93/81/CEE |
01.10.1993 |
01.10.1993 |
Direttiva 92/53/CEE |
31.12.1992 |
31.12.1992 |
Direttiva 87/358/CEE |
01.10.1988 |
01.10.1988 |
Direttiva 80/1267/CEE |
30.06.1982 |
30.06.1982 |
Direttiva 78/315/CEE |
- |
21.06.1979 |
Direttiva 70/156/CEE |
- |
06.08.1971 |
4) disposizioni d'applicazione
5) altri lavori
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2003, relativa all' omologazione dei veicoli a motori , dei rispettivi rimorchi e componenti nonché delle entità tecniche destinati a questi veicoli (Rifusione) [COM(2003) 418 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. Una volta adottata, la proposta abrogherà e sostituirà la direttiva 70/156/CEE.
Ultima modifica: 23.05.2005