Libro verde sulla presunzione di non colpevolezza

La Commissione sta promuovendo il ravvicinamento delle norme processuali penali, in particolare per quanto riguarda le garanzie processuali. Con questo libro verde si rivolge ai giuristi e ai cittadini dell'Unione europea per sapere se la presunzione di non colpevolezza e i diritti che ne derivano sono intesi allo stesso modo in tutta l'Unione e propone di chiarire l'interpretazione che ne danno gli Stati membri.

ATTO

Libro verde della Commissione, del 26 aprile 2006, sulla presunzione di non colpevolezza [COM(2006) 174 def. - Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale].

SINTESI

Il libro verde ha per oggetto la presunzione di non colpevolezza e i diritti che da essa derivano. Tanto a livello internazionale che europeo, la presunzione di non colpevolezza è un diritto fondamentale riconosciuto ad ogni imputato, senza restrizioni e a prescindere dalla natura del procedimento in corso.

L'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo fornisce una definizione della presunzione di non colpevolezza, intesa come il diritto ad un giusto processo. Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, un imputato non dovrebbe essere dichiarato colpevole finché la sua colpevolezza non sia stata dimostrata in giudizio e la custodia cautelare dovrebbe restare una misura eccezionale.

La Commissione cerca di individuare le differenze di interpretazione e di applicazione della presunzione di non colpevolezza negli Stati membri e propone di istituire norme minime comuni di diritto processuale penale per evitare divari tra i livelli di garanzie processuali offerte dagli Stati membri.

Ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di garanzie processuali

L'iniziativa della Commissione sulla presunzione di non colpevolezza rientra nel processo di armonizzazione del diritto penale. All'attuale sistema di assistenza giudiziaria dovrebbe subentrare progressivamente un corpus di norme comuni fondate segnatamente sul reciproco riconoscimento, in particolare per quanto riguarda le questioni relative all'assunzione delle prove, inclusa la presunzione di non colpevolezza.

Il principio del reciproco riconoscimento implica l'esecuzione delle decisioni giudiziarie emesse in altri Stati membri. Di norma, gli Stati membri non riconoscono efficacia giuridica nel loro territorio alle decisioni penali pronunciate in altri Stati membri. Il diritto penale deriva dalla sovranità degli Stati membri.

Il principio del reciproco riconoscimento è per l'appunto diretto a garantire che le decisioni giudiziarie rese in uno Stato membro producano effetti giuridici in tutto il territorio dell'Unione europea, nel quadro della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tale principio può funzionare efficacemente solo se esiste fiducia negli altri ordinamenti giudiziari. Come sottolineato dal libro verde della Commissione sulle garanzie processuali, la fiducia reciproca deriva da un riferimento comune ai diritti fondamentali.

Questo principio però è lungi dall'essere assoluto e nella pratica si scontra con diversi limiti. Ad esempio, il livello delle pene varia notevolmente da uno Stato membro all'altro e le decisioni prese nella fase che precede l'esecuzione di una pena non sono sempre applicate sulla base di norme comuni volte a garantire un livello di protezione dei diritti fondamentali identico in tutta l'Unione europea.

Applicazione della presunzione di non colpevolezza

Il libro verde ha per oggetto la presunzione di non colpevolezza, un principio che si applica nell'ambito del procedimento penale e cui si ricollegano, in quel contesto, vari principi di diritto quali:

Contesto

La Commissione ritiene che lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in quanto parte del terzo pilastro (es de en fr), debba costruirsi su basi chiare in termini di garanzie processuali e diritti identici per tutti. A partire dalle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999, il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie (es de en fr) è considerato la "chiave di volta" della cooperazione giudiziaria.

La Commissione prosegue gli sforzi per definire norme processuali comuni e in questo libro verde esamina la definizione della presunzione di non colpevolezza. Il termine per rispondere alle domande formulate nel libro verde era il 9 giugno 2006. Dopo la proposta di decisione quadro del Consiglio del 2004 relativa a determinati diritti processuali in procedimenti penali non è stata adottata alcuna proposta sul reciproco riconoscimento delle decisioni penali. Il 22 febbraio 2007 la presidenza tedesca dell'Unione europea ha presentato una proposta di decisione in materia di diritto e procedura penale. Il testo si concentra essenzialmente su tre diritti fondamentali già enunciati nella proposta di decisione quadro del 2004: il diritto dell'imputato a essere informato dei suoi diritti, il diritto all'assistenza legale e il diritto all'interprete e alla traduzione dei documenti. Per una serie di ragioni, vari Stati membri si sono già mostrati riluttanti a un'armonizzazione delle garanzie processuali. Alcuni Stati membri la ritengono il primo passo verso la creazione di un codice penale europeo. Per uscire da questa impasse, la Commissione è indotta a optare per una cooperazione rafforzata invece dell'armonizzazione delle garanzie processuali.

ATTI COLLEGATI

Proposta di decisione quadro del Consiglio, del 28 aprile 2004, in materia di determinati diritti processuali in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea [COM(2004) 328 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

A seguito del Consiglio europeo di Tampere del 1999, la Commissione si è impegnata a prendere disposizioni per applicare il programma di misure relative all'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali. Tale proposta è orientata in questo senso e mira a stabilire norme minime comuni per determinati diritti processuali che si applicano in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea. Il ravvicinamento delle legislazioni rafforzerebbe, in generale, i diritti di tutti gli indagati e imputati dell'Unione europea e faciliterebbe l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento. Il testo prevede una serie di diritti applicabili durante l'intero procedimento penale, come l'accesso all'assistenza legale, l'accesso all'interpretazione e alla traduzione gratuita, garanzie processuali per le persone che non sono in grado di comprendere o di seguire i procedimenti e la comunicazione agli indagati dei loro diritti prima del primo interrogatorio. La proposta costituisce inoltre il complemento indispensabile del mandato di arresto europeo.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 26 luglio 2000, sul riconoscimento reciproco delle decisioni definitive in materia penale [COM(2000) 495 - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Tale comunicazione si concentra sul reciproco riconoscimento delle decisioni definitive, presenta il parere della Commissione al riguardo e indaga le possibilità di applicare tale principio alle decisioni definitive in materia penale. Il documento espone i vari aspetti del reciproco riconoscimento e individua gli ambiti del diritto processuale per i quali sono necessarie norme minime comuni. La Commissione sottolinea, in particolare, che uno degli svantaggi del tentativo attuale di elaborare una serie di norme di attribuzione della competenza giurisdizionale tra gli Stati membri dell'Unione europea è il considerevole sforzo di negoziato che occorrerà probabilmente per raggiungere un accordo su tali norme. La Commissione ritiene tuttavia che ciò renderebbe superfluo determinare, caso per caso, la competenza di uno Stato membro nell'ipotesi di un conflitto di competenza tra le giurisdizioni di due o più Stati membri.

Ultima modifica: 30.03.2007