Fondo europeo per i rifugiati (2008-2013)

La presente decisione istituisce un Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013. Con una dotazione di 614 milioni di euro per questo periodo, il Fondo si inserisce nel quadro del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori".

ATTO

Decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

La presente decisione stabilisce gli obiettivi del Fondo europeo per i rifugiati (FER) e le norme relative alla sua gestione. Stabilisce inoltre la sua dotazione finanziaria e i criteri di ripartizione di quest'ultima.

Destinatari

I destinatari del fondo sono i beneficiari dello status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, della protezione sussidiaria, della protezione temporanea e di un programma di reinsediamento in un paese dell’Unione europea (UE). Anche i candidati allo status di rifugiato o ad una forma di protezione sussidiaria fanno parte dei gruppi di destinatari.

Azioni ammissibili

Possono essere finanziate dal Fondo europeo per i rifugiati azioni di portata sia nazionale che transnazionale o comunitaria. Le azioni nazionali saranno attuate dai paesi dell’UE nel quadro di una programmazione pluriennale conformemente agli orientamenti strategici comunitari relativi alle regole d'intervento del Fondo (gestione concorrente). Il bilancio assegnato alle azioni comunitarie sarà eseguito dalla Commissione (gestione diretta).

Per quanto riguarda le azioni nazionali, possono beneficiare del FER quelle relative ai settori seguenti:

Per quanto riguarda le azioni di portata transnazionale o comunitaria, possono ottenere il sostegno del Fondo europeo per i rifugiati:

Analogamente, il FER prevede una riserva finanziaria per attuare misure di emergenza destinate a fornire protezione temporanea in caso di afflusso massiccio ai sensi della direttiva 2001/55/CE. Questa riserva finanziaria può essere usata anche per sostenere gli sforzi dei paesi dell’UE per far fronte a sollecitazioni particolari conseguenti all’arrivo improvviso di un numero elevato di persone che possono aver bisogno di una protezione internazionale e che pertanto sottopongono le capacità di accoglienza e i sistemi di asilo dei paesi dell’UE interessati a un numero significativo di richieste urgenti.

Principi di intervento del fondo

Nel quadro delle priorità e degli obiettivi definiti dall'UE, il FER partecipa attraverso sovvenzioni al finanziamento dei progetti senza scopo di lucro già sostenuti da azioni pubbliche o private.

Questi progetti sono sovvenzionati dal FER per un importo massimo corrispondente alla metà dell'importo totale di un'azione di portata nazionale; se però il progetto si inserisce nell'ambito delle priorità specifiche degli orientamenti strategici, il massimale è del 75%. Il contributo comunitario è aumentato al 75% nei paesi dell’UE che beneficiano del Fondo di coesione.

La Commissione adotta gli orientamenti strategici corrispondenti al periodo 2008-2013, definendo le priorità comunitarie per obiettivo del FER.

La Commissione approva i programmi pluriennali dei paesi dell’UE che stabiliscono, sulla base degli orientamenti strategici, una strategia e presentano una descrizione delle azioni che permetteranno di realizzare gli obiettivi e indicazioni complementari per quanto riguarda il finanziamento dei progetti. Adotta poi annualmente decisioni di finanziamento per approvare i programmi annuali che attuano il programma pluriennale.

Comitato, revisione e abrogazione

La Commissione è assistita dal comitato "Solidarietà e gestione dei flussi migratori".

La presente decisione abroga la decisione n. 2004/904/CE che istituisce il FER per il periodo 2005-2010. Sarà oggetto di una revisione da parte del Parlamento e del Consiglio entro il 30 giugno 2013.

Contesto

La presente decisione si inserisce nella scia delle azioni attuate dalle precedenti decisioni che istituivano il FER. Abroga la decisione n. 2004/904/CE per fare in modo che il periodo di programmazione finanziaria del FER corrisponda all'attuale quadro finanziario pluriennale. Il Fondo si inserisce nel quadro del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" istituito dalla comunicazione del 6 aprile 2005, con una dotazione di 614 milioni di euro per questo periodo.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione n. 573/2007/CE

7.6.2007

-

GU L 144 del 6.6.2007

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione n. 458/2010/UE

17.6.2010

-

GU L 129 del 28.5.2010

ATTI COLLEGATI

Decisione della Commissione 2008/22/CE, del 19 dicembre 2007, recante modalità di applicazione della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori, relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo [Gazzetta ufficiale L 7 del 10.1.2008].

Decisione 2007/815/CE, del 29 novembre 2007, recante applicazione della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adozione degli orientamenti strategici 2008-2013 [Gazzetta ufficiale L 326 del 12.12.2007].

Ultima modifica: 01.09.2010