Veicoli a motore a due o tre ruote: procedura di omologazione CE
L'Unione europea armonizza la legislazione degli Stati membri e applica una procedura di omologazione comunitaria dei veicoli a motore a due o tre ruote.
ATTI
Regolamento (UE) 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli
Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio [Cfr atti modificativi].
SINTESI
La presente direttiva abroga e sostituisce la direttiva 92/61/CEE, che definiva la procedura comunitaria per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, dei componenti e delle entità tecniche separate. Ha l'obiettivo di a chiarire e completare alcune disposizioni della direttiva precedente.
È stata recentemente completata dal regolamento (UE) 168/2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli, che stabilisce nuovi requisiti in termini di sicurezza e ambiente per l'omologazione di questi veicoli.
Le disposizioni della direttiva 2002/24/CE
I veicoli oggetto della presente direttiva sono i veicoli a motore a due o tre ruote e i quadricicli leggeri a motore.
Tutte le domande di omologazione sono presentate dal costruttore, dal fabbricante o dal rispettivo mandatario presso uno Stato membro.
Ciascuno Stato membro omologa il veicolo, l'entità tecnica o il componente purché sia conforme alle prescrizioni tecniche dei regolamenti particolari o delle direttive applicabili e corrisponda ai dati forniti dal costruttore o dal produttore (consultare gli elenchi completi nell'allegato alla direttiva).
Il costruttore o il suo mandatario compilano un certificato di conformità per ciascun tipo di veicolo costruito conformemente al tipo omologato e per ciascuna entità tecnica o componente non di origine fabbricati conformemente al tipo omologato.
Gli Stati membri constatano che ogni tipo di veicolo è stato sottoposto alle verifiche previste dalle direttive particolari e indicate su un certificato di omologazione. I costruttori possono redigere un certificato di conformità per tutti i veicoli conformi al tipo omologato. Un veicolo dotato di tale certificato può essere immesso in commercio, venduto e immatricolato al fine di essere utilizzato nell'intera Unione europea.
Ogni veicolo prodotto in conformità al tipo omologato deve comportare una marcatura così composta:
Il costruttore di un veicolo e il fabbricante di un'entità tecnica o di un componente sono responsabili della costruzione di ciascun veicolo o della fabbricazione di ciascuna entità tecnica o di ciascun componente in conformità al tipo omologato.
Se uno Stato membro constata che taluni veicoli, entità tecniche e componenti appartenenti ad un tipo omologato compromettono la sicurezza della circolazione stradale, esso può rifiutarne la vendita, la messa in circolazione o l'uso sul proprio territorio per un periodo massimo di sei mesi. La Commissione e gli altri Stati membri ne vengono immediatamente informati.
Possono essere immessi sul mercato, venduti ed utilizzati negli Stati membri soltanto i veicoli, le entità tecniche e i componenti conformi alla direttiva.
Disposizioni del regolamento (UE) 168/2013
Il regolamento ha l'obiettivo di garantire un alto livello di sicurezza funzionale dei veicoli, di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente, armonizzando le prescrizioni tecniche e le norme ambientali applicabili ai veicoli, agli impianti, ai componenti e alle entità tecniche in materia di omologazione.
In particolare specifica che i motocicli nuovi di cilindrata superiore a 125 cc devono essere dotati di un impianto frenante antibloccaggio e quelli di cilindrata inferiore a 125 cc devono essere dotati di un impianto anti- bloccaggio o di un impianto frenante combinato, a discrezione del costruttore.
Inoltre, rende obbligatoria dal 1 gennaio 2016 l'installazione di un sistema automatico di accensione delle luci, per migliorare la visibilità di tutti i veicoli nuovi di categoria L (leggeri). Fissa inoltre i requisiti per la progressiva installazione di sistemi diagnostici integrati che consentano di individuare i guasti e di monitorare il sistema di controllo delle emissioni.
Per quanto riguarda le prestazioni ambientali, entro il 31 dicembre 2016 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle date di entrata in vigore e sui valori limite delle emissioni a livello Euro 5, di cui all'allegato IV del regolamento. Il ruolo e le responsabilità degli Stati membri responsabili del monitoraggio del mercato sono stati chiariti; sono stati migliorati i requisiti relativi alla competenza, agli obblighi e alle prestazioni del servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove necessarie per l'omologazione.
Il regolamento stabilisce inoltre che i fabbricanti devono consentire agli operatori indipendenti l'accesso illimitato alle informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione dei veicoli, mediante siti Internet.
Riferimenti
Atto |
Data di entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Direttiva 2002/24/CE |
09.05.2002 |
09.05.2003 |
GU L 124 del 09.05.2003 |
Atto(i) modificatore(i) |
Data di entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 1137/2008 |
11.12.2008 |
- |
GU L 311 del 21.11.2008 |
Regolamento (UE) 168/2013 |
22.03.2013 |
- |
GU L 60 del 2.3.2013 |
Le modifiche e correzioni successive della direttiva 2002/24/CE del Consiglio sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.
Ultima modifica: 11.11.2013