Apparecchi e sistemi di protezione in atmosfera potenzialmente esplosiva

La presente direttiva si propone di assicurare la libera circolazione degli apparecchi e dei sistemi destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, armonizzando le prescrizioni nazionali.

ATTO

Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva [Cfr atto(i) modificatore(i)].

SINTESI

La direttiva si applica agli apparecchi e ai sistemi di protezione (materiale di superficie e materiale di miniera) elettrici e non elettrici utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva , nonché ai dispositivi utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive ma che incidono sugli apparecchi che vi sono installati.

La direttiva non si applica, in particolare:

agli apparecchi e ai sistemi di protezione utilizzati in luoghi dove siano immagazzinati materiali potenzialmente esplosivi o materie chimiche instabili;

alle navi marittime e alle unità mobili offshore;

ad alcuni mezzi di trasporto.

Procedure di valutazione della conformità

Gli apparecchi e i sistemi di protezione devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e salute, classificati in tre categorie:

requisiti comuni relativi agli apparecchi e sistemi di protezione;

requisiti supplementari per gli apparecchi che possono innescare un’esplosione;

requisiti supplementari per i sistemi di protezione.

Marcatura CE di conformità

Le procedure per ottenere la marcatura CE di conformità dipendono dall’apparecchio e dal livello di sicurezza che garantisce. La direttiva riporta in dettaglio le procedure a cui attenersi per le varie categorie di apparecchi e sistemi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Tali apparecchi sono caratterizzati da una scala di livello di protezione, che determina il tipo di procedura da seguire.

Alcune procedure di valutazione e di verifica degli apparecchi e dei sistemi di protezione sono svolte da un organismo notificato; un elenco degli organismi notificati viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, corredato dei relativi numeri di identificazione e dei compiti per i quali sono stati notificati. Inoltre, per categorie di conformità ben definite, si fa riferimento a una serie di procedure che spaziano dalla verifica dell’unità al controllo di fabbricazione interno da parte del fabbricante.

La marcatura CE di conformità deve essere apposta in modo visibile sul materiale con il numero di identificazione dell’organismo notificato, nel momento in cui quest’ultimo interviene nella fase di controllo della produzione. Su detti apparecchi, può essere apposta ogni altra marcatura, purché essa non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

Gli apparecchi e i sistemi di protezione conformi alle disposizioni della direttiva, muniti della marcatura CE di conformità, sono considerati idonei per poter essere inseriti nella libera circolazione nel mercato europeo. Possono tuttavia essere ritirati dal mercato se pregiudicano la salute delle persone, degli animali o dei beni.

Durante un periodo transitorio terminato il 30 giugno 2003, i paesi dell'UE hanno ammesso la commercializzazione e la messa in servizio degli apparecchi conformi alle regolamentazioni in vigore sul loro territorio alla data del 23 marzo 1994.

Abrogazione

La direttiva 2014/34/UE abroga la direttiva 94/9/CE, con efficacia a decorrere dal 20 aprile 2016.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 94/9/CE

9.5.1994

1.9.1995

GU L 100 del 19.4.1994

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1882/2003

20.11.2003

-

GU L 284 del 31.10.2003

Le modifiche e correzioni successive della direttiva 94/9/CE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aromonizzazione delle leggi degli Stati membri relative agli apparecchi e ai sistemi di protezione destinati all'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive (rifusione) (Gazzetta ufficiale L 96 del 29 marzo 2014, pagg. 309-356).

Ultimo aggiornamento: 03.03.2015