Esecuzione delle decisioni giudiziarie: la trasparenza del patrimonio del debitore

Un creditore, pur avendo ottenuto una decisione giudiziaria, può incontrare difficoltà pratiche nel recupero transfrontaliero dei crediti se non dispone di informazioni sul patrimonio del debitore o sul luogo in cui questi si trova. Per questo motivo la Commissione ha adottato un libro verde che lancia una consultazione pubblica su come migliorare il recupero dei crediti mediante misure quali i registri e le dichiarazioni del debitore.

ATTO

Libro verde del 6 marzo 2008 - L'esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie nell'Unione europea: la trasparenza del patrimonio del debitore [COM(2008) 128 definitivo – Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale].

SINTESI

I pagamenti tardivi o il mancato pagamento dei debiti pregiudicano sia le imprese che i consumatori, in particolare quando non sono disponibili informazioni sul patrimonio del debitore o sul luogo in cui questi si trova. Si tratta di un problema transfrontaliero particolare del recupero dei crediti, che può nuocere al buon funzionamento del mercato interno. Lanciando una consultazione pubblica, il libro verde della Commissione espone i problemi della situazione attuale e le possibili soluzioni. Le parti interessate possono trasmettere le loro osservazioni entro il 30 settembre 2008.

Situazione attuale

Nei procedimenti esecutivi il punto di partenza è spesso costituito dalla ricerca dell'indirizzo del debitore e dalle informazioni sulla sua situazione finanziaria. A livello nazionale, la maggior parte degli Stati membri usa principalmente due sistemi diversi per ottenere tali informazioni:

Nel libro verde la Commissione, anziché prospettare un'unica misura a livello europeo, propone una serie di misure atte a garantire che il creditore possa ottenere in tempi ragionevoli informazioni affidabili sul patrimonio del debitore e sul luogo in cui questi si trova. Le misure proposte comprendono:

See also

Per maggiori informazioni si vedano i seguenti siti web della Commissione:

Ultima modifica: 23.05.2008