Miglioramento dell'applicazione delle direttive «nuovo approccio»

Al fine di dare un nuovo slancio al sistema di armonizzazione tecnica, la Commissione fornisce alcune raccomandazioni per migliore l'attuazione delle direttive "nuovo approccio". L'obiettivo è quello di migliorare la libera circolazione delle merci nella prospettiva di un'Unione europea (UE) allargata. Le raccomandazioni mirano a promuovere prodotti europei più sicuri, più convenienti e più competitivi.

ATTO

Comunicazione della Commissione del 7 maggio 2003 al Consiglio ed al Parlamento europeo: «Migliorare l'applicazione delle direttive «nuovo approccio» [COM(2003) 240 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

SINTESI

Il miglioramento del funzionamento della libera circolazione delle merci nell'UE allargata è uno degli elementi chiave della strategia della Commissione per il mercato interno, per il periodo 2003-2006. Le direttive basate sul " nuovo approccio " riguardano gran parte dei prodotti industriali immessi sul mercato europeo.

Il "nuovo approccio" ha dimostrato di essere uno strumento efficace per garantire la libera circolazione dei beni nel mercato interno. Peraltro, l'attuazione delle direttive risultanti da tale approccio è suscettibile di essere ulteriormente migliorata. Un'applicazione più uniforme del "nuovo approccio" contribuisce a promuovere l'adozione, da parte dei paesi terzi, di approcci normativi basati sul quadro normativo dell'UE.

La presente comunicazione contiene alcune raccomandazioni destinate a migliorare il funzionamento del mercato interno. Essa rientra nel processo di miglioramento della normativa e della competitività dell'industria europea. In tal modo, gli strumenti del mercato interno presentano un'attuazione uniforme ed un buon livello di conformità con la normativa comunitaria.

PROPOSTE DELLA COMMISSIONE

Le direttive "nuovo approccio" prevedono controlli di prodotti prima e dopo la commercializzazione, al fine di garantire un elevato livello di sicurezza dei prodotti stessi. Le proposte contenute nella presente comunicazione riguardano principalmente:

ORGANISMI NOTIFICATI

Le procedure di valutazione della conformità delle direttive "nuovo approccio" sono basate sui moduli di valutazione della conformità. Tali moduli richiedono per lo più l'intervento di un organismo notificato esterno chiamato a valutare i prodotti a rischio.

Procedura di notifica

La Commissione invita gli Stati membri ad assicurarsi che le autorità incaricate della notifica siano pienamente informate circa i loro obblighi in materia di procedure di notifica. Dovranno essere compiuti alcuni sforzi per ridurre il periodo che intercorre fra la decisione di notificare un organismo e l'ultimazione della procedura di notifica.

Gli elenchi degli organismi notificati per ciascuna direttiva vengono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione propone di sostituire le pubblicazioni con un sistema di notifica on-line. Tale sistema consentirà agli organismi notificati di intervenire pressoché immediatamente.

Quadro giuridico

Le direttive individuali forniscono la base giuridica della notifica degli organismi. Tuttavia, le direttive non comprendono alcuna disposizione dettagliata sull'applicazione dei criteri per la designazione degli organismi notificati, che è di competenza degli Stati membri. È necessario che la messa in atto della notifica sia più trasparente e meglio applicata. La Commissione ritiene che sia necessario consolidare i requisiti legislativi che gli organismi notificati devono soddisfare; questo potrebbe avvenire nel quadro di una direttiva orizzontale o nella forma di un articolo tipo da includere in diverse direttive.

Ruolo dell'accreditamento

La Commissione propone d'elaborare orientamenti più completi sull'utilizzazione dell'accreditamento al fine di aumentare la coerenza e rafforzare la struttura dei servizi d'accreditamento degli organismi. In tal modo, viene aumentata la coerenza all'interno della Comunità e risulta potenziata la struttura dei servizi di accreditamento. Viene proposta un'assemblea permanente delle autorità di designazione degli Stati membri per facilitare lo scambio delle migliori prassi in materia di valutazione, di designazione e di sorveglianza degli organismi.

Sorveglianza degli organismi notificati

Gli organismi di accreditamento nazionale controllano e valutano periodicamente gli organismi che essi hanno notificato. In tal modo, gli Stati membri possono garantire che gli organismi notificati dispongono permanentemente della competenza tecnica richiesta dalle direttive.

La Commissione propone d'introdurre nelle disposizioni delle direttive "nuovo approccio" uno scambio di esperienze tra gli organismi notificati. Lo stesso vale per alcune disposizioni riguardanti le misure da adottare qualora un organismo notificato non rispetti i suoi obblighi o cessi di fornire i suoi servizi.

Attività transfrontaliere

Grazie al principio di riconoscimento reciproco, un organismo notificato può automaticamente esercitare le sue attività senza restrizioni nell'intero mercato interno. Peraltro, le autorità nazionali incaricate della designazione non sempre dispongono degli strumenti per valutare e controllare le attività degli organismi operanti in paesi non rientranti nella loro giurisdizione.

La Commissione prevede di sostenere l'istituzione di una procedura di scambio di informazioni tra le autorità e/o gli organismi di accreditamento del paese ospitante e l'autorità di designazione del paese di origine degli organismi notificati. L'adozione di una base giuridica risulta pertanto necessaria. Questa verrebbe inclusa in una disposizione comune ovvero nelle diverse direttive "nuovo approccio". Inoltre, la Commissione sottolinea l'importanza di creare un quadro strutturato che consenta agli organismi competenti di paesi terzi di svolgere i loro compiti in conformità delle disposizioni delle direttive.

Separazione dei settori regolamentati e non regolamentati

Le strutture utilizzate nel settore non regolamentato (come la normalizzazione, l'accreditamento o la valutazione della conformità) possono del pari essere utilizzate per regolamentare il settore del "nuovo approccio". L'assenza di una base giuridica nel settore non regolamentato ha condotto, in alcuni casi, ad una dicotomia nelle attività degli organismi interessati operanti al tempo stesso nel settore regolamentato e in quello non regolamentato. La Commissione ritiene che sia quindi opportuno non fare distinzioni tra i settori regolamentati e quelli non regolamentati.

Cooperazione e scambio d'informazioni

Alcune direttive "nuovo approccio" prevedono l'obbligo di uno scambio attivo di informazioni fra gli organismi notificati sui certificati di conformità respinti o ritirati. Peraltro, lo scambio di informazioni non impedisce ad alcuni fabbricanti di presentare domande di certificazione per prodotti non conformi presso organismi di un altro Stato membro. La Commissione propone di introdurre in tutte le direttive alcune disposizioni che prevedano uno scambio di informazioni sui prodotti non conformi.

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Le diverse procedure di valutazione che sono stati introdotte dalla decisione del Consiglio sul marchio «CE» di conformità sono risultate efficaci. Possono però sorgere problemi se un prodotto è coperto da più di una direttiva. In tal caso i fabbricanti devono ricorrere a più organismi notificati per valutare la conformità, il che aumenta peraltro il costo della certificazione. I moduli H, E e D (dichiarazione di conformità tramite sistemi di qualità) consentono ai fabbricanti di far intervenire meno spesso un organismo notificato. La Commissione:

Marchio «CE» di conformità

Gli Stati membri e la Commissione devono compiere ulteriori sforzi per chiarire ai consumatori il significato del marchio «CE». Il marchio indica che tutte le condizioni previste dalle direttive applicabili sono state rispettate. La Commissione prevede di proseguire l'esame del problema dell'impiego abusivo del marchio «CE». Sarà avviata una campagna d'informazione in stretta collaborazione con gli Stati membri.

APPLICAZIONE E SORVEGLIANZA DEL MERCATO

Misure d'esecuzione

La sorveglianza del mercato e le misure d'esecuzione sono indispensabili ai fini di una corretta applicazione delle direttive «nuovo approccio» e di un livello elevato di protezione dei cittadini. Esse sono indispensabili anche per assicurare che le imprese possano operare alle stesse condizioni nell'insieme del mercato interno. La sorveglianza del mercato incombe alle autorità nazionali competenti. Nella situazione attuale non è sempre garantita una separazione rigorosa tra le autorità di designazione, gli organismi d'accreditamento, gli organismi di valutazione della conformità e le autorità di sorveglianza del mercato; è necessario eliminare queste fonti potenziali di conflitto d'interessi.

Instaurazione di un livello omogeneo di sorveglianza

Gli Stati membri possono raggiungere un livello uniforme di sorveglianza del mercato basandosi sui criteri seguenti:

La Commissione ritiene che una definizione delle norme fondamentali che gli Stati membri saranno tenuti a rispettare richieda una base giuridica, tramite una direttiva orizzontale o l'introduzione di queste norme nelle diverse direttive.

Rafforzamento della cooperazione amministrativa

La sorveglianza del mercato sarà accompagnata da una cooperazione amministrativa transfrontaliera efficace. La Commissione propone i punti seguenti per aumentare il livello della cooperazione:

uno scambio più rapido d'informazioni sui prodotti non conformi all'insieme delle autorità nazionali (in particolare tramite il programma di scambio di dati tra amministrazioni, IDA;

Clausola di salvaguardia

Gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure restrittive nei confronti dei prodotti di cui sia stata accertata la pericolosità. La semplice assenza del marchio «CE» su un prodotto, su cui dovrebbe figurare, costituisce un criterio che consente ad un'autorità di sorveglianza di stabilire la non conformità del prodotto. La procedura della clausola di salvaguardia prevista dalle direttive autorizza la Commissione a verificare la giustificazione delle misure nazionali volte a limitare la libera circolazione dei prodotti sui quali figuri il marchio «CE».

Tale procedura è pesante e difficile da applicare. La Commissione propone pertanto di modificare la procedura della clausola di salvaguardia tramite una revisione del quadro giuridico. In tal modo, un approccio più uniforme verrà garantito nell'insieme delle direttive.

Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti

La direttiva relativa alla sicurezza dei prodotti ha ripercussioni sui prodotti coperti dalle direttive "nuovo approccio". Per contro, i requisiti in materia di sicurezza definiti dalla direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti non si applicano ai prodotti coperti dal "nuovo approccio". Solamente le disposizioni d'esecuzione che figurano nella direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti si applicano anche ai prodotti coperti dal "nuovo approccio". Ciò implica che i prodotti industriali ed i prodotti di consumo potrebbero essere assoggettati a disposizioni differenti in materia di sorveglianza del mercato. La Commissione propone d'introdurre nelle direttive "nuovo approccio" delle disposizioni che prevedano uno scambio d'informazioni sui prodotti industriali che costituiscono un rischio grave ed immediato per gli utilizzatori.

APPLICAZIONE COERENTE ED EFFICACE DELLE DIRETTIVE "NUOVO APPROCCIO"

Revisione del quadro normativo

Una delle possibilità per introdurre i cambiamenti necessari consiste nell'inserire i requisiti adeguati in tutte le direttive settoriali. Dato che tutti i rischi non sono trattati dalle stesse direttive, i prodotti possono essere disciplinati da più direttive, creando così alcuni problemi, in particolare:

La Commissione propone di cominciare ad esaminare i vantaggi e gli inconvenienti dell'elaborazione di una direttiva di base comune. Lo stesso vale per l'inclusione di articoli tipo sulle questioni orizzontali nelle direttive del "nuovo approccio".

Ricorso all'esternalizzazione

L'applicazione delle direttive "nuovo approccio" rappresenta un grave onere amministrativo per gli Stati membri e per la Commissione. La Commissione esaminerà con gli Stati membri l'insieme delle opzioni disponibili. Fra le opzioni figurano il ricorso più regolare a consulenti esterni e l'esternalizzazione di talune operazioni verso un organismo composto da esperti tecnici competenti nel settore.

CONTESTO

Il "nuovo approccio" è basato sulla risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, che ha fornito un nuovo quadro di armonizzazione dei regolamenti nazionali riguardanti i prodotti industriali ed ha così facilitato il completamento del mercato interno. Tale risoluzione è stata completata nel 1989 con una nuova risoluzione del Consiglio vertente su un approccio globale in materia di valutazione della conformità. Successivamente il Consiglio ha adottato due altre decisioni che stabiliscono precisazioni più dettagliate per le procedure di collaudo e di certificazione, nonché per il marchio «CE» di conformità.

ATTI CONNESSI

Risoluzione del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativa alla comunicazione della Commissione europea dal titolo «Migliorare l'applicazione delle direttive "nuovo approccio"» [Gazzetta ufficiale C 282 del 25.11.2003].

Risoluzione del Consiglio, dell'8 luglio 1996, sulla cooperazione fra amministrazioni per l'applicazione della legislazione relativa al mercato interno [Gazzetta ufficiale C 224 dell'1.08.1996].

Risoluzione del Consiglio, del 16 giugno 1994, sullo sviluppo della cooperazione amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della legislazione comunitaria nel quadro del mercato interno [Gazzetta ufficiale C 179 dell'01.07.1994].

Risoluzione del Consiglio, del 21 dicembre 1989, riguardante un approccio globale in materia di valutazione della conformità [Gazzetta ufficiale C 10 del 16.01.1990].

Ultima modifica: 13.12.2006