Dispositivi medici impiantabili attivi sicuri

 

SINTESI DI:

Direttiva 90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni relative ai dispositivi medici impiantabili attivi

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

PUNTI CHIAVE

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è in vigore dal 3 luglio 1990 e doveva essere recepita nei paesi dell’Unione entro il 1o luglio 1991. Verrà abrogata a partire dal 26 maggio 2021.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Dispositivi medici: termine che copre un’ampia varietà di apparecchiature utilizzate per:

Non conseguono la loro azione principale voluta nel o sul corpo umano con mezzi farmacologici né immunologici né mediante metabolismo.

La definizione completa del termine «dispositivo medico» è contenuta nell’articolo 1 paragrafo 2 della direttiva 90/385/CEE.

Dispositivo medico impiantabile attivo: dispositivo medico attivo (dispositivo che si basa su energia elettrica o fonte di energia diversa da quella prodotta direttamente dal corpo umano o dalla gravità), destinato ad essere impiantato, interamente o parzialmente, mediante intervento chirurgico o medico, nel corpo umano.

La definizione completa del termine «dispositivo medico impiantabile attivo» è contenuta nell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c della direttiva 90/385/CEE.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).

Le successive modifiche alla direttiva 90/385/CEE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013 della Commissione, del 24 settembre 2013, relativo alla designazione e alla sorveglianza degli organismi notificati a norma della direttiva del Consiglio 90/385/CEE sui dispositivi medici impiantabili attivi e della direttiva 93/42/CEE del Consiglio sui dispositivi medici (GU L 253 del 25.9.2013, pag. 8).

Si veda la versione consolidata.

Raccomandazione 2013/473/UE della Commissione, del 24 settembre 2013, relativa alle verifiche e alle valutazioni effettuate dagli organismi notificati nel settore dei dispositivi medici (GU L 253 del 25.9.2013, pag. 27).

Regolamento (UE) n. 722/2012 della Commissione, dell’8 agosto 2012, relativo ai requisiti particolari per quanto riguarda i requisiti di cui alle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio per i dispositivi medici impiantabili attivi e i dispositivi medici fabbricati con tessuti d’origine animale (GU L 212 del 9.8.2012, pag. 3).

Regolamento (UE) n. 207/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, relativo alle istruzioni per l’uso elettroniche dei dispositivi medici (GU L 72 del 10.3.2012, pag. 28).

Decisione della Commissione 2010/227/UE del 19 aprile 2010 relativa alla banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed) (GU L 102 23.4.2010, pag. 45).

Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 01.02.2021